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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15603/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D;sz- k - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di CagliariVha z confermato la sentenza del Tribunale di Sassari del 13 gennaio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più reati di furto in abitazione aggravati dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e post poenam e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della qualificazione giuridica dei furti come commessi in abitazione, è manifestamente infondato, atteso che, come emerge dalle due sentenze di merito, i furti sono avvenuti all'interno dello spogliatoio riservato al personale di un supermercato ed il cui accesso era interdetto al pubblico, cosicché del tutto correttamente detto luogo, in quanto destinato al compimento di atti della vita privata, è stato ritenuto un luogo di privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. ed è stato ritenuto che il Monaco si fosse introdotto abusivamente nello stesso proprio al fine di commettere i furti; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D;sz- k - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di CagliariVha z confermato la sentenza del Tribunale di Sassari del 13 gennaio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più reati di furto in abitazione aggravati dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e post poenam e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della qualificazione giuridica dei furti come commessi in abitazione, è manifestamente infondato, atteso che, come emerge dalle due sentenze di merito, i furti sono avvenuti all'interno dello spogliatoio riservato al personale di un supermercato ed il cui accesso era interdetto al pubblico, cosicché del tutto correttamente detto luogo, in quanto destinato al compimento di atti della vita privata, è stato ritenuto un luogo di privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. ed è stato ritenuto che il Monaco si fosse introdotto abusivamente nello stesso proprio al fine di commettere i furti; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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