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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07271/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23327/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiovanni Smargiassi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1293/2022depositata il 11/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli,in parziale accoglimento del gravame proposto dalla FondazioneNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napolin.610 del 30/1/2019, dichiarava il diritto dei lavoratori ricorrentiin epigrafe all’inclusione, nella base di calcolo del TFR, delle solesomme percepite a titolo di straordinario domenicale dal gennaio1989, o dalla data di assunzione se successiva, con conseguenteobbligo della Fondazione all’accantonamento.2.

Il Tribunale aveva dichiarato anche il diritto dei lavoratoriall’inclusione nella stessa base di calcolo delle somme percepitefino al 4/7/2014 a titolo di «assegno integrativo aziendale»previsto dall’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].3. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello avverso dettaseconda statuizione, assumendo che ostasse a talecomputabilità: a) la natura premiale, assimilabile ad un premio dirisultato, di tale erogazione, anche alla luce del fatto che nel2014 l’emolumento in questione fosse stato in tal sensosostituito; b) la clausola contrattuale che statuiva che dettoemolumento era «non valido a nessun effetto retributivo»,clausola infondatamente ritenuta dal Tribunale nonsufficientemente chiara ed univoca.

Quanto allo straordinario laesaminare l’eccezione di mancato assolvimento dell’onereprobatorio in punto di carattere continuativo, trattandosi nel suoassunto di prestazioni rese «solo in caso di necessità».4.

La Corte territoriale, in contumacia degli appellati,premesso che l’accertamento negativo operato dal Tribunale deldiritto dei ricorrenti all’inclusione, nella base di computo del TFR,della maggiorazione del 12 % per il lavoro a turni, era passato ingiudicato in difetto di impugnazione, accoglieva il gravamequanto all’assegno integrativo aziendale assumendo (in sintesi):che l’assegno in questione era stato introdotto da accordoNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026integrativo aziendale del 20/6/1990; che esso era corrisposto«per 260 giorni l’anno...in relazione all’inquadramentocategoriale e all’anzianità di servizio» per un importo fisso pertutta la durata dell’accordo ed era detto dall’accordo «non validoa nessun effetto retributivo»; che il successivo accordointegrativo aziendale del 25/11/1997 lo aveva esteso a 286giornate lavorative; che l’erogazione era cessata il 31/12/2014,quando il nuovo accordo aziendale del 11-12/7/2014 lo avevasostituito con un premio di risultato, dichiarato espressamentecome tale non utile ai fini del TFR; che la contrattazionecollettiva nazionale, in deroga all’art. 2120 c.c., prevedeva chenel TFR erano computabili «tutti gli elementi costitutivi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché di ammontaredeterminato», anche se previsti da accordi aziendali; che nellaspecie la voce era stata corrisposta in modo continuativo ed eradi ammontare determinato; né poteva ritenersi, in sensocontrario, come assunto dalla Fondazione, che si trattasse diuna sorta di premio di risultato in quanto legato, nel concretoquantum, alle presenze in servizio, per il tramite della esclusionedella corresponsione per le giornate di assenze o ritardi ancheinferiori alla giornata, posto che tali criteri non escludevano né lacontinuità mensile dell’erogazione, né la fissità degli importi eche d’altronde la mera presenza in servizio non era un indice diproduttività in termini di obiettivi o risultati raggiunti, il cheescludeva la natura incentivante dell’emolumento; che tuttavia,contrariamente a quanto assunto dai lavoratori, anche gli accordiaziendali potevano derogare all’art. 2120 c.c. e l’espressione«non è valido a nessun effetto retributivo» era idonea asoddisfare il requisito di chiarezza ed univocità dell’esclusione,stante la necessità di dare un significato a tale clausola, «siaNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026pure nei limiti...della chiarezza ed univocità», ed alla luce delprincipio secondo il quale nella esegesi della contrattazionecollettiva, oltre ai criteri letterale e del comportamentosuccessivo (art. 1362 c.c.), deve aversi particolare riguardo aquello dell’esegesi delle clausole le une per mezzo delle altre(art. 1363 c.c.).Chiosava la Corte territoriale che la clausola «non può che essereinterpretata nel senso di escludere dal concetto di retribuzione,inteso quale elemento obbligatorio necessario e non eventuale,la somma in oggetto», posto che «...in materia di retribuzionedovuta...risulta impossibile rintracciare nel nostro ordinamentoun principio generale ed inderogabile di omnicomprensività».L’appello andava pertanto accolto sul punto, «non potendosiconsiderare, per disposizione dell’accordo collettivo che loprevede, l’assegno quale elemento retributivo utile ai fini delcalcolo delle cd. voci indirette».Rigettava invece l’appello quanto al computo dello straordinariodomenicale.5.

Per la cassazione della sentenza in punto di computabilitànella base di calcolo del TFR dell’assegno integrativo aziendalericorrono i lavoratori indicati in epigrafe con atto affidato aquattro motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.7.

I ricorrenti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 11, 43, e 47 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003,Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 edell’art. 1372 c.c.I ricorrenti osservano che entrambi i CCNL, del 1989 e del 2003,rispettivamente agli artt. 8 e 11, avevano previsto che gliemolumenti previsti dai contratti aziendali facessero parte dellaretribuzione se continuativi e corrispettivi; in tema di TFR, all’art.43, che nella retribuzione utile fossero compresi nellaretribuzione in questione tutti gli elementi considerati dall’art. 8(poi 11) purché di carattere continuativo e di ammontaredeterminato; all’art. 47, che la contrattazione aziendale nonpotesse avere ad oggetto materie ed istituti già definiti in sede dicontrattazione nazionale.L’interpretazione del CCNL operata dalla Corte territorialesarebbe viziata dal fatto di non aver considerato che il relativoart. 47, dopo aver premesso che le Parti stipulanti aderivano alProtocollo del 1993, aveva espressamente stabilito, al 5°capoverso, che «la contrattazione aziendale non potrà avere adoggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale.

Potràpertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contrattocollettivo nazionale prevede tale possibilità nonchè sulletrasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro».

Lacontrattazione aziendale non poteva pertanto derogare all’art. 43del CCNL, tanto più che questo, nel dichiarare adesione alProtocollo, assoggettava alla contrattazione nazionale quelladecentrata, attribuendo alla prima il potere di determinare permateria l’ambito dell’intervento normativo della seconda.

Lostesso contratto aziendale del 20/6/1990, in ciò seguìto daisuccessivi, rimandava in rubrica all’art. 47 del CCNL; inconformità a tale disposto, aveva annullato o sostituito tutti iNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026trattamenti economici e le consuetudini aziendali previgenti nonprevisti dal CCNL, salva la sola integrazione del premio diproduzione (3° cpv) e nel sancire, poi, nei suoi esatti terminiletterali, che «L’equivalente economico del presente integrativoaziendale individua che, in relazione all’inquadramentocategoriale e all’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260giorni l’anno e non è valido a nessun effetto retributivo» (5° cpv)non altro voleva dire, che l’emolumento non incideva sullaretribuzione già prevista, nel senso di non essere assorbito daquesta (e dal suo mutare).

A riprova, il 7° cpv., nello stabilireche l’assegno «...viene corrisposto per le giornate in cui idipendenti sono effettivamente presenti in azienda per l’interaprestazione lavorativa...» attuava la delega sancita dall’art. 11,co.2 del CCNL, che consentiva alla contrattazione aziendale diprevedere elementi integrativi della retribuzionecorrisposti...«...al lavoratore in forma continuativa e concarattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa».In tale contesto, la Corte territoriale aveva altresì violato l’art.1372 c.c., che non consentiva di modificare patti iniziali se noncon la partecipazione di tutti i soggetti che li avevano concordati.2.

Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedell’art. 2120, co.2, c.c.., degli artt. 43 e 47 del CCNL edell’accordo aziendale.

Si contesta che la pretesa clausola diesclusione risponda ai princìpi di chiarezza e non equivocitàprescritti dal diritto vivente.3.

Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazioneNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli artt. 1362 e 1363 c.c., in combinato disposto con gli artt.2120 c.c. e 12 delle preleggi.Il motivo torna sull’interpretazione della clausola di esclusione,contestando che il riscontro nella stessa di una deroga al regimelegale del TFR risponda, tanto più in un contesto che richiedechiarezza ed univocità, all’esegesi letterale, alla quale, alla lucedel principio, doveva attribuirsi valore preminente, rispetto aquella sistemica, indiretta, ausiliaria e meramente suppletiva,presupponente una obiettiva ambiguità del testo, come tale perdefinizione non idonea a soddisfarlo secondo l’art.12.4.

Il quarto motivo denuncia, ai sensi del n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per motivazioneapparente in rapporto agli artt. 132, co.2, n.4 c.p.c., 118d.a.c.p.c., e 111, co.6, Cost.

I ricorrenti assumono la violazioneintegrata dal carattere apodittico, siccome non sostenuto daalcun argomento logico-giuridico, del riferimento all’art. 1363c.c., che postula l’indicazione di clausola atta a chiarire ilsignificato dell’altra e che la Corte di appello contraddiceinterpretando da sola la clausola specifica slegandola dal testocomplessivo cui appartiene.5.

Preliminarmente, per ragioni di pregiudizialità logicogiuridica, deve essere esaminato il quarto motivo del ricorso.6.

Esso è infondato.7.

In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasciNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020).8.

Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).9.

Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, ha specificato e precisato il percorsologico-giuridico attraverso il quale ha ritenuto che l’assegnointegrativo aziendale di cui è causa non rientrasse nel computodel trattamento di fine rapporto.10.

Venendo all’esame degli altri motivi di ricorso, che per laloro connessione logico giuridica e per la loro interferenzapossono essere congiuntamente esaminati, ritiene questa Corteche gli stessi siano fondati nei termini che seguono.11.

E’ opportuno premettere che il trattamento di finerapporto è una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione.

L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testoNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026novellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.12.

Come affermato da questa Corte, “il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, adifferenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitivitàregolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativicompensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dalsuddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per talidovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali deltutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computareai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gliemolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo oconnessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n.15080 del 2008; nello stesso senso v.

Cass. n. 7488 del 2000; n.12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008; n. 16591del 2014; n. 29440 del 2017).13.

Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolodel trattamento di fine rapporto, che include nella relativa basedi computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delleprestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto dilavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto ècorrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2).

L'espressioneè così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto aldipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche seprivo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dalvecchio testo dell'art. 2120 c.c. per l'indennità di anzianità.

Nerestano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati persituazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da farNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026ragionevolmente presumere che non possa ripetersi confrequenza l'occasione della prestazione lavorativa.

Si tratta diuna dizione certamente idonea a comprendere compensi relativia prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo,anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità.

Alfine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r., diversamenteda quanto accade per altri istituti retributivi indiretti per i qualinon vige un principio legale di onnicomprensività dellaretribuzione, è sufficiente che nel corso del rapporto i compensisiano erogati con frequenza e con carattere di corrispettivitàrispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne lacorresponsione "a titolo occasionale" (così Cass. n. 18680 del2014).14.

Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro.

Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando una autonoma ediversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r.

La deroga puòessere dichiarata espressamente o risultare con modalitàindirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile inmodo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.15.

È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/202616.

A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daintendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.40/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, a quelladelle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatidagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorsocircolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti icanoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmentedefiniti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando ilsignificato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022).

In materia dicontrattazione collettiva, infatti, al fine di ricostruire la comuneintenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuitarilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che lanatura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e lacomplessità della materia trattata, in ragione dellainterdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, ilparticolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali,non necessariamente coincidente con quello comune e, daultimo, il carattere vincolante che non di rado assumononell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti cherendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteriermeneutici che tenga conto della specificità della materia, conNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canoneinterpretativo dettato dall'art. 1363 c.c.(Cass. n. 2996/2023).17.

Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice del meritopuò limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sullabase del tenore letterale della disposizione soltanto se esso rivelil'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcunaperplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere,in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivodelle parti nella sua applicazione ed alla considerazione di tutti glialtri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c.(Cass. 4gennaio 2013, n. 110).18.

Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo di questaCorte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022, n. 17939, inmotivazione sub p.to 10), meritevole di continuità, il rapporto fracontratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essereregolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialitàpropri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle partisociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline(e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio dicompetenza e di specialità nel rispetto del principio diautonomia, talché la fonte collettiva prossima agli interessidisciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge,prevalente sulle altre consimili: Cass. 19 febbraio 1988, n.1759).

Esso ha trovato riscontro nel mondo sindacale anchenell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007,n. 19351), sicché, in virtù del principio di autonomia negozialestabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possonoprorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche inNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salvasolamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisitinel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di un trattamentodeteriore in ragione della posteriore normativa di eguale odiverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).19.

Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaretribuzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Perretribuzione si intende: a) il minimo retributivo previsto per illivello cui il lavoratore è assegnato; b) gli aumenti periodici dianzianità; c) gli aumenti di merito; d) l'indennità di contingenza.Le indennità previste dal presente contratto o da particolariaccordi aziendali fanno parte della retribuzione qualora sianocorrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa.

Nonsono invece ad alcun effetto computabili nella retribuzione leindennità corrisposte da parte della Fondazione al lavoratore atitolo di rimborso spese o di liberalità.

Sono elementi aggiuntividella retribuzione: 1) il compenso per eventuale lavorostraordinario, notturno e festivo; 2) le eventuali indennitàod incarichi; 3) la tredicesima mensilità, la quattordicesimamensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.

Laretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per26.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per:- 122 per i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed itersicorei; - 169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e glioperai.

N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003 prevede quanto segue:Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/202610) Retribuzione.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 laretribuzione oraria per gli impiegati e gli operai che, fornendouna prestazione continuata, osservano un orario di lavorosettimanale di 36 ore, si ottiene dividendo la retribuzionemensile per 160; l’art. 43 dispone: - (Indennità di anzianità -Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzione del rapportodi lavoro si applicano le seguenti norme.

Fino al 31 maggio 1982è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari ad unamensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 perquanti sono gli anni di servizio prestato a tale data.

Le frazioni dianno verranno conteggiate per dodicesimi.

La frazione di mesepari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero,trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.

Agli effettidel presente articolo sono compresi nella retribuzione specificataal 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementi costitutividella retribuzione aventi carattere continuativo purché siano diammontare determinato.

Con decorrenza dal 1° giugno 1982trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n. 297; l’art. 47prevede: - (Contrattazione aziendale).

Premessi e richiamati icontenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993, leparti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive intema di politica dei redditi, convengono che: - la contrattazioneaziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per ilprincipio della autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale.

Gli effetti economici degli eventuali accordi aziendalinon potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000,ferma restando in ogni caso la scadenza degli accordi integrativiaziendali in essere; - le eventuali erogazioni di carattereeconomico saranno strettamente connesse ai risultati conseguitinella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventiNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026come obiettivo incrementi di produttività, di competitività e diqualità, nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione epossibile diversificazione dell'attività produttiva.

Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamente lecondizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo,tenuto conto dell'andamento, delle prospettive di competitività edelle risorse reali da destinare al riguardo; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno variabili e nonpredeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale econtrattuale e avranno caratteristiche tali da consentirel'applicazione del particolare trattamento contributivo previstodalle norme di legge; - la contrattazione aziendale non potràavere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livellonazionale.

Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le qualiil contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità nonchésulle trasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro; - icontenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche soloda una delle parti, costituiranno oggetto di preventivaconsultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici delc.c.n.l., al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopraindicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.20. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - un contrattocollettivo nazionale di lavoro di categoria; - un secondo livello dicontrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddoveprevisto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”;il successivo comma 3 1^ cpv stabilisce: “La contrattazioneNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivirispetto a quelli retributivi propri del CCNL.

Le erogazioni dellivello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordatitra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, diqualità ed altri elementi di competitività di cui le impresedispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essereimpegnata per accordo tra le parti, eccedente quellaeventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumentiretributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legatiall'andamento economico dell'impresa”; il comma 3 3^ cpvdispone: “La contrattazione aziendale o territoriale è previstasecondo le modalità e negli ambiti di applicazione che sarannodefiniti dal contratto nazionale di categoria nello spiritodell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleimprese.

Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche latempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.21.

Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3 cpv che: «Il presente accordo integrativo aziendaleannulla o sostituisce tutti i trattamenti economici che non sianoprevisti dal CCNL e le consuetudini aziendali alla data del30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio di produzione»;al 4° cpv., viene sancito che: «L’unica deroga concordata èquella che riflette la corresponsione della forfettizzazione dellequattro ore domenicali per il lavoro a turni che rimaneconsolidata, per il personale in servizio alla data del 30 Giugno1990, nella misura del 100% della retribuzione»; al 5° cpv., poi,Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026sancisce che «L’equivalente economico del presente integrativoaziendale individua che, in relazione all’inquadramentocategoriale e all’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260giorni l’anno e non è valido a nessun effetto retributivo»; al 7°cpv., si legge: «L’assegno integrativo viene corrisposto per legiornate in cui i dipendenti sono effettivamente presenti inazienda per l’intera prestazione lavorativa, con esclusione delleesenzioni tecniche autorizzate dalla Direzione».22.

Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dal concettodi retribuzione, inteso quale elemento obbligatorio necessario enon eventuale.23.

A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica della interazione tra i diversi livelli dicontrattazione.24.

In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se èvero che l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreletterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzionedelle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere,quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deiNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026contraenti (Cass. 28 agosto 2007, n. 18180; Cass. 21 agosto2013, n. 19357; Cass. 4 maggio 2017, n. 10850), è anche veroche esso non è necessariamente decisivo ai fini dellaricostruzione dell'accordo.

Ciò perché il significato delledichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processointerpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delleparole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testualied extra testuali, indicati dal legislatore (Cass. 15 luglio 2016, n.14432), anche secondo una interpretazione orientata dal criteriodi buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avuto riguardo allo“scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione delcontratto, e quindi della relativa “causa concreta” (Cass. 17novembre 2021, n. 34795; Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173).Dall’altro lato, va evidenziato che, in ipotesi di diversi livelli dicontrattazione (nazionale e decentrata), la ricerca della effettivavolontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso ilcoordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive,aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenzache i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono,rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione deidiversi agenti contrattuali e dal loro diverso ambito territoriale(cfr. Cass. n. 5651/2021).25.

Entrambe le valutazioni non sono compiute in modoadeguato nel caso de quo.

Ed invero, anche a voler prescinderedalla considerazione che, sotto il profilo dell’esegesi letterale, ilriferimento della clausola agli “effetti retributivi”, pur pertinente(essendo il TFR una forma di retribuzione), non è cosìinequivocamente chiaro in un contesto nel quale il diritto viventerichiamato dalla stessa Corte territoriale richiede una volontàchiara e specifica di esclusione, e che anche meno compatibileNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026col tenore testuale della clausola è l’assunto che essa esprimauna natura non retributiva dell’assegno, l’assuntodell’impossibilità di una interpretazione alternativa non puòessere convalidato in assenza di una concreta indagine di esegesicomplessiva che da un lato, dia contezza del senso dell’accordoaziendale nel suo complesso, quale apparentemente volto ad unasorta di conglobamento di previgenti voci aziendalicontestualmente soppresse, della cui consistenza e computabilitàoriginarie nulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL, di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nei termini sopra indicati, conquello delle clausole della contrattazione collettiva nazionalecontestualmente vigenti, con particolare riguardo a quelle chedefinivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi 11), a quella chedefiniva l’ambito di competenza della contrattazione integrativa(art. 47), ed a quella che definiva la base di calcolo del TFR (art.43).

Verifiche alle quali la sentenza si sottrae, salvo dar attodell’impossibilità di attribuire all’assegno, per la sua tendenzialefissità, una funzione premiale assimilabile ad un premio dirisultato; e, per essa, della computabilità della voce, siccome diammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, al TFR, chesono rilievi che contraddicono la predicata impossibilità di unadiversa esegesi alla luce di una interpretazione complessiva ecoordinata delle clausole esaminate, rendendo apodittico emeramente formale il richiamo all’art. 1363 c.c..26.

Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso vanno accolti nei sensi indicati in motivazione; il quartomotivo deve, invece, essere rigettato.Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/202627.

La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, indiversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alregolamento delle spese anche del giudizio di cassazione.Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROComposta da: Oggetto:Trattamento fineAnnalisa [OSCURATO:PERSONA] PresidenterapportoCaterina [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Guglielmo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDario [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23327/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiovanni Smargiassi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1293/2022depositata il 11/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli,in parziale accoglimento del gravame proposto dalla FondazioneNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napolin.610 del 30/1/2019, dichiarava il diritto dei lavoratori ricorrentiin epigrafe all’inclusione, nella base di calcolo del TFR, delle solesomme percepite a titolo di straordinario domenicale dal gennaio1989, o dalla data di assunzione se successiva, con conseguenteobbligo della Fondazione all’accantonamento.2.

Il Tribunale aveva dichiarato anche il diritto dei lavoratoriall’inclusione nella stessa base di calcolo delle somme percepitefino al 4/7/2014 a titolo di «assegno integrativo aziendale»previsto dall’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].3. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello avverso dettaseconda statuizione, assumendo che ostasse a talecomputabilità: a) la natura premiale, assimilabile ad un premio dirisultato, di tale erogazione, anche alla luce del fatto che nel2014 l’emolumento in questione fosse stato in tal sensosostituito; b) la clausola contrattuale che statuiva che dettoemolumento era «non valido a nessun effetto retributivo»,clausola infondatamente ritenuta dal Tribunale nonsufficientemente chiara ed univoca.

Quanto allo straordinario laesaminare l’eccezione di mancato assolvimento dell’onereprobatorio in punto di carattere continuativo, trattandosi nel suoassunto di prestazioni rese «solo in caso di necessità».4.

La Corte territoriale, in contumacia degli appellati,premesso che l’accertamento negativo operato dal Tribunale deldiritto dei ricorrenti all’inclusione, nella base di computo del TFR,della maggiorazione del 12 % per il lavoro a turni, era passato ingiudicato in difetto di impugnazione, accoglieva il gravamequanto all’assegno integrativo aziendale assumendo (in sintesi):che l’assegno in questione era stato introdotto da accordoNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026integrativo aziendale del 20/6/1990; che esso era corrisposto«per 260 giorni l’anno...in relazione all’inquadramentocategoriale e all’anzianità di servizio» per un importo fisso pertutta la durata dell’accordo ed era detto dall’accordo «non validoa nessun effetto retributivo»; che il successivo accordointegrativo aziendale del 25/11/1997 lo aveva esteso a 286giornate lavorative; che l’erogazione era cessata il 31/12/2014,quando il nuovo accordo aziendale del 11-12/7/2014 lo avevasostituito con un premio di risultato, dichiarato espressamentecome tale non utile ai fini del TFR; che la contrattazionecollettiva nazionale, in deroga all’art. 2120 c.c., prevedeva chenel TFR erano computabili «tutti gli elementi costitutivi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché di ammontaredeterminato», anche se previsti da accordi aziendali; che nellaspecie la voce era stata corrisposta in modo continuativo ed eradi ammontare determinato; né poteva ritenersi, in sensocontrario, come assunto dalla Fondazione, che si trattasse diuna sorta di premio di risultato in quanto legato, nel concretoquantum, alle presenze in servizio, per il tramite della esclusionedella corresponsione per le giornate di assenze o ritardi ancheinferiori alla giornata, posto che tali criteri non escludevano né lacontinuità mensile dell’erogazione, né la fissità degli importi eche d’altronde la mera presenza in servizio non era un indice diproduttività in termini di obiettivi o risultati raggiunti, il cheescludeva la natura incentivante dell’emolumento; che tuttavia,contrariamente a quanto assunto dai lavoratori, anche gli accordiaziendali potevano derogare all’art. 2120 c.c. e l’espressione«non è valido a nessun effetto retributivo» era idonea asoddisfare il requisito di chiarezza ed univocità dell’esclusione,stante la necessità di dare un significato a tale clausola, «siaNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026pure nei limiti...della chiarezza ed univocità», ed alla luce delprincipio secondo il quale nella esegesi della contrattazionecollettiva, oltre ai criteri letterale e del comportamentosuccessivo (art. 1362 c.c.), deve aversi particolare riguardo aquello dell’esegesi delle clausole le une per mezzo delle altre(art. 1363 c.c.).Chiosava la Corte territoriale che la clausola «non può che essereinterpretata nel senso di escludere dal concetto di retribuzione,inteso quale elemento obbligatorio necessario e non eventuale,la somma in oggetto», posto che «...in materia di retribuzionedovuta...risulta impossibile rintracciare nel nostro ordinamentoun principio generale ed inderogabile di omnicomprensività».L’appello andava pertanto accolto sul punto, «non potendosiconsiderare, per disposizione dell’accordo collettivo che loprevede, l’assegno quale elemento retributivo utile ai fini delcalcolo delle cd. voci indirette».Rigettava invece l’appello quanto al computo dello straordinariodomenicale.5.

Per la cassazione della sentenza in punto di computabilitànella base di calcolo del TFR dell’assegno integrativo aziendalericorrono i lavoratori indicati in epigrafe con atto affidato aquattro motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.7.

I ricorrenti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 11, 43, e 47 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003,Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 edell’art. 1372 c.c.I ricorrenti osservano che entrambi i CCNL, del 1989 e del 2003,rispettivamente agli artt. 8 e 11, avevano previsto che gliemolumenti previsti dai contratti aziendali facessero parte dellaretribuzione se continuativi e corrispettivi; in tema di TFR, all’art.43, che nella retribuzione utile fossero compresi nellaretribuzione in questione tutti gli elementi considerati dall’art. 8(poi 11) purché di carattere continuativo e di ammontaredeterminato; all’art. 47, che la contrattazione aziendale nonpotesse avere ad oggetto materie ed istituti già definiti in sede dicontrattazione nazionale.L’interpretazione del CCNL operata dalla Corte territorialesarebbe viziata dal fatto di non aver considerato che il relativoart. 47, dopo aver premesso che le Parti stipulanti aderivano alProtocollo del 1993, aveva espressamente stabilito, al 5°capoverso, che «la contrattazione aziendale non potrà avere adoggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale.

Potràpertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contrattocollettivo nazionale prevede tale possibilità nonchè sulletrasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro».

Lacontrattazione aziendale non poteva pertanto derogare all’art. 43del CCNL, tanto più che questo, nel dichiarare adesione alProtocollo, assoggettava alla contrattazione nazionale quelladecentrata, attribuendo alla prima il potere di determinare permateria l’ambito dell’intervento normativo della seconda.

Lostesso contratto aziendale del 20/6/1990, in ciò seguìto daisuccessivi, rimandava in rubrica all’art. 47 del CCNL; inconformità a tale disposto, aveva annullato o sostituito tutti iNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026trattamenti economici e le consuetudini aziendali previgenti nonprevisti dal CCNL, salva la sola integrazione del premio diproduzione (3° cpv) e nel sancire, poi, nei suoi esatti terminiletterali, che «L’equivalente economico del presente integrativoaziendale individua che, in relazione all’inquadramentocategoriale e all’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260giorni l’anno e non è valido a nessun effetto retributivo» (5° cpv)non altro voleva dire, che l’emolumento non incideva sullaretribuzione già prevista, nel senso di non essere assorbito daquesta (e dal suo mutare).

A riprova, il 7° cpv., nello stabilireche l’assegno «...viene corrisposto per le giornate in cui idipendenti sono effettivamente presenti in azienda per l’interaprestazione lavorativa...» attuava la delega sancita dall’art. 11,co.2 del CCNL, che consentiva alla contrattazione aziendale diprevedere elementi integrativi della retribuzionecorrisposti...«...al lavoratore in forma continuativa e concarattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa».In tale contesto, la Corte territoriale aveva altresì violato l’art.1372 c.c., che non consentiva di modificare patti iniziali se noncon la partecipazione di tutti i soggetti che li avevano concordati.2.

Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedell’art. 2120, co.2, c.c.., degli artt. 43 e 47 del CCNL edell’accordo aziendale.

Si contesta che la pretesa clausola diesclusione risponda ai princìpi di chiarezza e non equivocitàprescritti dal diritto vivente.3.

Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazioneNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli artt. 1362 e 1363 c.c., in combinato disposto con gli artt.2120 c.c. e 12 delle preleggi.Il motivo torna sull’interpretazione della clausola di esclusione,contestando che il riscontro nella stessa di una deroga al regimelegale del TFR risponda, tanto più in un contesto che richiedechiarezza ed univocità, all’esegesi letterale, alla quale, alla lucedel principio, doveva attribuirsi valore preminente, rispetto aquella sistemica, indiretta, ausiliaria e meramente suppletiva,presupponente una obiettiva ambiguità del testo, come tale perdefinizione non idonea a soddisfarlo secondo l’art.12.4.

Il quarto motivo denuncia, ai sensi del n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per motivazioneapparente in rapporto agli artt. 132, co.2, n.4 c.p.c., 118d.a.c.p.c., e 111, co.6, Cost.

I ricorrenti assumono la violazioneintegrata dal carattere apodittico, siccome non sostenuto daalcun argomento logico-giuridico, del riferimento all’art. 1363c.c., che postula l’indicazione di clausola atta a chiarire ilsignificato dell’altra e che la Corte di appello contraddiceinterpretando da sola la clausola specifica slegandola dal testocomplessivo cui appartiene.5.

Preliminarmente, per ragioni di pregiudizialità logicogiuridica, deve essere esaminato il quarto motivo del ricorso.6.

Esso è infondato.7.

In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasciNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020).8.

Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).9.

Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, ha specificato e precisato il percorsologico-giuridico attraverso il quale ha ritenuto che l’assegnointegrativo aziendale di cui è causa non rientrasse nel computodel trattamento di fine rapporto.10.

Venendo all’esame degli altri motivi di ricorso, che per laloro connessione logico giuridica e per la loro interferenzapossono essere congiuntamente esaminati, ritiene questa Corteche gli stessi siano fondati nei termini che seguono.11.

E’ opportuno premettere che il trattamento di finerapporto è una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione.

L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testoNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026novellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.12.

Come affermato da questa Corte, “il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, adifferenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitivitàregolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativicompensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dalsuddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per talidovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali deltutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computareai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gliemolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo oconnessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n.15080 del 2008; nello stesso senso v.

Cass. n. 7488 del 2000; n.12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008; n. 16591del 2014; n. 29440 del 2017).13.

Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolodel trattamento di fine rapporto, che include nella relativa basedi computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delleprestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto dilavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto ècorrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2).

L'espressioneè così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto aldipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche seprivo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dalvecchio testo dell'art. 2120 c.c. per l'indennità di anzianità.

Nerestano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati persituazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da farNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026ragionevolmente presumere che non possa ripetersi confrequenza l'occasione della prestazione lavorativa.

Si tratta diuna dizione certamente idonea a comprendere compensi relativia prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo,anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità.

Alfine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r., diversamenteda quanto accade per altri istituti retributivi indiretti per i qualinon vige un principio legale di onnicomprensività dellaretribuzione, è sufficiente che nel corso del rapporto i compensisiano erogati con frequenza e con carattere di corrispettivitàrispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne lacorresponsione "a titolo occasionale" (così Cass. n. 18680 del2014).14.

Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro.

Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando una autonoma ediversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r.

La deroga puòessere dichiarata espressamente o risultare con modalitàindirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile inmodo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.15.

È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/202616.

A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daintendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.40/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, a quelladelle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatidagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorsocircolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti icanoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmentedefiniti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando ilsignificato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022).

In materia dicontrattazione collettiva, infatti, al fine di ricostruire la comuneintenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuitarilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che lanatura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e lacomplessità della materia trattata, in ragione dellainterdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, ilparticolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali,non necessariamente coincidente con quello comune e, daultimo, il carattere vincolante che non di rado assumononell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti cherendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteriermeneutici che tenga conto della specificità della materia, conNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canoneinterpretativo dettato dall'art. 1363 c.c.(Cass. n. 2996/2023).17.

Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice del meritopuò limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sullabase del tenore letterale della disposizione soltanto se esso rivelil'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcunaperplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere,in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivodelle parti nella sua applicazione ed alla considerazione di tutti glialtri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c.(Cass. 4gennaio 2013, n. 110).18.

Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo di questaCorte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022, n. 17939, inmotivazione sub p.to 10), meritevole di continuità, il rapporto fracontratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essereregolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialitàpropri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle partisociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline(e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio dicompetenza e di specialità nel rispetto del principio diautonomia, talché la fonte collettiva prossima agli interessidisciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge,prevalente sulle altre consimili: Cass. 19 febbraio 1988, n.1759).

Esso ha trovato riscontro nel mondo sindacale anchenell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007,n. 19351), sicché, in virtù del principio di autonomia negozialestabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possonoprorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche inNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salvasolamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisitinel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di un trattamentodeteriore in ragione della posteriore normativa di eguale odiverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).19.

Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaretribuzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Perretribuzione si intende: a) il minimo retributivo previsto per illivello cui il lavoratore è assegnato; b) gli aumenti periodici dianzianità; c) gli aumenti di merito; d) l'indennità di contingenza.Le indennità previste dal presente contratto o da particolariaccordi aziendali fanno parte della retribuzione qualora sianocorrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa.

Nonsono invece ad alcun effetto computabili nella retribuzione leindennità corrisposte da parte della Fondazione al lavoratore atitolo di rimborso spese o di liberalità.

Sono elementi aggiuntividella retribuzione: 1) il compenso per eventuale lavorostraordinario, notturno e festivo; 2) le eventuali indennitàod incarichi; 3) la tredicesima mensilità, la quattordicesimamensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.

Laretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per26.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per:- 122 per i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed itersicorei; - 169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e glioperai.

N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003 prevede quanto segue:Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/202610) Retribuzione.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 laretribuzione oraria per gli impiegati e gli operai che, fornendouna prestazione continuata, osservano un orario di lavorosettimanale di 36 ore, si ottiene dividendo la retribuzionemensile per 160; l’art. 43 dispone: - (Indennità di anzianità -Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzione del rapportodi lavoro si applicano le seguenti norme.

Fino al 31 maggio 1982è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari ad unamensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 perquanti sono gli anni di servizio prestato a tale data.

Le frazioni dianno verranno conteggiate per dodicesimi.

La frazione di mesepari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero,trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.

Agli effettidel presente articolo sono compresi nella retribuzione specificataal 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementi costitutividella retribuzione aventi carattere continuativo purché siano diammontare determinato.

Con decorrenza dal 1° giugno 1982trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n. 297; l’art. 47prevede: - (Contrattazione aziendale).

Premessi e richiamati icontenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993, leparti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive intema di politica dei redditi, convengono che: - la contrattazioneaziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per ilprincipio della autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale.

Gli effetti economici degli eventuali accordi aziendalinon potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000,ferma restando in ogni caso la scadenza degli accordi integrativiaziendali in essere; - le eventuali erogazioni di carattereeconomico saranno strettamente connesse ai risultati conseguitinella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventiNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026come obiettivo incrementi di produttività, di competitività e diqualità, nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione epossibile diversificazione dell'attività produttiva.

Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamente lecondizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo,tenuto conto dell'andamento, delle prospettive di competitività edelle risorse reali da destinare al riguardo; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno variabili e nonpredeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale econtrattuale e avranno caratteristiche tali da consentirel'applicazione del particolare trattamento contributivo previstodalle norme di legge; - la contrattazione aziendale non potràavere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livellonazionale.

Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le qualiil contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità nonchésulle trasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro; - icontenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche soloda una delle parti, costituiranno oggetto di preventivaconsultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici delc.c.n.l., al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopraindicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.20. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - un contrattocollettivo nazionale di lavoro di categoria; - un secondo livello dicontrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddoveprevisto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”;il successivo comma 3 1^ cpv stabilisce: “La contrattazioneNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivirispetto a quelli retributivi propri del CCNL.

Le erogazioni dellivello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordatitra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, diqualità ed altri elementi di competitività di cui le impresedispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essereimpegnata per accordo tra le parti, eccedente quellaeventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumentiretributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legatiall'andamento economico dell'impresa”; il comma 3 3^ cpvdispone: “La contrattazione aziendale o territoriale è previstasecondo le modalità e negli ambiti di applicazione che sarannodefiniti dal contratto nazionale di categoria nello spiritodell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleimprese.

Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche latempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.21.

Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3 cpv che: «Il presente accordo integrativo aziendaleannulla o sostituisce tutti i trattamenti economici che non sianoprevisti dal CCNL e le consuetudini aziendali alla data del30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio di produzione»;al 4° cpv., viene sancito che: «L’unica deroga concordata èquella che riflette la corresponsione della forfettizzazione dellequattro ore domenicali per il lavoro a turni che rimaneconsolidata, per il personale in servizio alla data del 30 Giugno1990, nella misura del 100% della retribuzione»; al 5° cpv., poi,Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026sancisce che «L’equivalente economico del presente integrativoaziendale individua che, in relazione all’inquadramentocategoriale e all’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260giorni l’anno e non è valido a nessun effetto retributivo»; al 7°cpv., si legge: «L’assegno integrativo viene corrisposto per legiornate in cui i dipendenti sono effettivamente presenti inazienda per l’intera prestazione lavorativa, con esclusione delleesenzioni tecniche autorizzate dalla Direzione».22.

Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dal concettodi retribuzione, inteso quale elemento obbligatorio necessario enon eventuale.23.

A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica della interazione tra i diversi livelli dicontrattazione.24.

In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se èvero che l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreletterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzionedelle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere,quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deiNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026contraenti (Cass. 28 agosto 2007, n. 18180; Cass. 21 agosto2013, n. 19357; Cass. 4 maggio 2017, n. 10850), è anche veroche esso non è necessariamente decisivo ai fini dellaricostruzione dell'accordo.

Ciò perché il significato delledichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processointerpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delleparole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testualied extra testuali, indicati dal legislatore (Cass. 15 luglio 2016, n.14432), anche secondo una interpretazione orientata dal criteriodi buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avuto riguardo allo“scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione delcontratto, e quindi della relativa “causa concreta” (Cass. 17novembre 2021, n. 34795; Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173).Dall’altro lato, va evidenziato che, in ipotesi di diversi livelli dicontrattazione (nazionale e decentrata), la ricerca della effettivavolontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso ilcoordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive,aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenzache i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono,rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione deidiversi agenti contrattuali e dal loro diverso ambito territoriale(cfr. Cass. n. 5651/2021).25.

Entrambe le valutazioni non sono compiute in modoadeguato nel caso de quo.

Ed invero, anche a voler prescinderedalla considerazione che, sotto il profilo dell’esegesi letterale, ilriferimento della clausola agli “effetti retributivi”, pur pertinente(essendo il TFR una forma di retribuzione), non è cosìinequivocamente chiaro in un contesto nel quale il diritto viventerichiamato dalla stessa Corte territoriale richiede una volontàchiara e specifica di esclusione, e che anche meno compatibileNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026col tenore testuale della clausola è l’assunto che essa esprimauna natura non retributiva dell’assegno, l’assuntodell’impossibilità di una interpretazione alternativa non puòessere convalidato in assenza di una concreta indagine di esegesicomplessiva che da un lato, dia contezza del senso dell’accordoaziendale nel suo complesso, quale apparentemente volto ad unasorta di conglobamento di previgenti voci aziendalicontestualmente soppresse, della cui consistenza e computabilitàoriginarie nulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL, di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nei termini sopra indicati, conquello delle clausole della contrattazione collettiva nazionalecontestualmente vigenti, con particolare riguardo a quelle chedefinivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi 11), a quella chedefiniva l’ambito di competenza della contrattazione integrativa(art. 47), ed a quella che definiva la base di calcolo del TFR (art.43).

Verifiche alle quali la sentenza si sottrae, salvo dar attodell’impossibilità di attribuire all’assegno, per la sua tendenzialefissità, una funzione premiale assimilabile ad un premio dirisultato; e, per essa, della computabilità della voce, siccome diammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, al TFR, chesono rilievi che contraddicono la predicata impossibilità di unadiversa esegesi alla luce di una interpretazione complessiva ecoordinata delle clausole esaminate, rendendo apodittico emeramente formale il richiamo all’art. 1363 c.c..26.

Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso vanno accolti nei sensi indicati in motivazione; il quartomotivo deve, invece, essere rigettato.Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/202627.

La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, indiversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alregolamento delle spese anche del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, i primi tre motivi diricorso; rigetta il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento dellespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, i primi tre motivi diricorso; rigetta il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento dellespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23327/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiovanni Smargiassi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1293/2022depositata il 11/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli,in parziale accoglimento del gravame proposto dalla FondazioneNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napolin.610 del 30/1/2019, dichiarava il diritto dei lavoratori ricorrentiin epigrafe all’inclusione, nella base di calcolo del TFR, delle solesomme percepite a titolo di straordinario domenicale dal gennaio1989, o dalla data di assunzione se successiva, con conseguenteobbligo della Fondazione all’accantonamento.2. Il Tribunale aveva dichiarato anche il diritto dei lavoratoriall’inclusione nella stessa base di calcolo delle somme percepitefino al 4/7/2014 a titolo di «assegno integrativo aziendale»previsto dall’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].3. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello avverso dettaseconda statuizione, assumendo che ostasse a talecomputabilità: a) la natura premiale, assimilabile ad un premio dirisultato, di tale erogazione, anche alla luce del fatto che nel2014 l’emolumento in questione fosse stato in tal sensosostituito;  b) la clausola contrattuale che statuiva che dettoemolumento era «non valido a nessun effetto retributivo»,clausola infondatamente ritenuta dal Tribunale nonsufficientemente chiara ed univoca.  Quanto allo straordinario laesaminare l’eccezione di  mancato assolvimento dell’onereprobatorio in punto di carattere continuativo, trattandosi nel suoassunto di prestazioni rese «solo in caso di necessità».4. La Corte territoriale, in contumacia degli appellati,premesso che l’accertamento negativo operato dal Tribunale deldiritto dei ricorrenti all’inclusione, nella base di computo del TFR,della maggiorazione del 12 % per il lavoro a turni, era passato ingiudicato in difetto di impugnazione, accoglieva il gravamequanto all’assegno integrativo aziendale assumendo (in sintesi):che l’assegno in questione era stato introdotto da accordoNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026integrativo aziendale del 20/6/1990; che esso era corrisposto«per 260 giorni l’anno...in relazione all’inquadramentocategoriale e all’anzianità di servizio» per un importo fisso pertutta la durata dell’accordo ed era detto dall’accordo «non validoa nessun effetto retributivo»; che il successivo accordointegrativo aziendale del 25/11/1997 lo aveva esteso a 286giornate lavorative; che l’erogazione era cessata il 31/12/2014,quando il nuovo accordo aziendale del 11-12/7/2014 lo avevasostituito con un premio di risultato, dichiarato espressamentecome tale non utile ai fini del TFR; che la contrattazionecollettiva nazionale, in deroga all’art. 2120 c.c., prevedeva chenel TFR erano computabili «tutti gli elementi costitutivi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché di ammontaredeterminato», anche se previsti da accordi aziendali; che nellaspecie la voce era stata corrisposta in modo continuativo ed eradi ammontare determinato;  né poteva ritenersi, in sensocontrario, come assunto dalla Fondazione,  che si trattasse diuna sorta di premio di risultato in quanto legato, nel concretoquantum, alle presenze in servizio, per il tramite della esclusionedella corresponsione per le giornate di assenze o ritardi ancheinferiori alla giornata, posto che tali criteri non escludevano né lacontinuità mensile dell’erogazione, né la fissità degli importi eche d’altronde la mera presenza in servizio non era un indice diproduttività in termini di obiettivi o risultati raggiunti, il cheescludeva la natura incentivante dell’emolumento; che tuttavia,contrariamente a quanto assunto dai lavoratori, anche gli accordiaziendali potevano derogare all’art. 2120 c.c. e l’espressione«non è valido a nessun effetto retributivo» era idonea asoddisfare il requisito di chiarezza ed univocità dell’esclusione,stante la necessità di dare un significato a tale clausola, «siaNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026pure nei limiti...della chiarezza ed univocità», ed alla luce delprincipio secondo il quale nella esegesi della contrattazionecollettiva, oltre ai criteri letterale e del comportamentosuccessivo (art. 1362 c.c.), deve aversi particolare riguardo aquello dell’esegesi delle clausole le une per mezzo delle altre(art. 1363 c.c.).Chiosava la Corte territoriale che la clausola «non può che essereinterpretata nel senso di escludere dal concetto di retribuzione,inteso quale elemento obbligatorio necessario e non eventuale,la somma in oggetto», posto che «...in materia di retribuzionedovuta...risulta impossibile rintracciare nel nostro ordinamentoun principio generale ed inderogabile di omnicomprensività».L’appello andava pertanto accolto sul punto, «non potendosiconsiderare, per disposizione dell’accordo collettivo che loprevede, l’assegno quale elemento retributivo utile ai fini delcalcolo delle cd. voci indirette».Rigettava invece l’appello quanto al computo dello straordinariodomenicale.5. Per la cassazione della sentenza in punto di computabilitànella base di calcolo del TFR dell’assegno integrativo aziendalericorrono i lavoratori indicati in epigrafe con atto affidato aquattro motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.7. I ricorrenti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 11, 43, e 47 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003,Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 edell’art. 1372 c.c.I ricorrenti osservano che entrambi i CCNL, del 1989 e del 2003,rispettivamente agli artt. 8 e 11, avevano previsto che gliemolumenti previsti dai contratti aziendali facessero parte dellaretribuzione se continuativi e corrispettivi; in tema di TFR, all’art.43, che nella retribuzione utile fossero compresi nellaretribuzione in questione  tutti gli elementi considerati dall’art. 8(poi 11) purché di carattere continuativo e di ammontaredeterminato; all’art. 47, che la contrattazione aziendale nonpotesse avere ad oggetto materie ed istituti già definiti in sede dicontrattazione nazionale.L’interpretazione del CCNL operata dalla Corte territorialesarebbe viziata dal fatto di non aver considerato che il relativoart. 47, dopo aver premesso che le Parti stipulanti aderivano alProtocollo del 1993, aveva espressamente stabilito, al 5°capoverso, che «la contrattazione aziendale non potrà avere adoggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale. Potràpertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contrattocollettivo nazionale prevede tale possibilità nonchè sulletrasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro». Lacontrattazione aziendale non poteva pertanto derogare all’art. 43del CCNL, tanto più che questo, nel dichiarare adesione alProtocollo, assoggettava alla contrattazione nazionale quelladecentrata, attribuendo alla prima il potere di determinare permateria l’ambito dell’intervento normativo della seconda. Lostesso contratto aziendale del 20/6/1990, in ciò seguìto daisuccessivi, rimandava in rubrica all’art. 47 del CCNL; inconformità a tale disposto, aveva annullato o sostituito tutti iNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026trattamenti economici e le consuetudini aziendali previgenti nonprevisti dal CCNL, salva la sola integrazione del premio diproduzione (3° cpv) e nel sancire, poi, nei suoi esatti terminiletterali,  che «L’equivalente economico del presente integrativoaziendale individua che, in relazione all’inquadramentocategoriale e all’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260giorni l’anno e non è valido a nessun effetto retributivo» (5° cpv)non altro voleva dire, che l’emolumento non incideva sullaretribuzione già prevista, nel senso di non essere assorbito daquesta (e dal suo mutare). A riprova, il 7° cpv., nello stabilireche l’assegno «...viene corrisposto per le giornate in cui idipendenti sono effettivamente presenti in azienda per l’interaprestazione lavorativa...» attuava la delega sancita dall’art. 11,co.2 del CCNL, che consentiva alla contrattazione aziendale diprevedere elementi integrativi della retribuzionecorrisposti...«...al lavoratore in forma continuativa e concarattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa».In tale contesto, la Corte territoriale aveva altresì violato l’art.1372 c.c., che non consentiva di modificare patti iniziali se noncon la partecipazione di tutti i soggetti che li avevano concordati.2. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedell’art. 2120, co.2, c.c.., degli artt. 43 e 47 del CCNL edell’accordo aziendale. Si contesta che la pretesa clausola diesclusione risponda ai princìpi di chiarezza e non equivocitàprescritti dal diritto vivente.3. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazioneNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli artt. 1362 e 1363 c.c., in combinato disposto con gli artt.2120 c.c. e 12 delle preleggi.Il motivo torna sull’interpretazione della clausola di esclusione,contestando che il riscontro nella stessa di una deroga al regimelegale del TFR risponda, tanto più in un contesto che richiedechiarezza ed univocità,  all’esegesi letterale, alla quale, alla lucedel principio, doveva attribuirsi valore preminente, rispetto aquella sistemica, indiretta, ausiliaria e meramente suppletiva,presupponente una obiettiva ambiguità del testo, come tale perdefinizione non idonea a soddisfarlo secondo l’art.12.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi del n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per motivazioneapparente in rapporto agli artt. 132, co.2, n.4 c.p.c., 118d.a.c.p.c., e 111, co.6, Cost. I ricorrenti assumono la violazioneintegrata dal carattere apodittico, siccome non sostenuto daalcun argomento logico-giuridico, del riferimento all’art. 1363c.c., che postula l’indicazione di clausola atta a chiarire ilsignificato dell’altra e che la Corte di appello contraddiceinterpretando da sola la clausola specifica slegandola dal testocomplessivo cui appartiene.5. Preliminarmente, per ragioni di pregiudizialità logicogiuridica, deve essere esaminato il quarto motivo del ricorso.6. Esso è infondato.7. In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasciNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020).8. Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).9. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, ha specificato e precisato il percorsologico-giuridico attraverso il quale ha ritenuto che l’assegnointegrativo aziendale di cui è causa non rientrasse nel computodel trattamento di fine rapporto.10. Venendo all’esame degli altri motivi di ricorso, che per laloro connessione logico giuridica e per la loro interferenzapossono essere congiuntamente esaminati, ritiene questa Corteche gli stessi siano fondati nei termini che seguono.11. E’ opportuno premettere che il trattamento di finerapporto è una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testoNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026novellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.12. Come affermato da questa Corte, “il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, adifferenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitivitàregolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativicompensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dalsuddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per talidovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali deltutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computareai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gliemolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo oconnessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n.15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass. n. 7488 del 2000; n.12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008; n. 16591del 2014; n. 29440 del 2017).13. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolodel trattamento di fine rapporto, che include nella relativa basedi computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delleprestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto dilavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto ècorrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2). L'espressioneè così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto aldipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche seprivo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dalvecchio testo dell'art. 2120 c.c. per l'indennità di anzianità. Nerestano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati persituazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da farNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026ragionevolmente presumere che non possa ripetersi confrequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si tratta diuna dizione certamente idonea a comprendere compensi relativia prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo,anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità. Alfine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r., diversamenteda quanto accade per altri istituti retributivi indiretti per i qualinon vige un principio legale di onnicomprensività dellaretribuzione, è sufficiente che nel corso del rapporto i compensisiano erogati con frequenza e con carattere di corrispettivitàrispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne lacorresponsione "a titolo occasionale" (così Cass. n. 18680 del2014).14. Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro. Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando una autonoma ediversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r. La deroga puòessere dichiarata espressamente o risultare con modalitàindirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile inmodo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.15. È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/202616. A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daintendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.40/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, a quelladelle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatidagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorsocircolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti icanoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmentedefiniti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando ilsignificato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022). In materia dicontrattazione collettiva, infatti, al fine di ricostruire la comuneintenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuitarilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che lanatura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e lacomplessità della materia trattata, in ragione dellainterdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, ilparticolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali,non necessariamente coincidente con quello comune e, daultimo, il carattere vincolante che non di rado assumononell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti cherendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteriermeneutici che tenga conto della specificità della materia, conNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canoneinterpretativo dettato dall'art. 1363 c.c.(Cass. n. 2996/2023).17. Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice del meritopuò limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sullabase del tenore letterale della disposizione soltanto se esso rivelil'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcunaperplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere,in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivodelle parti nella sua applicazione ed alla considerazione di tutti glialtri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c.(Cass. 4gennaio 2013, n. 110).18. Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo di questaCorte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022, n. 17939, inmotivazione sub p.to 10), meritevole di continuità, il rapporto fracontratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essereregolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialitàpropri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle partisociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline(e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio dicompetenza e di specialità nel rispetto del principio diautonomia, talché la fonte collettiva prossima agli interessidisciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge,prevalente sulle altre consimili: Cass. 19 febbraio 1988, n.1759). Esso ha trovato riscontro nel mondo sindacale anchenell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007,n. 19351), sicché, in virtù del principio di autonomia negozialestabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possonoprorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche inNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salvasolamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisitinel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di un trattamentodeteriore in ragione della posteriore normativa di eguale odiverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).19. Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaretribuzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Perretribuzione si intende: a) il minimo retributivo previsto per illivello cui il lavoratore è assegnato; b) gli aumenti periodici dianzianità; c) gli aumenti di merito; d) l'indennità di contingenza.Le indennità previste dal presente contratto o da particolariaccordi aziendali fanno parte della retribuzione qualora sianocorrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa. Nonsono invece ad alcun effetto computabili nella retribuzione leindennità corrisposte da parte della Fondazione al lavoratore atitolo di rimborso spese o di liberalità. Sono elementi aggiuntividella retribuzione: 1) il compenso per eventuale lavorostraordinario, notturno e festivo; 2) le eventuali indennitàod incarichi; 3) la tredicesima mensilità, la quattordicesimamensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Laretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per:- 122 per i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed itersicorei; - 169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e glioperai. N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003 prevede quanto segue:Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/202610) Retribuzione. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 laretribuzione oraria per gli impiegati e gli operai che, fornendouna prestazione continuata, osservano un orario di lavorosettimanale di 36 ore, si ottiene dividendo la retribuzionemensile per 160; l’art.  43 dispone: - (Indennità di anzianità -Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzione del rapportodi lavoro si applicano le seguenti norme. Fino al 31 maggio 1982è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari ad unamensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 perquanti sono gli anni di servizio prestato a tale data. Le frazioni dianno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di mesepari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero,trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni. Agli effettidel presente articolo sono compresi nella retribuzione specificataal 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementi costitutividella retribuzione aventi carattere continuativo purché siano diammontare determinato. Con decorrenza dal 1° giugno 1982trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n. 297; l’art. 47prevede: - (Contrattazione aziendale). Premessi e richiamati icontenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993, leparti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive intema di politica dei redditi, convengono che: - la contrattazioneaziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per ilprincipio della autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale. Gli effetti economici degli eventuali accordi aziendalinon potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000,ferma restando in ogni caso la scadenza degli accordi integrativiaziendali in essere; - le eventuali erogazioni di carattereeconomico saranno strettamente connesse ai risultati conseguitinella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventiNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026come obiettivo incrementi di produttività, di competitività e diqualità, nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione epossibile diversificazione dell'attività produttiva. Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamente lecondizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo,tenuto conto dell'andamento, delle prospettive di competitività edelle risorse reali da destinare al riguardo; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno variabili e nonpredeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale econtrattuale e avranno caratteristiche tali da consentirel'applicazione del particolare trattamento contributivo previstodalle norme di legge; - la contrattazione aziendale non potràavere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livellonazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le qualiil contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità nonchésulle trasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro; - icontenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche soloda una delle parti, costituiranno oggetto di preventivaconsultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici delc.c.n.l., al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopraindicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.20. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - un contrattocollettivo nazionale di lavoro di categoria; - un secondo livello dicontrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddoveprevisto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”;il successivo comma 3 1^ cpv stabilisce: “La contrattazioneNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivirispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni dellivello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordatitra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, diqualità ed altri elementi di competitività di cui le impresedispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essereimpegnata per accordo tra le parti, eccedente quellaeventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumentiretributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legatiall'andamento economico dell'impresa”; il comma 3 3^ cpvdispone: “La contrattazione aziendale o territoriale è previstasecondo le modalità e negli ambiti di applicazione che sarannodefiniti dal contratto nazionale di categoria nello spiritodell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleimprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche latempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.21. Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3 cpv che: «Il presente accordo integrativo aziendaleannulla o sostituisce tutti i trattamenti economici che non sianoprevisti dal CCNL e le consuetudini aziendali alla data del30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio di produzione»;al 4° cpv., viene sancito che: «L’unica deroga concordata èquella che riflette la corresponsione della forfettizzazione dellequattro ore domenicali per il lavoro a turni che rimaneconsolidata, per il personale in servizio alla data del 30 Giugno1990, nella misura del 100% della retribuzione»; al 5° cpv., poi,Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026sancisce che «L’equivalente economico del presente integrativoaziendale individua che, in relazione all’inquadramentocategoriale e all’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260giorni l’anno e non è valido a nessun effetto retributivo»; al 7°cpv., si legge: «L’assegno integrativo viene corrisposto per legiornate in cui i dipendenti sono effettivamente presenti inazienda per l’intera prestazione lavorativa, con esclusione delleesenzioni tecniche autorizzate dalla Direzione».22. Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dal concettodi retribuzione, inteso quale elemento obbligatorio necessario enon eventuale.23. A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica della interazione tra i diversi livelli dicontrattazione.24. In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se èvero che l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreletterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzionedelle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere,quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deiNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026contraenti (Cass. 28 agosto 2007, n. 18180; Cass. 21 agosto2013, n. 19357; Cass. 4 maggio 2017, n. 10850), è anche veroche esso non è necessariamente decisivo ai fini dellaricostruzione dell'accordo. Ciò perché il significato delledichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processointerpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delleparole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testualied extra testuali, indicati dal legislatore (Cass. 15 luglio 2016, n.14432), anche secondo una interpretazione orientata dal criteriodi buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avuto riguardo allo“scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione delcontratto, e quindi della relativa “causa concreta” (Cass. 17novembre 2021, n. 34795; Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173).Dall’altro lato, va evidenziato che, in ipotesi di diversi livelli dicontrattazione (nazionale e decentrata), la ricerca della effettivavolontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso ilcoordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive,aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenzache i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono,rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione deidiversi agenti contrattuali e dal loro diverso ambito territoriale(cfr. Cass. n. 5651/2021).25. Entrambe le valutazioni non sono compiute in modoadeguato nel caso de quo. Ed invero, anche a voler prescinderedalla considerazione che, sotto il profilo dell’esegesi letterale, ilriferimento della clausola agli “effetti retributivi”, pur pertinente(essendo il TFR una forma di retribuzione), non è cosìinequivocamente chiaro in un contesto nel quale il diritto viventerichiamato dalla stessa Corte territoriale richiede una volontàchiara e specifica di esclusione, e che anche meno compatibileNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026col tenore testuale della clausola è l’assunto che essa esprimauna natura non retributiva dell’assegno, l’assuntodell’impossibilità di una interpretazione alternativa non puòessere convalidato in assenza di una concreta indagine di esegesicomplessiva che da un lato, dia contezza del senso dell’accordoaziendale nel suo complesso, quale apparentemente volto ad unasorta di conglobamento di previgenti voci aziendalicontestualmente soppresse, della cui consistenza e computabilitàoriginarie nulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL, di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nei termini sopra indicati, conquello delle clausole della contrattazione collettiva nazionalecontestualmente vigenti, con particolare riguardo a quelle chedefinivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi 11), a quella chedefiniva l’ambito di competenza della contrattazione integrativa(art. 47), ed a quella che definiva la base di calcolo del TFR (art.43). Verifiche alle quali la sentenza si sottrae, salvo dar attodell’impossibilità di attribuire all’assegno, per la sua tendenzialefissità, una funzione premiale assimilabile ad un premio dirisultato;  e, per essa, della computabilità della voce, siccome diammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, al TFR, chesono rilievi che contraddicono la predicata impossibilità di unadiversa esegesi alla luce di una interpretazione complessiva ecoordinata delle clausole esaminate, rendendo apodittico emeramente formale il richiamo all’art. 1363 c.c..26. Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso vanno accolti nei sensi indicati in motivazione; il quartomotivo deve, invece, essere rigettato.Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/202627. La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, indiversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alregolamento delle spese anche del giudizio di cassazione.Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROComposta da: Oggetto:Trattamento fineAnnalisa [OSCURATO:PERSONA] PresidenterapportoCaterina [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Guglielmo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDario [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23327/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiovanni Smargiassi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1293/2022depositata il 11/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli,in parziale accoglimento del gravame proposto dalla FondazioneNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napolin.610 del 30/1/2019, dichiarava il diritto dei lavoratori ricorrentiin epigrafe all’inclusione, nella base di calcolo del TFR, delle solesomme percepite a titolo di straordinario domenicale dal gennaio1989, o dalla data di assunzione se successiva, con conseguenteobbligo della Fondazione all’accantonamento.2. Il Tribunale aveva dichiarato anche il diritto dei lavoratoriall’inclusione nella stessa base di calcolo delle somme percepitefino al 4/7/2014 a titolo di «assegno integrativo aziendale»previsto dall’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].3. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello avverso dettaseconda statuizione, assumendo che ostasse a talecomputabilità: a) la natura premiale, assimilabile ad un premio dirisultato, di tale erogazione, anche alla luce del fatto che nel2014 l’emolumento in questione fosse stato in tal sensosostituito;  b) la clausola contrattuale che statuiva che dettoemolumento era «non valido a nessun effetto retributivo»,clausola infondatamente ritenuta dal Tribunale nonsufficientemente chiara ed univoca.  Quanto allo straordinario laesaminare l’eccezione di  mancato assolvimento dell’onereprobatorio in punto di carattere continuativo, trattandosi nel suoassunto di prestazioni rese «solo in caso di necessità».4. La Corte territoriale, in contumacia degli appellati,premesso che l’accertamento negativo operato dal Tribunale deldiritto dei ricorrenti all’inclusione, nella base di computo del TFR,della maggiorazione del 12 % per il lavoro a turni, era passato ingiudicato in difetto di impugnazione, accoglieva il gravamequanto all’assegno integrativo aziendale assumendo (in sintesi):che l’assegno in questione era stato introdotto da accordoNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026integrativo aziendale del 20/6/1990; che esso era corrisposto«per 260 giorni l’anno...in relazione all’inquadramentocategoriale e all’anzianità di servizio» per un importo fisso pertutta la durata dell’accordo ed era detto dall’accordo «non validoa nessun effetto retributivo»; che il successivo accordointegrativo aziendale del 25/11/1997 lo aveva esteso a 286giornate lavorative; che l’erogazione era cessata il 31/12/2014,quando il nuovo accordo aziendale del 11-12/7/2014 lo avevasostituito con un premio di risultato, dichiarato espressamentecome tale non utile ai fini del TFR; che la contrattazionecollettiva nazionale, in deroga all’art. 2120 c.c., prevedeva chenel TFR erano computabili «tutti gli elementi costitutivi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché di ammontaredeterminato», anche se previsti da accordi aziendali; che nellaspecie la voce era stata corrisposta in modo continuativo ed eradi ammontare determinato;  né poteva ritenersi, in sensocontrario, come assunto dalla Fondazione,  che si trattasse diuna sorta di premio di risultato in quanto legato, nel concretoquantum, alle presenze in servizio, per il tramite della esclusionedella corresponsione per le giornate di assenze o ritardi ancheinferiori alla giornata, posto che tali criteri non escludevano né lacontinuità mensile dell’erogazione, né la fissità degli importi eche d’altronde la mera presenza in servizio non era un indice diproduttività in termini di obiettivi o risultati raggiunti, il cheescludeva la natura incentivante dell’emolumento; che tuttavia,contrariamente a quanto assunto dai lavoratori, anche gli accordiaziendali potevano derogare all’art. 2120 c.c. e l’espressione«non è valido a nessun effetto retributivo» era idonea asoddisfare il requisito di chiarezza ed univocità dell’esclusione,stante la necessità di dare un significato a tale clausola, «siaNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026pure nei limiti...della chiarezza ed univocità», ed alla luce delprincipio secondo il quale nella esegesi della contrattazionecollettiva, oltre ai criteri letterale e del comportamentosuccessivo (art. 1362 c.c.), deve aversi particolare riguardo aquello dell’esegesi delle clausole le une per mezzo delle altre(art. 1363 c.c.).Chiosava la Corte territoriale che la clausola «non può che essereinterpretata nel senso di escludere dal concetto di retribuzione,inteso quale elemento obbligatorio necessario e non eventuale,la somma in oggetto», posto che «...in materia di retribuzionedovuta...risulta impossibile rintracciare nel nostro ordinamentoun principio generale ed inderogabile di omnicomprensività».L’appello andava pertanto accolto sul punto, «non potendosiconsiderare, per disposizione dell’accordo collettivo che loprevede, l’assegno quale elemento retributivo utile ai fini delcalcolo delle cd. voci indirette».Rigettava invece l’appello quanto al computo dello straordinariodomenicale.5. Per la cassazione della sentenza in punto di computabilitànella base di calcolo del TFR dell’assegno integrativo aziendalericorrono i lavoratori indicati in epigrafe con atto affidato aquattro motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.7. I ricorrenti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 11, 43, e 47 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003,Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 edell’art. 1372 c.c.I ricorrenti osservano che entrambi i CCNL, del 1989 e del 2003,rispettivamente agli artt. 8 e 11, avevano previsto che gliemolumenti previsti dai contratti aziendali facessero parte dellaretribuzione se continuativi e corrispettivi; in tema di TFR, all’art.43, che nella retribuzione utile fossero compresi nellaretribuzione in questione  tutti gli elementi considerati dall’art. 8(poi 11) purché di carattere continuativo e di ammontaredeterminato; all’art. 47, che la contrattazione aziendale nonpotesse avere ad oggetto materie ed istituti già definiti in sede dicontrattazione nazionale.L’interpretazione del CCNL operata dalla Corte territorialesarebbe viziata dal fatto di non aver considerato che il relativoart. 47, dopo aver premesso che le Parti stipulanti aderivano alProtocollo del 1993, aveva espressamente stabilito, al 5°capoverso, che «la contrattazione aziendale non potrà avere adoggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale. Potràpertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contrattocollettivo nazionale prevede tale possibilità nonchè sulletrasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro». Lacontrattazione aziendale non poteva pertanto derogare all’art. 43del CCNL, tanto più che questo, nel dichiarare adesione alProtocollo, assoggettava alla contrattazione nazionale quelladecentrata, attribuendo alla prima il potere di determinare permateria l’ambito dell’intervento normativo della seconda. Lostesso contratto aziendale del 20/6/1990, in ciò seguìto daisuccessivi, rimandava in rubrica all’art. 47 del CCNL; inconformità a tale disposto, aveva annullato o sostituito tutti iNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026trattamenti economici e le consuetudini aziendali previgenti nonprevisti dal CCNL, salva la sola integrazione del premio diproduzione (3° cpv) e nel sancire, poi, nei suoi esatti terminiletterali,  che «L’equivalente economico del presente integrativoaziendale individua che, in relazione all’inquadramentocategoriale e all’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260giorni l’anno e non è valido a nessun effetto retributivo» (5° cpv)non altro voleva dire, che l’emolumento non incideva sullaretribuzione già prevista, nel senso di non essere assorbito daquesta (e dal suo mutare). A riprova, il 7° cpv., nello stabilireche l’assegno «...viene corrisposto per le giornate in cui idipendenti sono effettivamente presenti in azienda per l’interaprestazione lavorativa...» attuava la delega sancita dall’art. 11,co.2 del CCNL, che consentiva alla contrattazione aziendale diprevedere elementi integrativi della retribuzionecorrisposti...«...al lavoratore in forma continuativa e concarattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa».In tale contesto, la Corte territoriale aveva altresì violato l’art.1372 c.c., che non consentiva di modificare patti iniziali se noncon la partecipazione di tutti i soggetti che li avevano concordati.2. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedell’art. 2120, co.2, c.c.., degli artt. 43 e 47 del CCNL edell’accordo aziendale. Si contesta che la pretesa clausola diesclusione risponda ai princìpi di chiarezza e non equivocitàprescritti dal diritto vivente.3. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazioneNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli artt. 1362 e 1363 c.c., in combinato disposto con gli artt.2120 c.c. e 12 delle preleggi.Il motivo torna sull’interpretazione della clausola di esclusione,contestando che il riscontro nella stessa di una deroga al regimelegale del TFR risponda, tanto più in un contesto che richiedechiarezza ed univocità,  all’esegesi letterale, alla quale, alla lucedel principio, doveva attribuirsi valore preminente, rispetto aquella sistemica, indiretta, ausiliaria e meramente suppletiva,presupponente una obiettiva ambiguità del testo, come tale perdefinizione non idonea a soddisfarlo secondo l’art.12.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi del n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per motivazioneapparente in rapporto agli artt. 132, co.2, n.4 c.p.c., 118d.a.c.p.c., e 111, co.6, Cost. I ricorrenti assumono la violazioneintegrata dal carattere apodittico, siccome non sostenuto daalcun argomento logico-giuridico, del riferimento all’art. 1363c.c., che postula l’indicazione di clausola atta a chiarire ilsignificato dell’altra e che la Corte di appello contraddiceinterpretando da sola la clausola specifica slegandola dal testocomplessivo cui appartiene.5. Preliminarmente, per ragioni di pregiudizialità logicogiuridica, deve essere esaminato il quarto motivo del ricorso.6. Esso è infondato.7. In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasciNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020).8. Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).9. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, ha specificato e precisato il percorsologico-giuridico attraverso il quale ha ritenuto che l’assegnointegrativo aziendale di cui è causa non rientrasse nel computodel trattamento di fine rapporto.10. Venendo all’esame degli altri motivi di ricorso, che per laloro connessione logico giuridica e per la loro interferenzapossono essere congiuntamente esaminati, ritiene questa Corteche gli stessi siano fondati nei termini che seguono.11. E’ opportuno premettere che il trattamento di finerapporto è una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testoNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026novellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.12. Come affermato da questa Corte, “il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, adifferenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitivitàregolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativicompensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dalsuddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per talidovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali deltutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computareai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gliemolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo oconnessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n.15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass. n. 7488 del 2000; n.12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008; n. 16591del 2014; n. 29440 del 2017).13. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolodel trattamento di fine rapporto, che include nella relativa basedi computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delleprestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto dilavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto ècorrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2). L'espressioneè così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto aldipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche seprivo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dalvecchio testo dell'art. 2120 c.c. per l'indennità di anzianità. Nerestano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati persituazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da farNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026ragionevolmente presumere che non possa ripetersi confrequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si tratta diuna dizione certamente idonea a comprendere compensi relativia prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo,anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità. Alfine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r., diversamenteda quanto accade per altri istituti retributivi indiretti per i qualinon vige un principio legale di onnicomprensività dellaretribuzione, è sufficiente che nel corso del rapporto i compensisiano erogati con frequenza e con carattere di corrispettivitàrispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne lacorresponsione "a titolo occasionale" (così Cass. n. 18680 del2014).14. Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro. Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando una autonoma ediversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r. La deroga puòessere dichiarata espressamente o risultare con modalitàindirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile inmodo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.15. È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/202616. A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daintendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.40/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, a quelladelle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatidagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorsocircolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti icanoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmentedefiniti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando ilsignificato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022). In materia dicontrattazione collettiva, infatti, al fine di ricostruire la comuneintenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuitarilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che lanatura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e lacomplessità della materia trattata, in ragione dellainterdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, ilparticolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali,non necessariamente coincidente con quello comune e, daultimo, il carattere vincolante che non di rado assumononell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti cherendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteriermeneutici che tenga conto della specificità della materia, conNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canoneinterpretativo dettato dall'art. 1363 c.c.(Cass. n. 2996/2023).17. Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice del meritopuò limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sullabase del tenore letterale della disposizione soltanto se esso rivelil'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcunaperplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere,in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivodelle parti nella sua applicazione ed alla considerazione di tutti glialtri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c.(Cass. 4gennaio 2013, n. 110).18. Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo di questaCorte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022, n. 17939, inmotivazione sub p.to 10), meritevole di continuità, il rapporto fracontratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essereregolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialitàpropri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle partisociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline(e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio dicompetenza e di specialità nel rispetto del principio diautonomia, talché la fonte collettiva prossima agli interessidisciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge,prevalente sulle altre consimili: Cass. 19 febbraio 1988, n.1759). Esso ha trovato riscontro nel mondo sindacale anchenell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007,n. 19351), sicché, in virtù del principio di autonomia negozialestabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possonoprorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche inNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salvasolamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisitinel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di un trattamentodeteriore in ragione della posteriore normativa di eguale odiverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).19. Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaretribuzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Perretribuzione si intende: a) il minimo retributivo previsto per illivello cui il lavoratore è assegnato; b) gli aumenti periodici dianzianità; c) gli aumenti di merito; d) l'indennità di contingenza.Le indennità previste dal presente contratto o da particolariaccordi aziendali fanno parte della retribuzione qualora sianocorrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa. Nonsono invece ad alcun effetto computabili nella retribuzione leindennità corrisposte da parte della Fondazione al lavoratore atitolo di rimborso spese o di liberalità. Sono elementi aggiuntividella retribuzione: 1) il compenso per eventuale lavorostraordinario, notturno e festivo; 2) le eventuali indennitàod incarichi; 3) la tredicesima mensilità, la quattordicesimamensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Laretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per:- 122 per i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed itersicorei; - 169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e glioperai. N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003 prevede quanto segue:Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/202610) Retribuzione. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 laretribuzione oraria per gli impiegati e gli operai che, fornendouna prestazione continuata, osservano un orario di lavorosettimanale di 36 ore, si ottiene dividendo la retribuzionemensile per 160; l’art.  43 dispone: - (Indennità di anzianità -Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzione del rapportodi lavoro si applicano le seguenti norme. Fino al 31 maggio 1982è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari ad unamensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 perquanti sono gli anni di servizio prestato a tale data. Le frazioni dianno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di mesepari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero,trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni. Agli effettidel presente articolo sono compresi nella retribuzione specificataal 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementi costitutividella retribuzione aventi carattere continuativo purché siano diammontare determinato. Con decorrenza dal 1° giugno 1982trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n. 297; l’art. 47prevede: - (Contrattazione aziendale). Premessi e richiamati icontenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993, leparti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive intema di politica dei redditi, convengono che: - la contrattazioneaziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per ilprincipio della autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale. Gli effetti economici degli eventuali accordi aziendalinon potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000,ferma restando in ogni caso la scadenza degli accordi integrativiaziendali in essere; - le eventuali erogazioni di carattereeconomico saranno strettamente connesse ai risultati conseguitinella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventiNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026come obiettivo incrementi di produttività, di competitività e diqualità, nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione epossibile diversificazione dell'attività produttiva. Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamente lecondizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo,tenuto conto dell'andamento, delle prospettive di competitività edelle risorse reali da destinare al riguardo; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno variabili e nonpredeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale econtrattuale e avranno caratteristiche tali da consentirel'applicazione del particolare trattamento contributivo previstodalle norme di legge; - la contrattazione aziendale non potràavere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livellonazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le qualiil contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità nonchésulle trasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro; - icontenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche soloda una delle parti, costituiranno oggetto di preventivaconsultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici delc.c.n.l., al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopraindicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.20. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - un contrattocollettivo nazionale di lavoro di categoria; - un secondo livello dicontrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddoveprevisto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”;il successivo comma 3 1^ cpv stabilisce: “La contrattazioneNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivirispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni dellivello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordatitra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, diqualità ed altri elementi di competitività di cui le impresedispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essereimpegnata per accordo tra le parti, eccedente quellaeventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumentiretributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legatiall'andamento economico dell'impresa”; il comma 3 3^ cpvdispone: “La contrattazione aziendale o territoriale è previstasecondo le modalità e negli ambiti di applicazione che sarannodefiniti dal contratto nazionale di categoria nello spiritodell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleimprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche latempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.21. Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3 cpv che: «Il presente accordo integrativo aziendaleannulla o sostituisce tutti i trattamenti economici che non sianoprevisti dal CCNL e le consuetudini aziendali alla data del30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio di produzione»;al 4° cpv., viene sancito che: «L’unica deroga concordata èquella che riflette la corresponsione della forfettizzazione dellequattro ore domenicali per il lavoro a turni che rimaneconsolidata, per il personale in servizio alla data del 30 Giugno1990, nella misura del 100% della retribuzione»; al 5° cpv., poi,Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026sancisce che «L’equivalente economico del presente integrativoaziendale individua che, in relazione all’inquadramentocategoriale e all’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260giorni l’anno e non è valido a nessun effetto retributivo»; al 7°cpv., si legge: «L’assegno integrativo viene corrisposto per legiornate in cui i dipendenti sono effettivamente presenti inazienda per l’intera prestazione lavorativa, con esclusione delleesenzioni tecniche autorizzate dalla Direzione».22. Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dal concettodi retribuzione, inteso quale elemento obbligatorio necessario enon eventuale.23. A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica della interazione tra i diversi livelli dicontrattazione.24. In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se èvero che l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreletterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzionedelle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere,quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deiNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026contraenti (Cass. 28 agosto 2007, n. 18180; Cass. 21 agosto2013, n. 19357; Cass. 4 maggio 2017, n. 10850), è anche veroche esso non è necessariamente decisivo ai fini dellaricostruzione dell'accordo. Ciò perché il significato delledichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processointerpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delleparole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testualied extra testuali, indicati dal legislatore (Cass. 15 luglio 2016, n.14432), anche secondo una interpretazione orientata dal criteriodi buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avuto riguardo allo“scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione delcontratto, e quindi della relativa “causa concreta” (Cass. 17novembre 2021, n. 34795; Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173).Dall’altro lato, va evidenziato che, in ipotesi di diversi livelli dicontrattazione (nazionale e decentrata), la ricerca della effettivavolontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso ilcoordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive,aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenzache i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono,rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione deidiversi agenti contrattuali e dal loro diverso ambito territoriale(cfr. Cass. n. 5651/2021).25. Entrambe le valutazioni non sono compiute in modoadeguato nel caso de quo. Ed invero, anche a voler prescinderedalla considerazione che, sotto il profilo dell’esegesi letterale, ilriferimento della clausola agli “effetti retributivi”, pur pertinente(essendo il TFR una forma di retribuzione), non è cosìinequivocamente chiaro in un contesto nel quale il diritto viventerichiamato dalla stessa Corte territoriale richiede una volontàchiara e specifica di esclusione, e che anche meno compatibileNumero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/2026col tenore testuale della clausola è l’assunto che essa esprimauna natura non retributiva dell’assegno, l’assuntodell’impossibilità di una interpretazione alternativa non puòessere convalidato in assenza di una concreta indagine di esegesicomplessiva che da un lato, dia contezza del senso dell’accordoaziendale nel suo complesso, quale apparentemente volto ad unasorta di conglobamento di previgenti voci aziendalicontestualmente soppresse, della cui consistenza e computabilitàoriginarie nulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL, di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nei termini sopra indicati, conquello delle clausole della contrattazione collettiva nazionalecontestualmente vigenti, con particolare riguardo a quelle chedefinivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi 11), a quella chedefiniva l’ambito di competenza della contrattazione integrativa(art. 47), ed a quella che definiva la base di calcolo del TFR (art.43). Verifiche alle quali la sentenza si sottrae, salvo dar attodell’impossibilità di attribuire all’assegno, per la sua tendenzialefissità, una funzione premiale assimilabile ad un premio dirisultato;  e, per essa, della computabilità della voce, siccome diammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, al TFR, chesono rilievi che contraddicono la predicata impossibilità di unadiversa esegesi alla luce di una interpretazione complessiva ecoordinata delle clausole esaminate, rendendo apodittico emeramente formale il richiamo all’art. 1363 c.c..26. Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso vanno accolti nei sensi indicati in motivazione; il quartomotivo deve, invece, essere rigettato.Numero registro generale 23327/2022Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 7271/2026Data pubblicazione 26/03/202627. La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, indiversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alregolamento delle spese anche del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, i primi tre motivi diricorso; rigetta il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento dellespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.La  PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, i primi tre motivi diricorso; rigetta il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento dellespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.La  PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]