CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 1955
Cassazione n. 46424/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1955 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postaelase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 76 d.P.R. 445/2000 e art. 483 cod.pen. , non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto là dove, anche in modo del tutto generico, la ricorrente chiede "l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo". Trattasi di censura estranea al sindacato di legittimità in quanto concernenti la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove di esclusiva competenza del giudice del merito che peraltro ha dato una congrua motivazione in punto elemento soggettivo del reato (pag. 5). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che eccepisce la prescrizione del reato, commesso il 30/09/2013, è inammissibile perché, tenuto conto della sospensione dle corso della prescrizione e dei termini di cui agli artt. 157-161 cod.pen., il reato si è prescritto dopo la pronuncia della sentenza impugnata, il 07/12/2021 considerati 280 giorni di sospensione del corso della prescrizione. Peraltro, va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le ca. use di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello ( da ultimo Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'08/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] tens