CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2022
Cassazione n. 10208/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21731-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatapresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1315/2022 del la CORTE DI APPELLO di CATANIA, depositata il 18/06/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato l’11.12.2012 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA], evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Caltagirone, invocando la rescissione, per lesione ultra dimidium, del contratto di compravendita del 21.12.2011, con il quale la Polizzi aveva ceduto ai convenuti la proprietà di un locale commerciale sito in Caltagirone. Nella resistenza dei convenuti, che proponevano domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno alla loro reputazione economica, il Tribunale, con sentenza n. 312/2021, accoglieva la domanda attorea. Con la sentenza impugnata, n. 1315/2022, la Corte di Appello di Catania rigettava il gravame interposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propongono ricorso per la cassazione d i detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi aquattro motivi. Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA] A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., ambo leparti hanno depositato memoria . La parte ricorrente ha altresì depositato una seconda istanza invocando la trattazione del ricorso in udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame edi controllo sulla proposta stessa. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1448, 2697e 2733 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ravvisato la sussistenza dei presupposti per la rescissione del contratto senza considerare il mancato conseguimento della prova dello stato di bisogno della disponente e sulla base di una erronea ed incompleta valutazione delle risultanze istruttorie. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare che il rapporto intercorso tra le parti non aveva solo ad oggetto la cessione di un immobile, ma anche dell’azienda commerciale in esso esercita; avrebbe quindi dovuto essere considerato il corrispettivo totale pattuito tra le parti, e non solo la parte imputata alla cessione del cespite immobiliare. Con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole della violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe deciso la controversia sulla scorta di una motivazione meramente apparente. Con il quarto ed ultimo motivo, la parte ricorrente impugna il governo delle spese operato dalla Corte di merito. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso avverso statuizione di accoglimento della domanda di rescissione per lesione di un contratto di compravendita (doppia conforme). Primo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso il ricorrente censura la valutazione del fatto e delle prove operata dal giudice di merito, in relazione alla ravvisata sussistenza della lesione, contrapponendo ad essa una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza tener conto del duplice principio secondo cui non è consentita, in sede di legittimità, la revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale (Cass. S.U.,Sentenza n. 24148 del 25.10.2013, Rv. 627790), né è possibile proporre un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, poiché “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della provatestimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Secondo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso si deduce un vizio di omesso esame, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. Terzo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso si censura la motivazione resa dal giudice di merito, sia sotto i profili della perplessità e contraddittorietà, ormai espunti dal paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., a far data dalla novella del 2012, sia sotto il profilo dell’apparenza. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, tuttavia, va evidenziato che la sentenza impugnata contiene una motivazione idonea a dar conto dell’iter logico- argomentativo seguito dal giudice di appello e sufficiente ad integrare il cd. minimo costituzionale. Quarto motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso si attinge il governo delle spese operato dalla Corte di Appello, la quale, nel rigettare il gravame, ha condannato l’appellante alle spese del grado in applicazione del criterio generale della soccombenza“. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso. L’istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza va disattesa, in quanto la causa non presenta profili di rilievo nomofilattico. Peraltro, nella predetta istanza la parte ricorrente conferma che le censure concernono in sostanza l’interpretazione del contenuto del contratto di cessione dell’azienda e dunque la valutazione del fatto e delle prove acquisite all’istruttoria nelcorso del giudizio di merito. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.500per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge. Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto