CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 22139/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva con la quale il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione sintetica ma congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della superfluità dell'esame del teste indicato dalla difesa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi (vedi pagina 4 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 646 cod. pen. è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita (vedi pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il ConsiglLej st