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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 31594/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17842/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate a ll’ indirizz o PEC deldifensore iscritt o nel REGINDE; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 608/2023, pubblicata il 25/5/2023, della Corte d’Appello di Genova; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2025 dalla consigliereValeria Pirari.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso il decreto del 17/9/2020, col quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]: Mediazione –Compenso –Condizione impropria aveva ingiunto loro di pagare, alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., la somma di euro5.734,00 a titolo di provvigione per l’opera di mediazione da essa svolta nella compravendita di un immobile di loro proprietà, sito in Givoletto, sostenendo che il credito da quest’ultima vantato non poteva dirsi ancora esistente al momento dell’introduzione del rito monitorio, in quanto non erano stati conclusi i controlli urbanistico-catastali e ipotecari del caso, sicché non si era ancora verificata la condizione sospensiva apposta al preliminare di vendita.

In corso di causa, le opponenti saldarono l’importo portato dal decreto ingiuntivo e il Tribunale di Genova, con sentenza n. 629 del 9/3/2021, dichiarò cessata la materia del contendere, condannando le opponenti al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Il giudizio di gravame, instaurato dalle medesime [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con la sentenza n. 608/2023, pubblicata il 25/5/2023, con la quale la Corte d’Appello di Genova accolse parzialmente l’appello e, ferma la declaratoria di cessazione della materia del contendere, revocò il decreto ingiuntivo, dichiarando compensate le spese di lite sia del primo, che del secondo grado del giudizio.

Al riguardo, i giudici ritennero che il Tribunale avesse errato non tanto perché non aveva concesso i termini ex art. 183 cod. proc. civ. o perché aveva dichiarato cessata la materia del contendere, come lamentato, ma perché aveva affermato che l’affare mediato dalla società (conclusosi solo con l’atto pubblico del 15/12/2021) non era stato sospensivamente condizionato alla regolarità urbanistica dell’immobile e che questo avesse determinato conseguenze in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Ritenendo poi che sussistesse la reciproca soccombenza, per essere stata la posticipazione della conclusione dell’affare al 2020 cagionata dalla presenza, nell’immobile compravenduto, di abusi edilizi e difformità catastali causate dalle stesse appellanti, decisero per la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.

2. Avversola predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a un motivo, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è invece rimasta intimata.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, nonostante avessero accolto i primi due motivi d’appello, sostenendo che, al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, non era ancora maturato il diritto della società ad ottenere il pagamento della provvigione, non essendosi ancora verificata la condizione sospensiva dell’esito positivo delle verifiche catastali e urbanistiche, cui era subordinata l’efficacia della compravendita, e revocando di conseguenza il decreto opposto, avevano poi compensato le spese, in quanto la proroga della stipula del contratto definitivo era stata determinata dalla sussistenza di irregolarità urbanistiche e catastali imputabili alle appellanti medesime, senza considerare che la questione non rientrava nel thema decidendum e che la società, al momento dell’esercizio dell’azione, era perfettamente consapevole della condizione sospensiva, con la conseguenza che era stato violato il principio della soccombenza.

2. Il motivo è fondato.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. Sez. 6-3, 17/10/2017, n. 24502; Cass. Sez. 5, 31/3/2017, n. 8421).

Tale principio vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere in ordine al quale è comunque chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddettasoccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, 24/4/2024, n. 11098; Cass. Sez. 2, 31/8/2020, n. 18128).

Orbene, nonostante l'identificazione della parte soccombente sia rimessa al potere decisionale del giudice del merito e sia, dunque, insindacabile in sede di legittimità, non può essere violato il principio per cui lespese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. Sez. 1, 16/6/2011, n. 13229), dovendosi intendere, per converso, per parte soccombente quella che ha dato causa al giudizio (Cass. Sez. 1, 10/12/1988, n. 6722; Cass.Sez. 6 - 1, 29/05/2018, n. 13498).

Nella specie, i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza della reciproca soccombenza sul presupposto che la causa del ritardo nella stipulazione dell’affare fosse riconducibile alle stesse appellanti, in quanto dovuta alla sussistenza di irregolarità urbanistiche e catastali nel bene compravenduto.

In tal modo, la Corte d’Appello non ha considerato che non poteva attribuirsi alle appellanti, neppure in parte, l’asserita soccombenza, atteso che la causa, originata dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla società, aveva avuto ad oggetto il preteso credito al compenso derivante dall’attività di mediazione svolta nella compravendita immobiliare,come accordo intercorso fra le parti, e che il mancato verificarsi di una condizione sospensiva impropria, cuisia stata subordinata dalle parti l'efficacia del contratto stipulato per intervento di un mediatore ( consistente nell'esito positivo dell'accertamento di un fatto anteriore alla conclusione del contratto stesso), impedisce la conclusione dell'affare ai fini dell'ottenimento della provvigione da parte di quest’ultimo, giacchè per la operativitàdella condizione non è richiesto il previo consenso del mediatore (in questi termini Cass. Sez. 3, 2/4/2009, n. 7994; Cass. Sez. 3, 22/11/1978, n. 5463).

Ed è quanto occorso nella specie, laddove era stato accertato proprio il mancato avveramento della condizione al momento della proposizione dell’azione, ciò che aveva determinato la totale soccombenza della società.

2. In conclusione, dichiarata la fondatezza della censura, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che dovrà statuire sulle spese dei giudizi di merito alla luce del principio sopra illustrato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata , con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17842/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate a ll’ indirizz o PEC deldifensore iscritt o nel REGINDE; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 608/2023, pubblicata il 25/5/2023, della Corte d’Appello di Genova; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2025 dalla consigliereValeria Pirari. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso il decreto del 17/9/2020, col quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]: Mediazione –Compenso –Condizione impropria aveva ingiunto loro di pagare, alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., la somma di euro5.734,00 a titolo di provvigione per l’opera di mediazione da essa svolta nella compravendita di un immobile di loro proprietà, sito in Givoletto, sostenendo che il credito da quest’ultima vantato non poteva dirsi ancora esistente al momento dell’introduzione del rito monitorio, in quanto non erano stati conclusi i controlli urbanistico-catastali e ipotecari del caso, sicché non si era ancora verificata la condizione sospensiva apposta al preliminare di vendita. In corso di causa, le opponenti saldarono l’importo portato dal decreto ingiuntivo e il Tribunale di Genova, con sentenza n. 629 del 9/3/2021, dichiarò cessata la materia del contendere, condannando le opponenti al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il giudizio di gravame, instaurato dalle medesime [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con la sentenza n. 608/2023, pubblicata il 25/5/2023, con la quale la Corte d’Appello di Genova accolse parzialmente l’appello e, ferma la declaratoria di cessazione della materia del contendere, revocò il decreto ingiuntivo, dichiarando compensate le spese di lite sia del primo, che del secondo grado del giudizio. Al riguardo, i giudici ritennero che il Tribunale avesse errato non tanto perché non aveva concesso i termini ex art. 183 cod. proc. civ. o perché aveva dichiarato cessata la materia del contendere, come lamentato, ma perché aveva affermato che l’affare mediato dalla società (conclusosi solo con l’atto pubblico del 15/12/2021) non era stato sospensivamente condizionato alla regolarità urbanistica dell’immobile e che questo avesse determinato conseguenze in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ritenendo poi che sussistesse la reciproca soccombenza, per essere stata la posticipazione della conclusione dell’affare al 2020 cagionata dalla presenza, nell’immobile compravenduto, di abusi edilizi e difformità catastali causate dalle stesse appellanti, decisero per la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio. 2. Avversola predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a un motivo, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è invece rimasta intimata. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, nonostante avessero accolto i primi due motivi d’appello, sostenendo che, al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, non era ancora maturato il diritto della società ad ottenere il pagamento della provvigione, non essendosi ancora verificata la condizione sospensiva dell’esito positivo delle verifiche catastali e urbanistiche, cui era subordinata l’efficacia della compravendita, e revocando di conseguenza il decreto opposto, avevano poi compensato le spese, in quanto la proroga della stipula del contratto definitivo era stata determinata dalla sussistenza di irregolarità urbanistiche e catastali imputabili alle appellanti medesime, senza considerare che la questione non rientrava nel thema decidendum e che la società, al momento dell’esercizio dell’azione, era perfettamente consapevole della condizione sospensiva, con la conseguenza che era stato violato il principio della soccombenza. 2. Il motivo è fondato. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. Sez. 6-3, 17/10/2017, n. 24502; Cass. Sez. 5, 31/3/2017, n. 8421). Tale principio vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere in ordine al quale è comunque chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddettasoccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, 24/4/2024, n. 11098; Cass. Sez. 2, 31/8/2020, n. 18128). Orbene, nonostante l'identificazione della parte soccombente sia rimessa al potere decisionale del giudice del merito e sia, dunque, insindacabile in sede di legittimità, non può essere violato il principio per cui lespese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. Sez. 1, 16/6/2011, n. 13229), dovendosi intendere, per converso, per parte soccombente quella che ha dato causa al giudizio (Cass. Sez. 1, 10/12/1988, n. 6722; Cass.Sez. 6 - 1, 29/05/2018, n. 13498). Nella specie, i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza della reciproca soccombenza sul presupposto che la causa del ritardo nella stipulazione dell’affare fosse riconducibile alle stesse appellanti, in quanto dovuta alla sussistenza di irregolarità urbanistiche e catastali nel bene compravenduto. In tal modo, la Corte d’Appello non ha considerato che non poteva attribuirsi alle appellanti, neppure in parte, l’asserita soccombenza, atteso che la causa, originata dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla società, aveva avuto ad oggetto il preteso credito al compenso derivante dall’attività di mediazione svolta nella compravendita immobiliare,come accordo intercorso fra le parti, e che il mancato verificarsi di una condizione sospensiva impropria, cuisia stata subordinata dalle parti l'efficacia del contratto stipulato per intervento di un mediatore ( consistente nell'esito positivo dell'accertamento di un fatto anteriore alla conclusione del contratto stesso), impedisce la conclusione dell'affare ai fini dell'ottenimento della provvigione da parte di quest’ultimo, giacchè per la operativitàdella condizione non è richiesto il previo consenso del mediatore (in questi termini Cass. Sez. 3, 2/4/2009, n. 7994; Cass. Sez. 3, 22/11/1978, n. 5463). Ed è quanto occorso nella specie, laddove era stato accertato proprio il mancato avveramento della condizione al momento della proposizione dell’azione, ciò che aveva determinato la totale soccombenza della società. 2. In conclusione, dichiarata la fondatezza della censura, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che dovrà statuire sulle spese dei giudizi di merito alla luce del principio sopra illustrato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata , con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione,
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