CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 33190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3432/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in MINTURNO (LT) [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in LATINA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.7472/2022depositata il 23 . 11 . 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.11.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1650/2016 del 24.8.2016 il Tribunale di Latina rigettava la domanda di rivendicazione della proprietà e conseguente rilascio del fondo agricolo sito in Minturno (LT), località Tufo, via A. Diaz (nel NCT a foglio 21, particella 1076), con connessa richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo, avanzata il 31.3.2009 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] assumendo di avere acquistato la proprietà del terreno dall'intestataria [OSCURATO:PERSONA] con atto del notaio Schettino del 26.2.2009, senza conseguirne però il possesso, asseritamente esercitato da [OSCURATO:PERSONA] solo dopo che nel 2001 era stato allontanato dal limitrofo fondo di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza del Tribunale di Gaeta n. 42/2001. La medesima sentenza accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale di usucapione dello stesso fondo, originariamente avanzata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva sostenuto di avere posseduto come proprietario in modo continuativo e pacifico il terreno, mai posseduto da [OSCURATO:PERSONA], fin dalla metà degli anni '60 dello scorso secolo, recintandolo, coltivandolo, impiantandovi un frutteto ed un vigneto e realizzandovi delle baracche per il ricovero degli attrezzi e degli animali da cortile, domanda poi fatta propria dagli eredi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Impugnata la sentenza di primo grado, con la contestazione della valutazione effettuata delle risultanze istruttorie in relazione alla riconvenzionale di usucapione, e la riproposizione delle domande di rivendicazione, rilascio e dell'indennità di occupazione senza titolo da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si costituivano in secondo grado gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduta nelle more), ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli eredi Violo chiedevano in secondo grado il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado, contestavano la tardività delle produzioni documentali effettuate dalla controparte in appello, indicando come tra esse ricompreso anche l'atto di compravendita dei [OSCURATO:PERSONA] redatto dal notaio Schettino del 26.2.2009, che non sarebbe mai stato effettivamente prodotto in primo grado, come emergente dalla copia autentica dell'indice del fascicolo di parte attrice rilasciata dalla cancelleria del Tribunale che si produceva, e pur senza proporre appello incidentale, dichiaravano di riproporre espressamente le domande e le eccezioni non accolte con la sentenza di primo grado. La Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 7472/2022 del 24.10/23.11.2022, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda degli eredi Violo di usucapione del terreno e riteneva coperta dal giudicato la questione della proprietà del terreno rivendicato dai [OSCURATO:PERSONA], in quanto il Tribunale di Latina aveva riconosciuto espressamente la legittimazione attiva e passiva dei [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi Violo non avevano proposto appello incidentale sul punto, limitandosi a contestare la tardiva produzione dell'atto del notaio Schettino del 26.2.2009. Sulla base di queste argomentazioni l'impugnata sentenza accoglieva la domanda di rivendicazione del fondo dei [OSCURATO:PERSONA], ordinando agli eredi Violo il rilascio del fondo e la rimozione dei manufatti ivi realizzati per gli attrezzi agricoli ed il ricovero degli animali, e condannandoli in solido al pagamento in favore dei [OSCURATO:PERSONA] di € 10.000,00, a titolo d'indennità di occupazione equitativamente determinata, ed alle spese processuali del doppio grado. Avverso tale sentenza, notificata il 25.11.2022, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi, e resistono con controricorso notificato il 22.2.2023 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I soli eredi Violo hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo stata disattesa l'istanza di fissazione di udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 343, 345 e 346 c.p.c.. Lamentano i ricorrenti che l'impugnata sentenza, erroneamente ritenendo che per riproporre in secondo grado la questione della proprietà del terreno oggetto di causa rivendicato dai [OSCURATO:PERSONA], gli eredi Violo avessero l'onere di proporre appello incidentale ex art.343 c.p.c., non potendo limitarsi a riproporre le domande ed eccezioni non accolte in primo grado ex art. 346 c.p.c., e confondendo la legittimazione attiva e passiva dei [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta dalla sentenza di primo grado sulla base dei fatti affermati in citazione (compresa l'asserita titolarità del fondo per acquisto da [OSCURATO:PERSONA] con atto del notaio Schettino del 26.2.2009), con l'effettiva titolarità di tale proprietà, abbia ritenuto passata in giudicato la questione relativa alla proprietà del terreno rivendicato in capo ai [OSCURATO:PERSONA], accogliendo solo su questa base la loro azione di rivendicazione. Col secondo motivo, da esaminare congiuntamente al primo, i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 948 e 2697 cod. civ.. Deducono i ricorrenti che l'impugnata sentenza, desumendo la proprietà del terreno oggetto di causa dall'errato ragionamento illustrato nella descrizione del primo motivo, ha di fatto invertito l'onere probatorio che gravava sugli attori in rivendicazione, che avrebbero dovuto fornire la cosiddetta probatio diabolica, ossia dimostrare, attraverso il possesso uti domini proprio e della propria dante causa [OSCURATO:PERSONA], di avere conseguito la proprietà del fondo a titolo originario, mentre in citazione avevano ammesso che all'atto del loro acquisto del 26.2.2009 non avevano conseguito il possesso del fondo dalla venditrice [OSCURATO:PERSONA], per essere lo stesso occupato senza titolo da [OSCURATO:PERSONA] fin da quando nel 2001 era stato allontanato dal vicino fondo di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza del Tribunale di Gaeta n.42/2001, e non avevano fornito alcuna prova del loro possesso ad usucapionem. Col quarto motivo, anch'esso da esaminare congiuntamente al primo ed al secondo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria, perplessa ed incomprensibile. Si dolgono i ricorrenti del fatto che l'impugnata sentenza, ritenendo di fondare l'accoglimento dell'azione reale di rivendicazione dei [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che non vi fossero state contestazioni sulla legittimazione attiva e passiva e sulla mancata proposizione di appello incidentale e che non vi fossero state contestazioni nel giudizio di secondo grado ad opera degli eredi Violo sulla questione della proprietà del fondo, abbia considerato coperta dal giudicato tale questione, ed accolto conseguentemente l'azione ex art. 948 cod. civ., richiedente la prova dell'acquisto a titolo originario per possesso uti dominus ultraventennale ininterrotto, come se si trattasse di una mera domanda di accertamento di un acquisto a titolo derivativo, non consentendo così di comprendere le ragioni della decisione adottata. Il primo, il secondo ed il quarto motivo, attinenti alla motivazione addotta nell'impugnata sentenza a supporto dell'accoglimento dell'azione di rivendicazione del fondo agricolo oggetto di causa, esercitata dai [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi Violo, possono essere esaminati congiuntamente, ed a parte la censura di motivazione contraddittoria ed insufficiente, non più formulabile dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. apportata dall'art. 54 comma primo lettera b del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n.134/2012, sono fondati. L'errore commesso nella sentenza impugnata é quello di avere fatto derivare dalla mancata impugnazione della legittimazione attiva e passiva dei [OSCURATO:PERSONA] riconosciuta nella sentenza di primo grado, e dal rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione degli eredi Violo, il giudicato in ordine alla proprietà del terreno agricolo in favore dei [OSCURATO:PERSONA], con conseguente accoglimento dell'azione di rivendicazione dei [OSCURATO:PERSONA], in tal modo dispensandoli dall'onere della prova dei fatti costitutivi di tale azione, che permaneva in capo ad essi nonostante il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione degli eredi Violo. Anzitutto va evidenziato che il presupposto processuale della legittimazione attiva e passiva della parte attrice richiede semplicemente che la stessa abbia affermato in citazione la titolarità della situazione giuridica soggettiva della quale ha richiesto tutela (nella specie la proprietà del fondo per acquisto da [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di compravendita del notaio Schettino del 26.2.2009) e che non abbia negato di essere destinataria della domanda riconvenzionale della controparte (nella specie la domanda di usucapione del medesimo fondo avanzata dagli eredi Violo), con conseguente sussistenza dei presupposti astratti di accoglibilità sia della domanda principale di rivendicazione, che della riconvenzionale di usucapione dello stesso fondo. La legitimatio ad causam non va confusa con la titolarità della proprietà del terreno oggetto di causa, questione relativa al merito, che in primo grado il Tribunale di Latina, sussistendo contrasto tra le ricostruzioni fornite dalle parti, ha infatti affrontato, ritenendo fondata la domanda di usucapione degli eredi Violo con un possesso esercitato a partire dalla fine degli anni '60 dello scorso secolo, e quindi precluso l'accoglimento della contrapposta domanda di rivendicazione avanzata dai [OSCURATO:PERSONA] per avere acquistato quel fondo da [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di compravendita del notaio Schettino del 26.2.2009. In secondo luogo va evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], che sia assumendosi possessore ad usucapionem del terreno dalla metà degli anni '60 dello scorso secolo, sia negando nel giudizio di primo grado che la dante causa dei [OSCURATO:PERSONA] ed intestataria catastale, [OSCURATO:PERSONA], e gli stessi [OSCURATO:PERSONA], avessero mai posseduto il fondo, sia qualificando i [OSCURATO:PERSONA] come “sedicenti proprietari” e sottolineando che non avrebbero neppure prodotto il loro atto di acquisto del 26.2.2009, ha pienamente contestato che i [OSCURATO:PERSONA] fossero proprietari del terreno in questione, sottolineando poi nella memoria conclusiva di replica del giudizio di primo grado che quali attori in rivendicazione essi avrebbero dovuto dimostrare di avere, insieme alla propria dante causa [OSCURATO:PERSONA], posseduto come proprietari il fondo fino a maturare un acquisto a titolo originario, ossia per almeno un ventennio. L'accertamento del Tribunale di Latina sulla semplice sussistenza della legittimazione attiva e passiva dei [OSCURATO:PERSONA], non può essere considerato come un accertamento della loro proprietà sul fondo di causa, poiché un conto é affermarsi titolare della proprietà ed un conto é dimostrare tale titolarità. La sentenza di primo grado ha accolto la domanda di usucapione degli eredi Violo, riconoscendo in capo a loro ed ai loro danti causa deceduti il possesso ad usucapionem maturato a partire dalla fine degli anni '60 del secolo scorso, conseguentemente rigettando, per incompatibilità, l'azione di rivendicazione esercitata dai [OSCURATO:PERSONA], e finalizzata al rilascio dello stesso fondo, e la richiesta degli stessi di indennità di occupazione senza titolo. Si deve quindi ritenere che gli eredi Violo, vittoriosi sulla domanda di usucapione, in assenza di autonomi accertamenti sulla domanda avversaria di rivendicazione, per riproporre la questione della proprietà del fondo, non fossero tenuti a proporre appello incidentale, ben potendo limitarsi a manifestare, ai sensi dell'art.346 c.p.c., nella comparsa di costituzione in appello, la volontà di non considerare rinunciata la relativa questione. Tale volontà é stata certamente manifestata dagli eredi Violo, che oltre a contestare la tardività della produzione dell'atto del notaio Schettino del 26.2.2009, alle pagine 10 e seguenti della comparsa di costituzione in appello, hanno dichiarato espressamente di riproporre in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come non rinunciate, né abbandonate, ed hanno domandato il rigetto dell'impugnazione della sentenza di primo grado, che in loro favore aveva riconosciuto l'usucapione, basandosi su presupposti incompatibili con la rivendica dei [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le sezioni unite di questa Corte, infatti, in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente e inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329 c.p.c., comma 2), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quell'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2, (Cass. sez. un. n. 11799 del 12.5.2017). Si è poi aggiunto che le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado. (Cass. sez. un. n. 7940 del 21.3.2019). Con la motivazione addotta, che non consente di comprendere le reali ragioni della decisione, facendo scaturire in via automatica la fondatezza dell'azione di rivendicazione dei [OSCURATO:PERSONA] dal rigetto della riconvenzionale di usucapione degli eredi Violo, da un giudicato inesistente sulla proprietà del fondo, e dalla confusione tra legittimazione attiva e passiva ed effettiva titolarità della proprietà, peraltro, l'impugnata sentenza ha finito per determinare un'illegittima inversione dell'onere probatorio previsto per le azioni di rivendicazione dall'art. 2697 cod. civ.. Come desumibile dalla sentenza n. 28865 del 19.10.2021 di questa sezione della Corte di Cassazione, nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c’è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. L'attore deve dunque risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso; questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso. Deve ribadirsi, pertanto, che non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante. Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte. E' fatta salva l'ipotesi che l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass.n.10576/1994; Cass. n. 1634/1996; Cass. n. 5487/2002); ciò si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass.n.8246/1997; Cass. n. 1250/2000; Cass. n. 7264/2003). In assenza di tale riconoscimento, il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo, non giustifica, di per sé, l'attenuazione del rigore probatorio. Va da sé che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. Vale in altre parole, anche in relazione all'usucapione opposta dal convenuto nel giudizio di rivendicazione, la regola generale che l'attore si può giovare dell'ammissione del convenuto, il quale abbia riconosciuto l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto. In questo caso il rivendicante, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, potrà utilmente limitarsi a provare i titoli di acquisto che risalgono a quel dante causa. Al solito, l'ammissione del convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o tacita; potrà risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa. Applicando questi principi, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato un possesso ad usucapionem da epoca anteriore all'acquisto dei [OSCURATO:PERSONA] ed aveva negato sia l'esercizio del possesso da parte degli stessi, sia quello della loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], senza riconoscere un possesso di un comune dante causa, i [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere dispensati dalla prova a loro carico in ragione del rigetto dell'avversa domanda di usucapione, né fruire di alcuna agevolazione probatoria, e dovevano fornire la prova di avere posseduto il terreno personalmente, o per accessione alla loro dante causa [OSCURATO:PERSONA], fino a fare maturare un acquisto a titolo originario, ed a tale principio l'impugnata sentenza non si é attenuta. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Sostengono i ricorrenti che l'impugnata sentenza pur avendo correttamente qualificato come azione di rivendicazione quella esercitata dai [OSCURATO:PERSONA], in quanto indirizzata contro il possessore del terreno e volta al recupero dello stesso, l'abbia poi considerata, sotto il profilo dell'onere probatorio, come se fosse stata esercitata anziché un'azione reale, un'azione di accertamento di un acquisto a titolo derivativo, in tal modo violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Il terzo motivo deve ritenersi assorbito in ragione dell'accoglimento dei motivi in precedenza esaminati. Col quinto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione degli eredi Violo, che erano stati sottoposti alla discussione delle parti con l'articolazione della prova testimoniale e che sono stati individuati in: 1) la prova di precise date di decorrenza del possesso ad usucapionem desumibile dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) l'attività di impianto sul fondo oggetto di causa dell'uliveto e del frutteto da parte di [OSCURATO:PERSONA]; 3) la chiusura mediante recinzione del fondo, espressiva dello jus excludendi alios di [OSCURATO:PERSONA]. Aggiungono i ricorrenti che tali elementi non sono stati scrutinati dalla Corte d'Appello di Roma, che ha testualmente statuito “risultando superfluo l'esame delle deposizioni testimoniali su circostanze non dirimenti”. La sentenza impugnata ha respinto la domanda di usucapione degli eredi Violo, ritenendo che la mera attività di coltivazione di un fondo non configuri un potere dominicale ed un possesso uti dominus, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, e non espressiva di per sé di un'attività idonea a realizzare un'esclusione di terzi dal godimento del bene, espressione tipica del diritto di proprietà (richiamando Cass.n.1796/2022), applicando lo stesso principio anche per l'installazione di piccoli manufatti destinati al ricovero di animali da cortile ed alla custodia di attrezzi agricoli. La sentenza impugnata ha poi affermato che può invece assumere valenza ai fini dell'usucapione la messa a dimora di piante, da valutare nel caso concreto, ma ha ritenuto che quanto alla messa a dimora dell'uliveto e del frutteto da parte di [OSCURATO:PERSONA] le testimonianze acquisite non avessero consentito di datare l'inizio di un possesso ultraventennale, ed ha ritenuto superfluo l'esame delle prove testimoniali su altre circostanze non dirimenti, tra le quali ha ricompreso implicitamente anche la recinzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del terreno oggetto del capitolo 3 della prova testimoniale. Deve quindi escludersi la deducibilità della violazione dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. per quanto concerne la decorrenza del possesso ad usucapionem secondo le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono prove e non fatti storici, e che sotto questo profilo sono state già valutate in relazione alle attività di messa a dimora dell'uliveto e del frutteto, e per quanto concerne tale ultima attività, della quale si é riconosciuta una collocazione temporale inidonea a fare maturare l'usucapione. Il motivo di ricorso é invece fondato e merita accoglimento per quanto concerne l'omessa considerazione della recinzione del fondo, che é stata implicitamente ritenuta circostanza non dirimente, pur essendo invece l'espressione prima della volontà del possessore di escludere i terzi dal godimento del fondo e di manifestare quindi il suo intento di comportarsi come proprietario, trascurando anche di valutare l'interazione di tale circostanza con le altre attività svolte sul fondo da [OSCURATO:PERSONA] (coltivazione, installazione di uliveto e frutteto, realizzazione di piccoli manufatti per tenervi attrezzi agricoli e prodotti). Per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (Cass.22.8.2023 n. 24991; Cass. n. 4931/2022; Cass. n. 1796/2022; Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 17376/2018; Cass. n. 18215/2013). A seguito dell'accoglimento di questo motivo, quindi, la Corte d'Appello di Roma dovrà procedere ad una nuova valutazione del materiale istruttorio, che ricomprenda anche primariamente la considerazione dell'attività di recinzione del fondo posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], e consideri il significato complessivo e non isolato delle attività da lui svolte sul fondo recintato. Col sesto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, circa la domanda subordinata degli eredi Violo, di indennizzo per le migliorie apportate al fondo oggetto di causa da [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi di rigetto della loro domanda riconvenzionale di usucapione e di accoglimento della domanda dei [OSCURATO:PERSONA] di rilascio del terreno rivendicato, avendo la Corte d'Appello di Roma omesso di pronunciarsi su tale domanda relativa alle migliorie, che era stata riproposta dagli eredi Violo in secondo grado ex art. 346 c.p.c.. Il sesto motivo deve ritenersi impropriamente assorbito per l'accoglimento del quinto motivo, in quanto l'esito della domanda di indennità per le migliorie apportate al fondo, ritualmente riproposta in secondo grado dagli eredi Violo ex art. 346 c.p.c. perché non esaminata nella sentenza di primo grado, che aveva accolto la loro domanda di usucapione, dipende dalla valutazione che la Corte d'Appello di Roma farà della domanda di usucapione del fondo. Per le spese del gi