CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 20183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17203-2020 proposto da: E-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 211/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 22/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo il risarcimento del danno, nella misura complessiva di Euro 34.929,25, cagionato dalla mancata irrigazione del fondo di sua proprietà per non essere stata allacciata la fornitura di energia elettrica per l’anno 2007 nel mese di giugno, diversamente da quanto accaduto negli anni precedenti. Il Tribunale adito accolse la domanda limitatamente all’importo di Euro 290,36. Avverso detta sentenza propose appello la Busacca. Con sentenza di data 22 marzo 2019 la Corte d’appello di Messina accolse parzialmente l’appello, condannando l’appellata al pagamento della somma di Euro 19.015,36 oltre rivalutazione ed interessi. Osservò la corte territoriale che, in base alla perizia stragiudiziale (eseguita grazie a sopralluogo nell’agosto 2007), confermata mediante testimonianza, risultava riconducibile lo stato di sofferenza delle piante del limoneto al mancato riallaccio della fornitura idrica protrattasi fino al settembre 2007 e che, sempre sulla base della detta perizia, delle due parti del fondo risultava il corpo n. 1 come quello attinto dalle conseguenze più gravi, ove il rilevato disseccamento delle foglie e dei rami aveva comportato la perdita dell’intera annata agraria, mentre quanto all’altro corpo i danni erano limitati alla mancata produzione della prima fioritura e dei verdelli. Aggiunse che il calcolo dei danni rispondeva ai criteri normalmente utilizzati per la quantificazione del danno da perdita del raccolto e/o della produzione. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 1223, 2043 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, in base a Cass. n. 11892 del 2016, quando la “valutazione imprudente” della prova sia grave, essa determina un’errata ricostruzione del fatto ed, in tal modo, un’erronea applicazione della norma di diritto. Sulla base di tale premessa, la ricorrente precisa che l’attribuzione del nesso di causalità in modo indistinto per la totalità delle piante, dopo avere descritto nella perizia stragiudiziale uno stato di sofferenza solo per gli alberi del limoneto ricadenti nel corpo n. 1, è motivazione palesemente contraddittoria e che inoltre il perito non poteva constatare, con l’unico sopralluogo eseguito, danni alla produzione per l’annata agraria successiva e quindi ancora a venire. Il motivo è inammissibile. La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 116, per errata valutazione delle prove, sotto il profilo della violazione della regola del prudente apprezzamento della prova. Nella censura si prende spunto da un passaggio motivazionale di Cass. 10 giugno 2016, n. 11892, il cui principio di diritto è però che la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime. Il passaggio motivazionale richiamato nel motivo di censura costituisce nell’economia della motivazione un mero argomento (peraltro formulato in via ipotetica) il cui senso non può che essere quello che, ove il ricorrente denunci la falsa applicazione di norma di diritto quale conseguenza di un errato giudizio di fatto, prioritaria sul piano logico è la denuncia di vizio motivazionale, grazie alla quale conseguire un diverso giudizio di fatto e, per tale via, la corretta applicazione della norma di diritto. Come si evince dal richiamato principio di diritto, la violazione del “prudente apprezzamento” coincide con la falsa applicazione di siffatta regola, e cioè con il non avere liberamente valutato le prove, in un’ipotesi in cui mancava la deroga normativa all’esercizio di tale potere, o con l’avere liberamente valutato le prove, laddove invece era previsto un altro regime legale. La violazione del “prudente apprezzamento” non è invece denunciabile quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (come espressamente afferma la citata Cass. n. 11892 del 2016, negando sul piano del principio di diritto la possibilità di sollevare sul punto la violazione dell’art. 116), posto che le prove devono essere dal giudice valutate secondo il «suo» - precisa l’art. 116 - prudente apprezzamento. Emerge qui, in base ad un dato testuale della legge, la sfera di autonoma, e non sindacabile in sede di legittimità, valutazione del giudice di merito. Sul punto varichiamato il principio di diritto enunciato da Cass.n. 34786 del 2021: “il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità quale apprezzamento non prudente della prova, sotto il profilo della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., perché l’esercizio del potere non deve uniformarsi ad un parametro astratto e generale di prudente apprezzamento ma è piuttosto estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa (secondo il «suo» prudente apprezzamento, prevede la norma), a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti della causa”. Ciò premesso la censura si identifica con la mera confutazione del giudizio di fatto, come tale, per quanto appena osservato, non sindacabile in sede dilegittimità. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice di merito ha omesso di esaminare le seguenti circostanze risultanti dagli atti: la fornitura di energia elettrica doveva essere attivata a giugno 2007; l’energia elettrica, alla luce dei telegrammi inviati dall’utente, doveva considerarsi indispensabile a partire dall’agosto 2007; l’effettiva attivazione del servizio avvenne il 24 agosto 2007; le temperature elevate dovevano aver contraddistinto il mese di agosto 2007 perché altrimenti i telegrammi di doglianza sarebbero stati inviati prima; la condizione di aridità del terreno era stata volutamente indotta attraverso la tecnica dello stress idrico per consentire la reazione nella stagione agrumicola successiva, aumentando sensibilmente la produzione di fiori. Il motivo è inammissibile. Sotto le spoglie della denuncia di omesso esame di fatti la ricorrente mira in realtà a censurare il giudizio di fatto, richiamando circostanze da intendere ricomprese nella valutazione svolta dal giudice di merito. Quanto poi alla circostanza dell’attivazione della fornitura in data 24 agosto 2007 trattasi di circostanza priva di decisività, ove si intenda che il giudice di merito, evidenziando il mancato riallaccio della fornitura idrica protrattasi fino al settembre 2007, abbia inteso settembre quale mese coperto dalla fornitura, come è assai verosimile alla luce del rilevato accesso al fondodel testimone nel mese di agosto, oppure integrante una falsa supposizione suscettibile di tradursi in errore revocatorio, non denunciabile nella presente sede di legittimità. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 132 comma e, n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è stata erronea percezione di fatto controverso (Cass. n. 30182 del 2018), avendo così il giudice di merito deciso sulla base di prove immaginarie, perché la documentazione fotografica in atti riguarda solo due alberi ritratti in primo piano, mentre il danno è stato liquidato considerando la mancata produzione con riferimento a tutte le piante. Aggiunge che la prova del danno non è desumibile da alcuna delle foto allegate. Il motivo è inammissibile. Nell’esordio del motivo viene richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui l’erroredi percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. n. 9356 del 2017 ed altre conformi). Con la censura non viene però denunciata la divergenza fra la decisione e la prova, ma la non congruenza probatoria del mezzo istruttorio in relazione al contenuto della decisione. In tale modo si ricade nella valutazione delle risultanze istruttorie affidata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità per i profili afferenti al giudizio di fatto, poiché compete al medesimo giudice di merito scegliere fra le dette risultanze quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 19011 del 2017 e n. 16056 del 2016). Peraltro, proprio alla luce della motivazione della decisione impugnata, la censura è anche eccentrica rispetto alla ratio decidendi, la quale non si basa in via esclusiva sulla richiamata documentazione fotografica, ma valorizza la perizia stragiudiziale complessivamente e la testimonianza resa dal medesimo perito. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore