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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26537/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen., deducendo l'illogicità della motivazione in ragione di una diversa ricostruzione storica dei fatti, di una differente valutazione delle fonti di prova o di un diverso giudizio di attendibilità delle stesse, è inammissibile; considerato che tale doglianza si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, essendo precluso alla Corte di cassazione non solo sostituire la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito, ma anche verificare la tenuta logica della decisione sulla base di modelli argomentativi alternativi estranei alla motivazione espressa dal provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato che la sentenza impugnata espone, alle pagg. 5 e 6, un apparato motivazionale esente da vizi logici, fondato su un corretto percorso argomentativo e su un'applicazione coerente dei principi giuridici in materia, idonei a sostenere la pronuncia di responsabilità; osservato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità in quanto proposto per la prima volta in Cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen,; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen., deducendo l'illogicità della motivazione in ragione di una diversa ricostruzione storica dei fatti, di una differente valutazione delle fonti di prova o di un diverso giudizio di attendibilità delle stesse, è inammissibile; considerato che tale doglianza si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, essendo precluso alla Corte di cassazione non solo sostituire la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito, ma anche verificare la tenuta logica della decisione sulla base di modelli argomentativi alternativi estranei alla motivazione espressa dal provvedimento impugnato (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato che la sentenza impugnata espone, alle pagg. 5 e 6, un apparato motivazionale esente da vizi logici, fondato su un corretto percorso argomentativo e su un'applicazione coerente dei principi giuridici in materia, idonei a sostenere la pronuncia di responsabilità; osservato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità in quanto proposto per la prima volta in Cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen,; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 26537/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris