CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che hanno chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 15 novembre 2017, il Tribunale di Livorno, all'esito di giudizio svolto con il rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione, oltre sanzioni accessorie, per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 2 dicembre 2009 (il Tribunale assolveva il Masi dall'imputazione di bancarotta preferenziale, configurata in favore degli istituti di credito che avevano concesso mutui alla società). Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato - quale co-amministratore fino al 30 maggio 2005, amministratore unico fino al 14 dicembre 2006 e poi liquidatore fino al 6 agosto 2009 - avrebbe distratto dal patrimonio della società sette immobili, dal valore complessivo di euro 1.300.000,00, benché gravati da mutui per un importo complessivo di euro 749.257,73, alienandoli (il 4 agosto 2008) alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." per un corrispettivo di euro 308.742,27, pagati con assegni di un terzo mai incassati. La sentenza oggi impugnata, pronunziata il 26 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Firenze, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo il Masi, limitatamente al reato di bancarotta documentale, con riduzione della pena detentiva, revoca dell'interdizione dai pubblici uffici e riduzione della durata delle sanzioni accessorie previste dalla legge fallimentare. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza, nella parte relativa alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Sostiene che la sentenza sarebbe palesemente contraddittoria poiché, da un lato, riconoscerebbe l'assoluta liceità (tanto da escludere il configurarsi di una bancarotta preferenziale nei confronti degli istituti di credito mutuanti, originariamente contestata) di una cessione che prevedeva l'accollo da parte dell'acquirente di mutui che costituivano la quasi totalità del valore di mercato dei beni, mentre, dall'altro, attribuirebbe a tale operazione un significato indiziario determinante a sostegno della tesi accusatoria, secondo la quale quella cessione sarebbe stata compiuta con finalità distrattive. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il difetto di motivazione per travisamento di prove, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Sostiene che la Corte di appello avrebbe travisato le prove, atteso che non risponderebbe alla realtà processuale che l'imputato non abbia smentito «che l'intero compendio valesse circa 1.300.000 euro ». Nell'atto di appello, evidenzia il ricorrente, era stato specificamente affrontato tale profilo, facendosi riferimento anche a quanto affermato sul punto dalla sentenza del Tribunale di Livorno, che aveva deciso sull'azione revocatoria proposta dalla curatela fallimentare. Altro travisamento avrebbe riguardato la presunta mancata giustificazione da parte del Masi del mancato incasso degli assegni. Anche tale profilo, invece, era stato specificamente affrontato con l'atto di appello, facendo riferimento alla consulenza tecnica della difesa. 2.3 Con un terzo motivo, deduce la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che, essendo l'interesse tutelato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale o distrattiva quello dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti - che coincide con il patrimonio dell'impresa - ed avendo la bancarotta fraudolenta patrimoniale la natura di reato di pericolo, integra un atto distrattivo qualunque condotta dell'amministratore che determini un depauperamento del patrimonio dell'impresa o che sia anche solo potenzialmente idonea a porre in pericolo, seppur concreto, le ragioni dei creditori. In applicazione di tale orientamento, questa Corte ha ritenuto sicuramente idonea ad integrare un'ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca, realizzata con il mero accollo cumulativo da parte dell'acquirente del mutuo concesso per l'acquisto degli stessi, senza la corresponsione di un effettivo corrispettivo; accollo che non libera il debitore (Sez. 5, n. 273032 del 05/03/2018, Esposito, Rv. 273032). Tanto premesso, va osservato che, nel caso di specie, sussiste un elemento dirimente ed assorbente che fa deporre per l'evidente natura distrattiva della cessione degli immobili posta in essere dalla società fallita senza un effettivo corrispettivo in denaro, ma sostanzialmente solo mediante accollo da parte dell'acquirente del mutuo concesso dalle banche creditrici ipotecarie (oltre ad assegni di un terzo mai incassati): è stato pattuito tra le parti un accollo c.d. cumulativo, senza liberazione della fallita. Ne è scaturita la conseguenza, ben evidenziata dalla Corte territoriale, che la vendita degli immobili ha determinato una "perdita secca", essendosi la società disfatta dei propri beni mantenendo, tuttavia, a suo carico l'intero relativo debito. In sostanza, la società fallita ha consapevolmente continuato ad esporsi alle richieste restitutorie provenienti dagli istituti di credito ipotecari senza avere neppure più i beni con cui farne fronte, così danneggiando in modo evidente gli altri creditori, costretti a doversi soddisfare su beni sociali - i residui, non oggetto di tali vendite - su cui gli istituti bancari potevano parimenti concorrere e vantare analoghe pretese. E' evidente quindi come tali atti dispositivi non abbiano costituito un atto "neutro" per i creditori non ipotecari, avendo concretamente messo in pericolo la garanzia patrimoniale degli altri creditori nei termini sopra illustrati. Deve essere, poi, evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è incompatibilità tra l'esclusione della bancarotta preferenziale in favore delle banche (originariamente contestata) e la ritenuta bancarotta distrattiva. L'intera operazione, invero, non era finalizzata a favorire le banche rispetto agli altri creditori, ma a sottrarre gli immobili almeno dall'azione esecutiva degli altri creditori, con uno svuotamento del patrimonio societario, attraverso la fuoriuscita degli immobili, alla quale non conseguiva alcuna effettiva contropartita per la fallita: gli assegni dati quale corrispettivo non sono stati mai incassati. La Corte di appello per dimostrare la perdita secca subita dalla società ha evidenziato anche che il presunto credito IVA, evocato nelle difese dell'imputato, ammonterebbe a soli 108.000 euro, e ne ha, comunque, ritenuto indimostrata l'esistenza. Infine, ha rilevato come l'accoglimento dell'azione revocatoria, esercitata in sede civile, confermava pienamente la reale natura dell'operazione in questione. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Alcun travisamento di prova vi è stato; tantomeno il travisamento di una prova decisiva. Invero le frasi contestate dal ricorrente, contenute nella sentenza impugnata, se lette nel contesto nel quale sono inserite, finiscono per assumere un significato più specifico di quello attribuitogli nel ricorso. Il ricorrente afferma che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non risponderebbe alla realtà processuale che l'imputato non abbia smentito «che l'intero compendio valesse circa 1.300.000 euro ». Ebbene, leggendo la sentenza, emerge con evidenza che tale frase viene utilizzata dalla Corte di appello non nel senso della mancanza di una dichiarazione di smentita di tale circostanza, ma in quello di una mancata prova contraria. Analoga considerazione deve essere fatta con riferimento alla mancata giustificazione da parte del Masi del mancato incasso degli assegni. Anche in tal caso, la Corte di appello utilizza la frase non nel senso che l'imputato e la sua difesa non abbiano contestato la circostanza, ma nel senso che le giustificazioni addotte non erano fondate. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Al riguardo, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata). Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces