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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32344/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/1/2021 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. lette le conclusioni scritte dei difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di bancarotta semplice documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale preferenziale.

La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 19/1/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, ha rideterminato la pena riconoscendo all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3,

I. fall. e le circostanze generiche prevalenti rispetto all'aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unito motivo di ricorso, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte distrettuale riconosciuto la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. ancorché sollecitata in tal senso dai difensori all'esito della discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente è stato tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2 e 223, comma 1, I.fall. con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta prevista dall'art. 219, comma 2,

I. fall.

In primo grado, il Tribunale di Brescia ha riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 216, comma 3,

I. fall e, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, essa è stata riqualificata quale bancarotta semplice e ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3,

I. fall e le attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante contestata di cui all'art. 219, comma 2

I. fall.

Orbene, il terzo comma dell'art. 216 I.fall prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni che, per effetto della contestata aggravante ad effetto speciale, è aumentata fino alla metà.

L'art. 131-bis cod.pen stabilisce espressamente, al primo comma, che la causa di non punibilità per tenuità del fatto è applicabile, in astratto, a tutti i reati «per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena».

La cornice edittale costituisce, quindi, a norma del primo comma di tale articolo, il parametro preliminare per individuare l'ambito di applicabilità della norma.

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità, infatti, è riservata innanzitutto a reati consumati o tentati con limite edittale massimo uguale o inferiore ai cinque anni di reclusione.

A norma del quarto cornma del medesimo articolo, ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma, però, si tiene conto «delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69».

Il legislatore ha, quindi, imposto un limite all'apprezzamento discrezionale del giudice con il divieto di bilanciamento per le circostanze ad effetto speciale al fine di evitare che, attraverso il meccanismo di bilanciamento delle circostanze attenuanti, ivi comprese quelle di cui all'art. 62-bis cod. pen., si potessero includere nella sfera di operatività dell'ad 131-bis cod. pen., reati che, proprio nella forma caratterizzata dall'aggravante speciale, eccedono il limite di cinque anni previsto per l'applicabilità della causa di non punibilità.

Né vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01).

Nessuna inosservanza o erronea applicazione della legge penale è dunque ravvisabile nella decisione della Corte d'appello dovendosi ritenere implicitamente disattesa la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. attesa la sussistenza di un elemento oggettivo (entità della pena determinata in astratto avuto riguardo alla riconosciuta circostanza ad effetto speciale che comporta un aumento di pena sino alla metà) che esclude una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. (Sez. 3 , n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097)

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/1/2021 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. lette le conclusioni scritte dei difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di bancarotta semplice documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale preferenziale. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 19/1/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, ha rideterminato la pena riconoscendo all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, I. fall. e le circostanze generiche prevalenti rispetto all'aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unito motivo di ricorso, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte distrettuale riconosciuto la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. ancorché sollecitata in tal senso dai difensori all'esito della discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente è stato tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2 e 223, comma 1, I.fall. con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta prevista dall'art. 219, comma 2, I. fall. In primo grado, il Tribunale di Brescia ha riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 216, comma 3, I. fall e, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, essa è stata riqualificata quale bancarotta semplice e ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, I. fall e le attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante contestata di cui all'art. 219, comma 2 I. fall. Orbene, il terzo comma dell'art. 216 I.fall prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni che, per effetto della contestata aggravante ad effetto speciale, è aumentata fino alla metà. L'art. 131-bis cod.pen stabilisce espressamente, al primo comma, che la causa di non punibilità per tenuità del fatto è applicabile, in astratto, a tutti i reati «per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena». La cornice edittale costituisce, quindi, a norma del primo comma di tale articolo, il parametro preliminare per individuare l'ambito di applicabilità della norma. L'esclusione della punibilità per particolare tenuità, infatti, è riservata innanzitutto a reati consumati o tentati con limite edittale massimo uguale o inferiore ai cinque anni di reclusione. A norma del quarto cornma del medesimo articolo, ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma, però, si tiene conto «delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69». Il legislatore ha, quindi, imposto un limite all'apprezzamento discrezionale del giudice con il divieto di bilanciamento per le circostanze ad effetto speciale al fine di evitare che, attraverso il meccanismo di bilanciamento delle circostanze attenuanti, ivi comprese quelle di cui all'art. 62-bis cod. pen., si potessero includere nella sfera di operatività dell'ad 131-bis cod. pen., reati che, proprio nella forma caratterizzata dall'aggravante speciale, eccedono il limite di cinque anni previsto per l'applicabilità della causa di non punibilità. Né vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01). Nessuna inosservanza o erronea applicazione della legge penale è dunque ravvisabile nella decisione della Corte d'appello dovendosi ritenere implicitamente disattesa la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. attesa la sussistenza di un elemento oggettivo (entità della pena determinata in astratto avuto riguardo alla riconosciuta circostanza ad effetto speciale che comporta un aumento di pena sino alla metà) che esclude una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. (Sez. 3 , n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097) 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in fa
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