CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A'( Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in ordine al primo motivo, che la Corte di appello ha disatteso la doglianza afferente alla sussistenza di un motivo tale da giustificare il porto del coltello a serramanico e del bastone anche sulla considerazione, in sé assorbente e non confutata dal ricorrente, che Boemi non ha offerto, nell'immediatezza, spiegazione di sorta in merito alla condotta oggetto di contestazione, ciò che preclude ogni indagine successiva, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01); che, quanto alle residue doglianze, la Corte di appello ha debitamente spiegato che il fatto contestato, consistito nel porto ingiustificato in luogo pubblico di un bastone, lungo 72 cm e del diametro di 14 cm, nonché di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm, di cui 8 cm di lama, è connotato da offensività non minimale, avuto riguardo alla contestualità del porto degli oggetti ed alla loro elevata potenzialità offensiva, da apprezzarsi anche in rapporto alla preoccupante personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali; che le precedenti considerazioni hanno indotto il giudice di merito a disattendere i motivi di impugnazione relativi, gradatamente, all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto, alla sua qualificazione ai sensi dell'art. 4, terzo comma, secondo periodo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ed all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; che il ricorrente formula, al riguardo, obiezioni che non tengono conto delle connotazioni degli istituti evocati e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); - «In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01; Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta, Rv. 254554 - 01); - «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che il ricorrente reitera, in sede di legittimità, censure che, già avanzate nella competente sede di merito, sono state disattese dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f