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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43221/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato, riqualificando il reato di cui al capo 1) nella forma tentata e riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Terni del 24 febbraio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per quattro episodi di furto aggravato e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che questa Corte ha affermato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, dep. 2015, Chiefari, Rv. 262450); circostanza, quest'ultima, non configurabile nel caso di specie in cui i beni oggetto del reato avevano un valore elevato secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata; - che il motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché correttamente motivato dai giudici di merito, i quali hanno affermato che la concessione delle attenuanti generiche non trova giustificazione a fronte dell'irrilevante confessione, poiché discesa dalla presenza di videoregistrazioni contenenti distintamente l'Adir, e della condotta complessiva dell'imputata che assume una connotazione di apprezzabile gravità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato, riqualificando il reato di cui al capo 1) nella forma tentata e riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Terni del 24 febbraio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per quattro episodi di furto aggravato e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che questa Corte ha affermato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, dep. 2015, Chiefari, Rv. 262450); circostanza, quest'ultima, non configurabile nel caso di specie in cui i beni oggetto del reato avevano un valore elevato secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata; - che il motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché correttamente motivato dai giudici di merito, i quali hanno affermato che la concessione delle attenuanti generiche non trova giustificazione a fronte dell'irrilevante confessione, poiché discesa dalla presenza di videoregistrazioni contenenti distintamente l'Adir, e della condotta complessiva dell'imputata che assume una connotazione di apprezzabile gravità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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