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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 05930/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere la determinazione del tempus commmissi delicti in funzione della prescrizione del reato.

2. Avverso questa ordinanza entrambi ricorrevano per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omessa determinazione della data di chiusura della condotta, aspetto che avrebbe determinato la prescrizione del fatto, richiesta che non era stata rivolta al giudice d'appello.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile.

Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo ai principi di diritto affermati da questa Corte.

Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna. (Sez. 1, nr. 7164 del 21/12/2015 (dep. 2016 ), Fioravanti, Rv. 266612).

Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione.

Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 8 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] io [OSCURATO:PERSONA] GAMAA-1-e DEPOSITATA cp, r:nles, 2 1 Fyig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere la determinazione del tempus commmissi delicti in funzione della prescrizione del reato. 2. Avverso questa ordinanza entrambi ricorrevano per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omessa determinazione della data di chiusura della condotta, aspetto che avrebbe determinato la prescrizione del fatto, richiesta che non era stata rivolta al giudice d'appello. 3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo ai principi di diritto affermati da questa Corte. Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna. (Sez. 1, nr. 7164 del 21/12/2015 (dep. 2016 ), Fioravanti, Rv. 266612). Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] io [OSCURATO:PERSONA] GAMAA-1-e DEPOSITATA cp, r:nles, 2 1 Fyig
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