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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 01323/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Teramo resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per aver dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo d) per difetto di querela, ha rideterminato la pena per le residue imputazioni di cui ai capi A) - art. 624 cod. pen.

B) - art. 493 -ter cod. pen. -, C) - artt.- 110, 493-ter cod. pen.

E) - art. 493-ter cod. pen. 2.

Il Tribunale aveva basato il proprio convincimento sulle deposizioni delle persone offese, su quelle dei testi della polizia giudiziaria, con particolare riferimento ai verbali di accertamento video e contestuale individuazione di persona effettuati dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA] il quale, all'esito dell'acquisizione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza installati presso l'ufficio postale di via Risorgimento di [OSCURATO:PERSONA] e presso l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] di Martinsicuro, aveva riconosciuto l'imputato procedere alle operazioni funzionali al prelievo di denaro, pochi minuti dopo la commissione dei furti di cui alle imputazioni.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore che solleva due motivi con cui deduce:

3.1. Violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'art. 59, comma 4, cod. pen.

L'imputato ha agito nella supposizione dell'esistenza della causa esimente dello stato di necessità, versando in gravi difficoltà economiche e di salute.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99, comma 4 e 62-bis cod. pen. 4.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che la situazione di indigenza non sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241014), ribadendo che l'esimente dello stato di necessità, la quale postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socioeconomica qualora ad essa possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 7, n. 26143 del 16/05/2006, Cissè, Rv. 234529).

Deve, infatti, ricordarsi che l'esimente dello stato di necessita postula l'immanenza di una situazione di pericolo grave alla persona, non scongiurabile altrimenti che con l'atto penalmente illecito, con la conseguenza che deve escludersene l'applicabilità se alla situazione connessa alla penuria di mezzi economici sia possibile ovviare senza ricorrere al reato.

Invero, la possibilità di avvalersi dell'assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l'aiuto agli indigenti esclude la sussistenza della scriminante, in quanto fa venir meno proprio gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888).

Le deduzioni del ricorrente si risolvono, peraltro, in mere affermazioni di principio giacché la Corte territoriale ha affermato come, nel caso di specie, la sussistenza della suddetta scriminante non risulti neppure provata.

Analoga valutazione di manifesta infondatezza spetta al secondo motivo: vi è adeguata motivazione sia con riguardo al diniego delle invocate circostanze generiche - «stante la mancanza di elementi di positiva valutazione, nonché la personalità del prevenuto gravato da numerosi precedenti penali» -, sia in relazione all'aumento di pena effettuato dal primo Giudice per la ritenuta recidiva, atteso che l'ulteriore reiterazione di reati da parte dell'imputato «costituisce chiaro sintomo di rinnovata ed incrementata pericolosità».

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Fer '1 .4,14-/A"

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Teramo resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per aver dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo d) per difetto di querela, ha rideterminato la pena per le residue imputazioni di cui ai capi A) - art. 624 cod. pen. B) - art. 493 -ter cod. pen. -, C) - artt.- 110, 493-ter cod. pen. E) - art. 493-ter cod. pen. 2. Il Tribunale aveva basato il proprio convincimento sulle deposizioni delle persone offese, su quelle dei testi della polizia giudiziaria, con particolare riferimento ai verbali di accertamento video e contestuale individuazione di persona effettuati dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA] il quale, all'esito dell'acquisizione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza installati presso l'ufficio postale di via Risorgimento di [OSCURATO:PERSONA] e presso l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] di Martinsicuro, aveva riconosciuto l'imputato procedere alle operazioni funzionali al prelievo di denaro, pochi minuti dopo la commissione dei furti di cui alle imputazioni. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore che solleva due motivi con cui deduce: 3.1. Violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'art. 59, comma 4, cod. pen. L'imputato ha agito nella supposizione dell'esistenza della causa esimente dello stato di necessità, versando in gravi difficoltà economiche e di salute. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99, comma 4 e 62-bis cod. pen. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che la situazione di indigenza non sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241014), ribadendo che l'esimente dello stato di necessità, la quale postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socioeconomica qualora ad essa possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 7, n. 26143 del 16/05/2006, Cissè, Rv. 234529). Deve, infatti, ricordarsi che l'esimente dello stato di necessita postula l'immanenza di una situazione di pericolo grave alla persona, non scongiurabile altrimenti che con l'atto penalmente illecito, con la conseguenza che deve escludersene l'applicabilità se alla situazione connessa alla penuria di mezzi economici sia possibile ovviare senza ricorrere al reato. Invero, la possibilità di avvalersi dell'assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l'aiuto agli indigenti esclude la sussistenza della scriminante, in quanto fa venir meno proprio gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888). Le deduzioni del ricorrente si risolvono, peraltro, in mere affermazioni di principio giacché la Corte territoriale ha affermato come, nel caso di specie, la sussistenza della suddetta scriminante non risulti neppure provata. Analoga valutazione di manifesta infondatezza spetta al secondo motivo: vi è adeguata motivazione sia con riguardo al diniego delle invocate circostanze generiche - «stante la mancanza di elementi di positiva valutazione, nonché la personalità del prevenuto gravato da numerosi precedenti penali» -, sia in relazione all'aumento di pena effettuato dal primo Giudice per la ritenuta recidiva, atteso che l'ulteriore reiterazione di reati da parte dell'imputato «costituisce chiaro sintomo di rinnovata ed incrementata pericolosità». 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Fer '1 .4,14-/A"
Sentenza Cassazione n. 01323/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris