CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00541/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27857/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] - ROMAGNA n. 609/2021 depositata i l 26/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava denuncia di nuova occupazione/iscrizione di superfici ai fini del pagamento della TARSU dichiarando “di avere a propria disposizione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in Bologna i locali ed aree, [OSCURATO:PERSONA] 56/4”, precisamente porzione di fabbricato adibita a bar-ristorante con superficie di 200 mq., sito all’interno dell’immobile identificato catastalmente al foglio 269, particella 1657, subalterno 1. In data 19.6.2018 il Comune di Bologna effettuava un sopralluogo nei suddetti locali a seguito del quale veniva accertato a carico della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, ed in contraddittorio con il legale rappresentante dell’ente, quale soggetto intestatario dell’utenza ai fini TARI, una maggiore superficie a disposizione dell’attività di ristorazione - gestita dal conduttore “[OSCURATO:PERSONA] SRL . La società impugnava l’avviso di accertamento relativo alla Tari annualità 2014,eccependo, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la società “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” , locataria del ramo d’azienda alla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, gestiva il circolo sportivo privato [OSCURATO:PERSONA] asserendo, in particolare, l’accessorietà dell’attività di ristorazione rispetto a quella sportiva. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 807/01/2019 del 16.10.2019, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], respingeva il ricorso del contribuente ritenendo che la società stessa si era dichiarata soggetto passivo del tributo e l’attività di somministrazione era stata oggetto di cessione per affitto d’azienda alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quest’ultima risultando, per ciò, unica detentrice dei locali. Interposto appello, la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 609/1/2021 del 12.4.2021, accoglieva l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, nello specifico, riteneva fondata la prima delle doglianze originariamente riproposte in primo grado e reiterate in appello, affermando che l’appellante sanzionata fosse priva di legittimazione passiva al pagamento del tributo, individuando il soggetto passivo nella società “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, in quanto quest’ultima avrebbe mantenuto il controllo dell’attività principale di gestione dell’impianto sportivo, mentre i singoli rami d’azienda - tra cui la somministrazione di alimenti e bevande, oggetto di affitto – avrebbero mantenuto la caratteristica di servizi offerti unitariamente dal centro sportivo. In particolare, la Corte distrettuale affermava l’accessorietà dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci all’interno dell’area adibita al campo pratica per il golf rispetto all’attività sportiva il che induceva a ritenere che l’organizzazione e la gestione di tutto il complesso immobiliare in cui si sostanzia il [OSCURATO:PERSONA] fosse unitaria ed appartenesse a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che manteneva il controllo, la responsabilità e gli oneri verso l’esterno dell’attività disomministrazione di cibi e bevande. La Corte regionaleriteneva che il contratto di affitto d’azienda prevedesse diverse condizioni – come la pattuizione del corrispettivo dell’affitto in parte in misura percentuale sul fatturato della [OSCURATO:PERSONA] e l’intestazione della tassa rifiuti al [OSCURATO:PERSONA] - dalle quali era inferibile il “controllo esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] sull’attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all’interno del circolo sportivo”. Ricorre per la cassazione di detta decisione l’amministrazione comunale, svolgendo sei motivi. Replica con controricorso la contribuente. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso reca la denuncia di violazione e /o falsa applicazione dell’art. 1, commi 641 e 642 legge 147 del 27.1.2013, inerente il soggetto passivo del tributo Tari, con riferimento all’art. 4, comma 1, e art. 6, commi 1 e 2, reg. com. Tari, (approvato con delibera di consiglio p.g. 80301/2014), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. contraddittorietà . Si afferma che la sentenza gravata ha violato la normativa rubricata, in quanto il presupposto del tributo è rimasto inalterato per la TARSU, Tares e Tari (cfr. Cassazione SS.UU. Sentenze 30426/2018 e 16341/2019). Si assume che la soggettività passiva al tributo in questione vada individuata in chi ha l’effettiva utilizzazione delle aree e dei locali, prescindendo anche dalla mera titolarità giuridica delle stesse, per cui il soggetto passivo del tributo deve identificarsi in colui che in concreto produce i rifiuti da destinare alla raccolta ed allo smaltimento; pertanto il decidente avrebbe erroneamente ritenuto che il soggetto passivo del tributo per la gestione del servizio rifiuti fosse la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., anziché la società [OSCURATO:PERSONA], effettivo detentore ed utilizzatore. Si afferma che sono state poste alla base della decisione le risultanze degli strumenti urbanistici dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e i patti del contratto di affitto d’azienda, nonché l’accessorietà di un’attività economica rispetto ad un’altra, elementi irrilevant i ai fini dell ’applicazione della normativa rubricata, in quanto si deve considerare solo chi possiede detiene i locali nei quali si producono rifiuti. Si obietta, altresì, che il servizio ristorativo, teoricamente potrebbe anche essere stato predisposto e voluto dal [OSCURATO:PERSONA], ma ciò che rileva è che, comunque, esso sia reso da soggetto giuridico differente, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che ha la piena disponibilità dei locali in base ad un regolare contratto di affitto d’azienda, secondo un’organizzazione autonoma dei mezzi imprenditoriali e delle sue proprie scelte economiche, introitando i relativi ricavi sul proprio bilancio. Per il medesimo motivo è viziato il ragionamento della sentenza d’appello, in quanto differenziare l’utenza che si reca a consumare presso il ristorante, puntualizzando che essi sono soci del circolo “[OSCURATO:PERSONA]” non ha alcuna rilevanza normativa ai fini della determinazione del soggetto passivo del tributo, che va identificato sulla scorta di chi sia il titolare dell’esercizio commerciale che ha la possibilità di disporre concretamente del bene e vi eserciti un’attività idonea a produrre rifiuti. Si precisa che le uniche circostanze rilevanti ai fini della individuazione del soggetto passivo dell’imposizione sono costituite dall’autorizzazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilasciata originariamente al [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e volturata alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., precedente denominazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la detenzione del cespite in seguito alla stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda. 2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 644, legge 147/2013, e dell’art. 6, comma 4, del regolamento comunale Tari (approvato con delibera p.g. 80301/2013), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente valorizzato il rapporto di interdipendenza tra le attività del circolo sportivo “[OSCURATO:PERSONA]” e quelle di somministrazione di alimenti e bevande della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, applicando falsamente ed erroneamente la norma rubricata. Si assume che nel caso di affitto di azienda non ricorre alcun tipo di “multiproprietà” degli spazi, né si crea implicitamente un “centro commerciale integrato”. I locali nei quali si svolge l’attività di ristorazione, oggetto dell’accertamento di cui al verbale, non sono né in multiproprietà, né in comunione, né all’interno di “centri commerciali integrati”, ma sono condotti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in affitto all’interno del ramo d’azienda della “somministrazione”. Affittando un ramo d’azienda gli immobili eventualmente ricompresi nel ramo sono ceduti integramente al conduttore in quale ne assume la gestione esclusiva sia sotto il profilo giuridico che economico, con il connesso rischio imprenditoriale, di cui il locatore si spoglia in cambio di un canone. Si osserva che l’art. 1, comma 644, legge n. 147/2013, non trova applicazione in quanto la sentenza non ha dato rilevanza, né sono stati assunti, i necessari elementi istruttori da cui desumere quello che –per la giurisprudenza di legittimità - è il requisito imprescindibile della qualificazione della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” quale “gestore di servizi comuni” ovvero la prova dell’assunzione degli oneri di gestione e manutenzione delle superfici “comuni” e dello svolgimento delle attività necessarie e funzionali all’operatività del complesso immobiliare “integrato” e nessuna clausola in tal senso è desumibile da contratto di affitto d’azienda, dove non è pattuito alcun onere giuridico o economico a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il terzo mezzo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2555, 2561, 2562 c.c. e 1571 c. c., nonche’ degli artt. 1362 – 1371 c.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. . Il Comune denuncia la violazione degli artt. 2555, 2561, 2562, e 1571 c.c. con riferimento alle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 -1371 c.c., per avere la sentenza impugnata errato nell’applicazione delle norme relative al contratto di affitto d’azienda, ritenendo che le clausole concordate dalle parti, al di là del nomen iuris attribuito al contratto, fossero indice di una volontà contrattuale diretta a realizzare un collegamento tra l’attività di circolo sportivo e quella di somministrazione, di modo che al [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosse attribuito il controllodei servizi offerti dal circolo sportivo, tra cui quelli di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante questi fossero oggetto di un contratto di affitto d’azienda. Nel contratto di affitto di ramo d’azienda, infatti, il locatore si spoglia di una parte autonoma all’interno del complesso dei beni aziendali, nella fattispecie solo di quella inerente la somministrazione, in cambio di un corrispettivo, conferendo diversi “assets” dell’impresa al conduttore tra cui, per quanto qui interessa, anche il possesso dei relativi locali ove svolgere l’attività, precisamente individuati in contratto ove si legge “oggetto del contratto è il ramo d’azienda commerciale relativo alla gestione del bar ristorante posto all’interno del [OSCURATO:PERSONA]” e “la porzione di immobile destinata a bar-ristorante sita al piano terreno ed interrato è colorata in rosso” Sotto il profilo delle norme codicistiche di interpretazione del contratto, inoltre, palese sarebbe la violazione degli artt. 1361 –1370 c.c. in quanto, nonostante il contratto fosse stato specificamente qualificato tra le parti come contratto di affitto d’azienda e le relative clausole fossero tutte coerenti con la finalità di cedere in locazione il complesso dei beni aziendali (immobili, licenze e beni mobili connessi) funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno del circolo sportivo sito in via Siepelunga 56/4, la Commissione ha illegittimamente travalicato e disapplicato le disposizioni che impongono di interpretare il contratto seguendo il significato logico, letterale delle parole e clausole, nonché il senso complessivo delle stesse, assegnandovi – invece – un significato contrario a quanto stabilito dalle norme in materia e dalla volontà letterale delle parti. 4. La quarta censura deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 646, 684, 685 e 686 legge 147 del 27.12.2013, inerente la presentazione della dichiarazione, con riferimento all’art. 21, commi 1 –4, reg. com Tari approvato con p.g. n. 80301/2013 e succ. mod., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. . Si osserva chela sentenza si appalesa erronea anche sotto il profilo della violazione della norma dell’art. 1, comma 646, legge cit. il quale dispone che Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate ed accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti e che nessuna contestazione sulla legittimazione passiva poteva essere proposta da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. potendo protestare solo contro le risultanze della maggiore superficie imponibile accertata, avendo dichiarato la disponibilità dei locali e delle aree tassate. 5. Con il quinto strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. – si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti tale da comportare una motivazione apodittica ed insufficiente ed una manifesta ed irriducibile contraddittorietà . Sotto il profilo della motivazione contraddittoria si ritiene erronea la sentenza per avere la [OSCURATO:PERSONA] reso una motivazione solo apparente, in quanto sorretta da affermazioni inconciliabili, in quanto afferma, da un lato, l’utilizzo promiscuo dei locali e, contemporaneamente, ritiene comunque responsabile per il pagamento del tributo esclusivamente il cedente del ramo d’azienda. Qualora il decidente avesse voluto far rientrare la fattispecie all’interno di quella prevista dall’art. 1, comma 644, legge n. 147/2013, avrebbe dovuto indicare gli elementi in fatto e in diritto dai quali desumere l’attività di gestione di servizi comuni da parte del “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, o che essa svolgesse effettivamente attività di coordinamento dei servizi. Inoltre la decisione riporta una motivazione apodittica e insufficiente con riferimento al possesso e disponibilità dei locali da parte della società [OSCURATO:PERSONA], oggetto dell’accertamento tributario, omettendo l’esame di una pluralità di elementi decisivi, oggetto di contraddittorio tra le parti, quali: - la denuncia del 10.1.2012 di disponibilità dei locali; - la successiva denuncia di cessazione 18351/2015 della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della relativa utenza del [OSCURATO:PERSONA] sui Rifiuti (TARI) per subentro a far data dal 31.12.2015 della società [OSCURATO:PERSONA]; - la denuncia 18352/2015 di nuova occupazione/iscrizione da parte della società “[OSCURATO:PERSONA]”; - la circostanza che l’agente accertatore, recatosi sul posto per sopralluogo in data 19.6.2018, avesse materialmente e visivamente accertato l’esistenza dell’attività di ristorazione svolta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la relativa detenzione dei locali, contestando che fosse adibita ad essa un’area maggiore di quella dichiarata; -la produzione della registrazione del contratto di affitto d’azienda presso l’Agenzia delle entrate dal quale risultava “Elenco atti del Registro [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elenco dei due negozi giuridici per l’anno 2011 presentati presso ufficio territoriale di Bologna data presentazione 1.6.2011, data stipula 18.5.2011 modello telematico, locazione non finanziaria di costruzione commerciale valore euro 30.000, controparti [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]”; - l’avvenuta volturazione dell’attività di somministrazione dalla società “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” nel periodo in questione, come conseguenza del contratto di affitto d’azienda, documentalmente provata; - la circostanza che le difese della [OSCURATO:PERSONA] non avessero mai fatto cenno alla mancata disponibilità dei locali da parte della società appellante o al mancato svolgimento nei medesimi dell’attività di ristorazione in eventuale contrasto con l’esistente contratto di affitto d’azienda. 6.L’ultimo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 53 cost. ; per avere il giudicante erroneamente considerato che le pattuizioni tra privati determinasse una traslazione d’imposta legale in capo alla sola “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, anche nei confronti dell’ente pubblico. A fondamento di detta censura reitera le difese già svolte nei precedenti motivi. 7. Con controricorso, la societàha dedotto e documentato che il Comune di Bologna ha comunicato di aver annullato in autotutela non solo le ingiunzioni di pagamento emesse in seguito all’omesso pagamento dei prodromici avvisi di pagamento oggetto di quella controversia, ma altresì l’avviso n. 4171/2018, oggetto della presente controversia ( v. allegato al controricorso IV.3 documento del 27 giugno 2021), comunicando di aver, altresì, proceduto al ricalcolo del “dovuto relativo alle annualità 2016/2021 quantificando la metratura a disposizione in 200 mq” in luogo dei contestati 591 mq( all. IV.1) Si afferma che il discarico dei ruoli rappresenta uno spontaneo adeguamento alla sentenza di primo grado. 8. Non occorre procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso perché l’amministrazione comunale, come da documentazione allegata (allegato IV 1 al controricorso), ha provveduto ad annullare gli atti impositivi relativi alle annualità 2016/2021, rettificando per dette annualità di imposta l’entità della Tari dovuta sulle superfici occupate, annullando, invece, i senza rettificarli gli avvisi di accertamento relativi alle altre annualità. L’annualità oggetto della presente controversia riguarda l’annualità 2014, il cui avviso di accertamento è stato pertanto annullato integralmente, in sede di autotutela, dall’amministrazione comunale. 9. Come in più occasioni ribadito dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46) e, nel giudizio di cassazione, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6^, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5^, 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27405; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537; [OSCURATO:PERSONA]. 5^, 15 febbraio 2022, n. 4832; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, nn. 30472, 30496 e 30497; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657). 10.L'estinzione del processo per cessata materia del contendere opera indipendentemente dalla fase processuale in cui si trova il giudizio, sia esso pendente in primo grado, in appello o in cassazione, purché sia accertata la definitiva rimozione dell'atto amministrativo che costituiva l'oggetto della controversia: il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione finanziaria procede all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, venendo meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto processuale. Nel caso in esame, alla luce di quanto rappresentato dalle parti nonché dalla documentazione prodotta, è inequivocabile il venir meno della pretesa azionata con il ricorso originario, in quanto l’ente locale ha provveduto all’annullamento dell’atto impositivo per l’annualità 2014; il che ha comportato al tempo stesso il venir meno dell’oggetto del giudizio, non potendo quest’ultimo – in quanto di natura impugnatoria - trovare coltivazione al diverso fine ed in funzione del mero accertamento della legittimazione passiva al pagamento del tributo. 11.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, virtuale, a favore del contribuente atteso che la determinazione di auto-annullamento dell’imposizione è intervenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione da parte del Comune. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è applicabile ove il procedimento per cassazione si concluda, come nel caso di specie, con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c., dichiara estinto il giudizio. Condanna il Comune alla refusione delle spese di lite del giudizio di legittimità che liqu