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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 28038/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27648/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza di SPAGNA n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di VENEZIA n. 2612/2019depositata il 21/06/2019 .

R.g. n. 27648 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 11/09/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiese e ottenne dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo, per oltre duemila seicento euro (€ 2.657,86) nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , per crediti professionali derivanti dalla comune difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il decreto ingiuntivo venne notificato all’Omenetto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale p ropose oppos izion e notific ando l’atto di citazione mediante consegna all’ufficiale giudiziario il [OSCURATO:DATA_NASCITA], indicando quale indirizzo la [OSCURATO:PERSONA] n. 38 di Vicenza, qu al e domicilio eletto nel ricorso monitorio dal Bazzea e solo successivamente notificò l’atto di opposizione, in data 29/10/2008, ugualmente in Vicenza, ma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 61.

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 1376 del 14/12/2012, dichiarò improcedibile l’opposizione per violazione del termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ.

La decisione, nel contraddittorio con il Bazzea e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA]., è stata confermata , con sentenza n. 2612 del 21/06/2019, dalla Corte d’appello di Venezia, alla quale aveva proposto l’impugnazione l’Omenetto.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione l’Omenetto,con atto affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. sono rimasti intimati.

Il ricorso era stato avviatoa trattazione, dinanzi alla Sezione VI civile di questa Corte, secondo il rito previgente alle modifiche processuali di cui ald.lgs. n. 149 del 10/10/2022.

A seguito delle modifiche del codice di rito civile il ricorso è stato fissato per la trattazione in forma camerale.

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale in data 11/09/2024 , alla quale il ricorso è R.g. n. 27648 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle stato trattenuto per la decisione; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente propone i seguenti motivi di censura: primo motivo: art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 5 e comma 3 e dell’art. 15, comma 2 d.m. n. 44 del 2011, vertente sull a legittimità dell’attestazione dell’impedimento del presidente del collegio giudicantein appello a sottoscrivere la sentenza ; secondo motivo: violazione degli artt. 141 e 160 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per avere il giudice d’appello ritenuto che la notifica andava comunque fatta al domicilio eletto dal Bazzea n el ricorso monitorio e non , invece, a quello dallo stesso Bazzea comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, domicilio da ritenersi avere carattere sussidiario; terzo motivo: violazione degli artt. 156 e 160 e 641 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello rilevato che si era verificata una sanatoria retroattiva in quanto la seconda notifica, che comunque dipendeva dal procedimento notificatorio iniziato il 24/10/2008 e perfezionatasi il 29/10/2008,era andata a buon fine; quarto motivo: violazione dell’artt. 650 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per essere stata l’incertezza, in ordine al luogo ove effettuare la notifica , essere stata ingenerata dallo stesso Bazzea, che, in data 30/04/2008, pochi mesi prima del ricorso monitorio, aveva comunicato al Consiglio dell’Ordine che il proprio studio era ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 61 e detto indirizzo era riportato nel timbro a stampa apposto sul ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale, tuttavia, l’avvocato aveva eletto un altro domicilio.

R.g. n. 27648 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo è infondato: l’attestazione della impossibilità di firma da parte di un giudice (nella specie delpresidente del collegio giudicante) per impedimento (nella specie per cessazione del rapporto di impiego) è , secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10797 del 09/07/2003 Rv. 564921 - 01) , incensurabile , poiché «la fede privilegiata, di cui all'art. 2700 cod. c iv ., assiste l'attestazione dell'impedimento in esame ma non anche il giudizio ad essa connesso dal quale scaturisce, se positivo, la legittimità della mancata sottoscrizione della sentenza da parte del magistrato impedito, e nondimeno lo stesso giudizio non può essere sindacato in sede di impugnazione, essendo ad esso intrinseco un margine di discrezionalità, direttamente attribuito dalla legge.»).

Pertanto, non vi sono spazi per il sindacato di legittimitàsulla ritualità e veridicità dell’attestazione dell’impedimento a sottoscrivere il provvedimento da parte del presidente del collegio giudicante d’appello, quand’anche riferita – come nella specie – al solo rilievo del collocamento in quiescenza del magistrato, evidentemente valutato nel suo complesso come impossibilitato, di conseguenza, a firmare.

Il secondo motivo è infondato: la notifica dell’atto di opposizione al domicilio eletto nell’atto , ossia nel ricorso per decreto ingiuntivo, doveva essere comunque tentata, proprio perché sussidiaria e comunque in adempimento del dovere di diligenza, dovendosi, tra l’altro , tener si in considera zion e che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] difendeva sé stesso nei confronti di un collega.

Il terzo motivo di ricorso, da interpretarsi come vertente su l mancato rilievo della complessiva ritualità risultante dallo sviluppo del procedimento notificatorio a seguito della notifica allo studio professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Vicenza alla [OSCURATO:PERSONA] n. 61,è fondato.

Escluso che la notifica dell’atto di opposizione dovesse essere effettuata in cancelleria (Sez.

U n. 417 del 17/01/1981 Rv. 410886 R.g. n. 27648 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle - 01) , rileva, nella specie che l’Omenetto si era tempestivamente attivato decorsi solo quattro giorni dalla notifica , richiesta il 24/10/2008, indicando quale domicilio la [OSCURATO:PERSONA], n. 68 , di Vicenza e invece mancata , – per ragioni che, per la legittimità di questa, non possono porsi a carico del notificante – e a veva, quindi, proceduto a notifica re l’atto di opposizione al domicilio sito in Vicenza alla [OSCURATO:PERSONA] n. 61, ossia al domicilio professionale comunicato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , in da ta [OSCURATO:DATA_NASCITA],al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vicenza.

In tal modo l’atto di opposizione aveva raggiunto lo sco po al quale era destinato, ai sensi dell’art. 156, terzo comma,cod. proc. civ., poiché la ripresa del procedimento notificatorio era stata effettuata decorsi appena quattro giorni dalla prima notifica, mancata, con conseguente verificarsi di sanatoria retroattiva(tra le pronunce di questa Corte, sul punto,si vedano: Cass. n. 34272 del 07/12/2023 Rv. 669822 – 01 ; Cass. n. 24641 del 19/11/2014 Rv. 633523 – 01 e in precedenza Sez.

U n. 17352 del 24/07/2009 Rv. 609264 -01).

La Corte distrettuale ha errato nell’escludere rilevanza alla seconda notifica, ritenendo colpevole, o quantomeno «non incolpevole» l’errore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sull’effettività del domicilio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con definizione in rito del gravame: al contrario, la prima notifica era correttamente stata tentata nel luogo che il notificante poteva ragionevolmente attendersi corrispondere a quello corretto.

Il terzo motivo di ricorso è, pertanto,accolto.

Il quarto motivo, vertente sull’avere lo stesso Bazzea ingenerato l’incertezza sul luogo ove effettuare la notificazione della citazione in opposizione, a mezzo del proprio comportamento, è assorbito, conseguentemente,dall’accoglimento del terzo motivo .

In conclusione: il primo e il secondo motivo sono rigettati, il terzo motivo è accolto, con assorbimento del quarto motivo.

R.g. n. 27648 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] del terzo motivo comporta la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia.

La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e poiché sono necessari, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., accertamenti di fatto non esperibili in questa sede di legittimità, la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, alla medesima Corte d’appello,in diversa composizione.

Al giudice di rinvio è demandata, oltre che l’ accerta me nto in fattosecondo quanto in questa sede decis o in diritto, la regolazione delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.

M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, rigettai restanti ; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27648/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza di SPAGNA n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di VENEZIA n. 2612/2019depositata il 21/06/2019 . R.g. n. 27648 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 11/09/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiese e ottenne dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo, per oltre duemila seicento euro (€ 2.657,86) nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , per crediti professionali derivanti dalla comune difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il decreto ingiuntivo venne notificato all’Omenetto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale p ropose oppos izion e notific ando l’atto di citazione mediante consegna all’ufficiale giudiziario il [OSCURATO:DATA_NASCITA], indicando quale indirizzo la [OSCURATO:PERSONA] n. 38 di Vicenza, qu al e domicilio eletto nel ricorso monitorio dal Bazzea e solo successivamente notificò l’atto di opposizione, in data 29/10/2008, ugualmente in Vicenza, ma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 61. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 1376 del 14/12/2012, dichiarò improcedibile l’opposizione per violazione del termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ. La decisione, nel contraddittorio con il Bazzea e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA]., è stata confermata , con sentenza n. 2612 del 21/06/2019, dalla Corte d’appello di Venezia, alla quale aveva proposto l’impugnazione l’Omenetto. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione l’Omenetto,con atto affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. sono rimasti intimati. Il ricorso era stato avviatoa trattazione, dinanzi alla Sezione VI civile di questa Corte, secondo il rito previgente alle modifiche processuali di cui ald.lgs. n. 149 del 10/10/2022. A seguito delle modifiche del codice di rito civile il ricorso è stato fissato per la trattazione in forma camerale. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale in data 11/09/2024 , alla quale il ricorso è R.g. n. 27648 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle stato trattenuto per la decisione; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente propone i seguenti motivi di censura: primo motivo: art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 5 e comma 3 e dell’art. 15, comma 2 d.m. n. 44 del 2011, vertente sull a legittimità dell’attestazione dell’impedimento del presidente del collegio giudicantein appello a sottoscrivere la sentenza ; secondo motivo: violazione degli artt. 141 e 160 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per avere il giudice d’appello ritenuto che la notifica andava comunque fatta al domicilio eletto dal Bazzea n el ricorso monitorio e non , invece, a quello dallo stesso Bazzea comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, domicilio da ritenersi avere carattere sussidiario; terzo motivo: violazione degli artt. 156 e 160 e 641 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello rilevato che si era verificata una sanatoria retroattiva in quanto la seconda notifica, che comunque dipendeva dal procedimento notificatorio iniziato il 24/10/2008 e perfezionatasi il 29/10/2008,era andata a buon fine; quarto motivo: violazione dell’artt. 650 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per essere stata l’incertezza, in ordine al luogo ove effettuare la notifica , essere stata ingenerata dallo stesso Bazzea, che, in data 30/04/2008, pochi mesi prima del ricorso monitorio, aveva comunicato al Consiglio dell’Ordine che il proprio studio era ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 61 e detto indirizzo era riportato nel timbro a stampa apposto sul ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale, tuttavia, l’avvocato aveva eletto un altro domicilio. R.g. n. 27648 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo è infondato: l’attestazione della impossibilità di firma da parte di un giudice (nella specie delpresidente del collegio giudicante) per impedimento (nella specie per cessazione del rapporto di impiego) è , secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10797 del 09/07/2003 Rv. 564921 - 01) , incensurabile , poiché «la fede privilegiata, di cui all'art. 2700 cod. c iv ., assiste l'attestazione dell'impedimento in esame ma non anche il giudizio ad essa connesso dal quale scaturisce, se positivo, la legittimità della mancata sottoscrizione della sentenza da parte del magistrato impedito, e nondimeno lo stesso giudizio non può essere sindacato in sede di impugnazione, essendo ad esso intrinseco un margine di discrezionalità, direttamente attribuito dalla legge.»). Pertanto, non vi sono spazi per il sindacato di legittimitàsulla ritualità e veridicità dell’attestazione dell’impedimento a sottoscrivere il provvedimento da parte del presidente del collegio giudicante d’appello, quand’anche riferita – come nella specie – al solo rilievo del collocamento in quiescenza del magistrato, evidentemente valutato nel suo complesso come impossibilitato, di conseguenza, a firmare. Il secondo motivo è infondato: la notifica dell’atto di opposizione al domicilio eletto nell’atto , ossia nel ricorso per decreto ingiuntivo, doveva essere comunque tentata, proprio perché sussidiaria e comunque in adempimento del dovere di diligenza, dovendosi, tra l’altro , tener si in considera zion e che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] difendeva sé stesso nei confronti di un collega. Il terzo motivo di ricorso, da interpretarsi come vertente su l mancato rilievo della complessiva ritualità risultante dallo sviluppo del procedimento notificatorio a seguito della notifica allo studio professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Vicenza alla [OSCURATO:PERSONA] n. 61,è fondato. Escluso che la notifica dell’atto di opposizione dovesse essere effettuata in cancelleria (Sez. U n. 417 del 17/01/1981 Rv. 410886 R.g. n. 27648 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle - 01) , rileva, nella specie che l’Omenetto si era tempestivamente attivato decorsi solo quattro giorni dalla notifica , richiesta il 24/10/2008, indicando quale domicilio la [OSCURATO:PERSONA], n. 68 , di Vicenza e invece mancata , – per ragioni che, per la legittimità di questa, non possono porsi a carico del notificante – e a veva, quindi, proceduto a notifica re l’atto di opposizione al domicilio sito in Vicenza alla [OSCURATO:PERSONA] n. 61, ossia al domicilio professionale comunicato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , in da ta [OSCURATO:DATA_NASCITA],al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vicenza. In tal modo l’atto di opposizione aveva raggiunto lo sco po al quale era destinato, ai sensi dell’art. 156, terzo comma,cod. proc. civ., poiché la ripresa del procedimento notificatorio era stata effettuata decorsi appena quattro giorni dalla prima notifica, mancata, con conseguente verificarsi di sanatoria retroattiva(tra le pronunce di questa Corte, sul punto,si vedano: Cass. n. 34272 del 07/12/2023 Rv. 669822 – 01 ; Cass. n. 24641 del 19/11/2014 Rv. 633523 – 01 e in precedenza Sez. U n. 17352 del 24/07/2009 Rv. 609264 -01). La Corte distrettuale ha errato nell’escludere rilevanza alla seconda notifica, ritenendo colpevole, o quantomeno «non incolpevole» l’errore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sull’effettività del domicilio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con definizione in rito del gravame: al contrario, la prima notifica era correttamente stata tentata nel luogo che il notificante poteva ragionevolmente attendersi corrispondere a quello corretto. Il terzo motivo di ricorso è, pertanto,accolto. Il quarto motivo, vertente sull’avere lo stesso Bazzea ingenerato l’incertezza sul luogo ove effettuare la notificazione della citazione in opposizione, a mezzo del proprio comportamento, è assorbito, conseguentemente,dall’accoglimento del terzo motivo . In conclusione: il primo e il secondo motivo sono rigettati, il terzo motivo è accolto, con assorbimento del quarto motivo. R.g. n. 27648 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] del terzo motivo comporta la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia. La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e poiché sono necessari, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., accertamenti di fatto non esperibili in questa sede di legittimità, la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, alla medesima Corte d’appello,in diversa composizione. Al giudice di rinvio è demandata, oltre che l’ accerta me nto in fattosecondo quanto in questa sede decis o in diritto, la regolazione delle spese di questa fase di legittimità. P.Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, rigettai restanti ; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimit
Decreto Cassazione n. 28038/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris