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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01900/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18952-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 48/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/01/2022 R.G.N. 879/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Firenze ha accolto solo in parte l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato il datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] lavoro privato –differenze retributive R.G.N.18952/2022 Cron.

Rep.

Ud25/11/2025 [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta di autotrasporti, al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, sul presupposto della inesistenza di una giusta causa di licenziamento.

Ha respinto per il resto l’appello e confermato la decisione di primo grado con cui erano state rigettate le domande di pagamento delle differenze retributive rivendicate a titolo di lavoro straordinario, festività e ferie non godute e retribuzione inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo applicato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con due motivi, illustrati da memoria.

Il datore di lavoro ha resistito con controricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione omessa, apparente e apodittica, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., quanto al rigetto della domanda di differenze retributive.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2809 c.c. in relazione agli artt. 2734 e 2735 c.c. per avere la Corte di merito errato nella valutazione probatoria dei prospetti paga.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014) hanno precisato che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Si è ulteriormente precisato che di motivazione apparente o di motivazione perplessa e incomprensibile può parlarsi là dove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (v. per tutte Cass., Sez.

U., n. 22232 del 2016).

Le anomalie motivazionali appena tracciate non sono in alcun modo rinvenibili nella sentenza impugnata che rende certamente percepibile il percorso logico giuridico che sorregge la decisione.

La sentenza d’appello ha fatto propria la valutazione del tribunale che ha ritenuto mancanti, a monte, precise allegazioni sulle ore di lavoro straordinario che la lavoratrice assume di avere svolto, e inidonee comunque le prove raccolte a comprovare lo svolgimento della prestazione per un tempo superiore all’orario normale, atteso che nessuno dei testimoni escussi ha mostrato di avere conoscenza diretta dell’orario di lavoro della Martucci.

Parimenti generiche erano, secondo i giudici di merito, le allegazioni sulla mancata fruizione delle ferie e delle festività.

Così riassunto il percorso motivazionale dei giudici di appello, emerge in modo piano come le critiche esposte nel primo motivo di ricorso anzitutto non si confrontano con la statuizione che ha definito generiche le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo e, comunque, investono, nella sostanza, la valutazione compiuta dai giudici di merito sul materiale probatorio, contestandosi, attraverso plurimi riferimenti alle prove testimoniali, la ricostruzione in fatto dai medesimi operata e il ragionamento decisorio adottato.

Simili censure, tuttavia, non solo non integrano il vizio motivazionale dedotto, ma si rivelano inammissibili in quanto attinenti alla quaestio factiche non è suscettibile di revisione in questa sede di legittimità.

Si richiama quanto ancora di recente ribadito dalle Sezioni unite civili circa l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (v.

Cass. Sez.

U., n. 34476 del 2019; v. anche Cass., Sez.

U., n. 33373 del 2019; Cass., Sez.

U., n. 25950 del 2020).

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui non replica alla ratio decidendidella sentenza impugnata che ha giudicato generiche le allegazioni della lavoratrice sulla corresponsione di una retribuzione inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo.

Nel ricorso in esame la ricorrente invoca la violazione di disposizioni di legge argomentando sul valore confessorio delle buste paga prodotte ma non contrasta e non supera il problema del difetto di precise allegazioni attraverso, ad esempio, la trascrizione delle parti rilevanti del ricorso di primo grado e dei motivi di appello; dal che discende la irrilevanza della dedotta violazione di legge mancando a monte il requisito preliminare al giudizio di idoneità probatoria che poggia sull’onere di precisa allegazione dei fatti costitutivi della domanda azionata.

In ogni caso, le censure svolte investono la valutazione del complessivo materiale probatorio al di fuori del perimetro del 360 n. 5 c.p.c. e risultano, anche sotto tale profilo, inammissibili.

5. Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.

6. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

7. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18952-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 48/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/01/2022 R.G.N. 879/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Firenze ha accolto solo in parte l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato il datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] lavoro privato –differenze retributive R.G.N.18952/2022 Cron. Rep. Ud25/11/2025 [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta di autotrasporti, al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, sul presupposto della inesistenza di una giusta causa di licenziamento. Ha respinto per il resto l’appello e confermato la decisione di primo grado con cui erano state rigettate le domande di pagamento delle differenze retributive rivendicate a titolo di lavoro straordinario, festività e ferie non godute e retribuzione inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo applicato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con due motivi, illustrati da memoria. Il datore di lavoro ha resistito con controricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione omessa, apparente e apodittica, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., quanto al rigetto della domanda di differenze retributive. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2809 c.c. in relazione agli artt. 2734 e 2735 c.c. per avere la Corte di merito errato nella valutazione probatoria dei prospetti paga. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Le Sezioni unite di questa Corte (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014) hanno precisato che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Si è ulteriormente precisato che di motivazione apparente o di motivazione perplessa e incomprensibile può parlarsi là dove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (v. per tutte Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016). Le anomalie motivazionali appena tracciate non sono in alcun modo rinvenibili nella sentenza impugnata che rende certamente percepibile il percorso logico giuridico che sorregge la decisione. La sentenza d’appello ha fatto propria la valutazione del tribunale che ha ritenuto mancanti, a monte, precise allegazioni sulle ore di lavoro straordinario che la lavoratrice assume di avere svolto, e inidonee comunque le prove raccolte a comprovare lo svolgimento della prestazione per un tempo superiore all’orario normale, atteso che nessuno dei testimoni escussi ha mostrato di avere conoscenza diretta dell’orario di lavoro della Martucci. Parimenti generiche erano, secondo i giudici di merito, le allegazioni sulla mancata fruizione delle ferie e delle festività. Così riassunto il percorso motivazionale dei giudici di appello, emerge in modo piano come le critiche esposte nel primo motivo di ricorso anzitutto non si confrontano con la statuizione che ha definito generiche le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo e, comunque, investono, nella sostanza, la valutazione compiuta dai giudici di merito sul materiale probatorio, contestandosi, attraverso plurimi riferimenti alle prove testimoniali, la ricostruzione in fatto dai medesimi operata e il ragionamento decisorio adottato. Simili censure, tuttavia, non solo non integrano il vizio motivazionale dedotto, ma si rivelano inammissibili in quanto attinenti alla quaestio factiche non è suscettibile di revisione in questa sede di legittimità. Si richiama quanto ancora di recente ribadito dalle Sezioni unite civili circa l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (v. Cass. Sez. U., n. 34476 del 2019; v. anche Cass., Sez. U., n. 33373 del 2019; Cass., Sez. U., n. 25950 del 2020). 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui non replica alla ratio decidendidella sentenza impugnata che ha giudicato generiche le allegazioni della lavoratrice sulla corresponsione di una retribuzione inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo. Nel ricorso in esame la ricorrente invoca la violazione di disposizioni di legge argomentando sul valore confessorio delle buste paga prodotte ma non contrasta e non supera il problema del difetto di precise allegazioni attraverso, ad esempio, la trascrizione delle parti rilevanti del ricorso di primo grado e dei motivi di appello; dal che discende la irrilevanza della dedotta violazione di legge mancando a monte il requisito preliminare al giudizio di idoneità probatoria che poggia sull’onere di precisa allegazione dei fatti costitutivi della domanda azionata. In ogni caso, le censure svolte investono la valutazione del complessivo materiale probatorio al di fuori del perimetro del 360 n. 5 c.p.c. e risultano, anche sotto tale profilo, inammissibili. 5. Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto. 6. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 7. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
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