CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 28769/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 04/03/2026 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'ufficio pubblico e della professione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], medico in servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di una serie di reati di falso funzionali a commettere truffe in danno del [OSCURATO:PERSONA], nonché di alcuni fatti di truffa. 1Scopelliti avrebbe redatto falsi piani terapeutici e ricette mediche prescrittive dell'ossigeno senza mai eseguire la necessaria visita specialistica nei confronti dei pazienti e avrebbe richiesto il rimborso all'Ente di appartenenza di visite domiciliari mai eseguite. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio articolando un unico motivo. Sarebbe viziato l'assunto del Tribunale secondo cui le esigenze cautelari non sarebbero più attuali e proporzionate in ragione del fatto che: - l'indagato non sarebbe coinvolto nel reato associativo; - gli addebiti sarebbero relativi a fatti commessi tra il 2022 e il primo trimestre del 2024 e che, rispetto ad una misura disposta due anni dopo, nel lasso di tempo in questione non sarebbe emerso alcunchè di nuovo; - non vi sarebbero più legami tra il ricorrente e la ditta [OSCURATO:PERSONA] trasporti, cioè con una impresa strumentale alla esecuzione del programma associativo, in precedenza sviluppati attraverso la dipendente [OSCURATO:PERSONA]; Assume, invece, il Procuratore ricorrente che: a) i reati contestati sarebbero espressione della "infedeltà del medico", in quanto commessi nell'esercizio della professione sanitaria ed al fine di ottenere sempre maggiori disponibilità di denaro; b) i fatti, nella maggior parte dei casi, sarebbero stati commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dipendente di fatto della [OSCURATO:PERSONA] - in quanto sarebbe stata proprio la donna ad indicare i nomi dei soggetti che avrebbero dovuto avere il piano terapeutico e che avrebbero dovuto ottenere la prescrizione delle bombole di ossigeno liquido - e, dunque, vi sarebbe una chiara correlazione fra l'attività medica dell'indagato e il contesto criminale più ampio per cui si procede; c) [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque commesso i fatti in esame anche per altre imprese farmaceutiche e per un proprio tornaconto personale sicchè il suo agire criminale non sarebbe collegato solo al sodalizio per cui si procede; d) le condotte illecite sarebbero cessate solo per effetto della conclusione delle indagini e non per fatti riconducibili allo stesso ricorrente; e) sarebbe ancora attuale il rischio di prosecuzione dell'attività criminale, tenuto conto dei provvedimenti adottati dal Tribunale della libertà che avrebbe revocato le misure interdittive nei confronti di altri sanitari e farmacisti inseriti nel sistema illecito e disposto il dissequestro della ditta [OSCURATO:PERSONA] con conseguente conferimento della procura speciale da parte di [OSCURATO:PERSONA] - ristretto agli arresti domiciliari-ad altro soggetto per la prosecuzione della gestione dell'attività di impresa;f) il quadro indiziario si sarebbe ulteriormente arricchito da altri elementi acquisiti dopo la esecuzione della ordinanza cautelare e, in particolare, con le dichiarazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. In particolare, quanto al pericolo di recidiva, la Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzato è la potenzialità criminale dell'indagato e la effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988). Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione, (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650-266652), hanno affermato che l'attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all'altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile dai 3medesimi indici rivelatori di quest'ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato. Il pericolo di recidiva deve essere valutato in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza, di adeguatezza tra mezzo e fine pubblico perseguito, di proporzionalità prospettica; si tratta di principi che esprimono l'esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni poste a fondamento della misura, gli sviluppi del "fatto", le finalità perseguite. Tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e grado del procedimento; la misura cautelare deve essere sempre quella che appare più adeguata a soddisfare le esigenze di neutralizzazione della pericolosità del soggetto i cui diritti devono, tuttavia, essere sacrificati nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, senza sacrifici inutilmente vessatori. Uguaglianza, adeguatezza e proporzionalità prospettica devono, dunque, assistere la misura, "quella" specifica misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l'intero arco della sua "vita", giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione dei diritti fondamentali qualitativamente o quantitativamente eccessiva rispetto alla funzione che quella misura deve soddisfare, con evidente compromissione del quadro costituzionale. 3. Il Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e, come detto, ha spiegato come: - [OSCURATO:PERSONA] non sia indagato per il reato associativo e, dunque, sia estraneo a contesti di criminalità organizzata, sicchè tutti gli argomenti valorizzati dal Procuratore ricorrente, relativi alla evoluzione delle posizioni degli indagati a cui invece è stato contestato il reato di associazione per delinquere, sono nel caso di specie obiettivamente esterni; - l'ultimo reato attribuito all'indagato sarebbe stato commesso nel mese di aprile del 2024 e, a distanza di oltre due anni, non sarebbe emerso nessun elemento ulteriore dimostrativo della permanenza delle originarie esigenze cautelari, e, dunque, anche le argomentazioni relative alla gravità dei fatti e degli addebiti non assumono decisiva valenza; - non vi sarebbero elementi comprovanti la persistenza di contatti tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] e di quel "canale" a cui il Procuratore fa riferimento. In tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perché sostanzialmente finisce per sollecitare un diverso apprezzamento valutativo dei fatti, precluso in Corte di cassazione, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. P.Q.M