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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 6/2026

ECLI:EU:T:2026:302
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TJ0580_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 aprile 2026 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Porte) (causa T‑580/25) «Disegno o modello dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea registrato raffigurante porte – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Prova della divulgazione – Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002»

1. Disegni e modelli dell’Unione europea – Rinuncia e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’esistenza di un disegno o modello anteriore – Onere della prova [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 4‑9 e 25, § 1, b)] (v. punto 18)

2. Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Divulgazione al pubblico – Prova della divulgazione – Contenuto di un sito Internet [Regolamento del Consiglio n. o 6/2002, artt. 6, § 1, e 7, § 1; regolamento della Commissione n. o 2245/2002, art. 28, § 1, b), v)] (v. punti 21‑25, 27, 31, 33, 35)

3. Procedimento giurisdizionale – Prova – Valore probatorio – Criteri di valutazione – Principi di libera assunzione delle prove e di libertà della prova (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 85) (v. punti 26, 32)

4. Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Divulgazione anteriore del disegno o modello identico – Raffigurazione delle porte (Regolamento del Consiglio n. o 6/2002, art. 7, § 1) (v. punti 29, 34, 36)

5. Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Divulgazione al pubblico – Eccezione – Fatti che non possono ragionevolmente essere conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato (Regolamento del Consiglio n. o 6/2002, art. 7, § 1) (v. punto 37) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] EOOD si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] EOOD. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0580_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 aprile 2026 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Porte) (causa T‑580/25) «Disegno o modello dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea registrato raffigurante porte – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Prova della divulgazione – Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002» 1. Disegni e modelli dell’Unione europea – Rinuncia e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’esistenza di un disegno o modello anteriore – Onere della prova [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 4‑9 e 25, § 1, b)] (v. punto 18) 2. Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Divulgazione al pubblico – Prova della divulgazione – Contenuto di un sito Internet [Regolamento del Consiglio n. o 6/2002, artt. 6, § 1, e 7, § 1; regolamento della Commissione n. o 2245/2002, art. 28, § 1, b), v)] (v. punti 21‑25, 27, 31, 33, 35) 3. Procedimento giurisdizionale – Prova – Valore probatorio – Criteri di valutazione – Principi di libera assunzione delle prove e di libertà della prova (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 85) (v. punti 26, 32) 4. Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Divulgazione anteriore del disegno o modello identico – Raffigurazione delle porte (Regolamento del Consiglio n. o 6/2002, art. 7, § 1) (v. punti 29, 34, 36) 5. Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Divulgazione al pubblico – Eccezione – Fatti che non possono ragionevolmente essere conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato (Regolamento del Consiglio n. o 6/2002, art. 7, § 1) (v. punto 37) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] EOOD si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] EOOD. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.
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