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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 43521/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,co-k Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore deduce violazione degli artt. 34 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, e 121 cod. proc. pen., nonché omessa motivazione sul punto, lamentando che il Giudice a quo non ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto e non ha motivato sul punto - altresì reiterate con memoria difensiva sono manifestamente infondate.

Invero, la difesa risulta avere comunicato al Giudice di pace di Ravenna di non potere comparire in udienza, segnalandogli di nominare al suo assistito un difensore d'ufficio e articolando conclusioni scritte anche con riferimento all'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, ma il difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non si è riportato a tali conclusioni e non ha invocato la causa di esclusione della procedibilità.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,co-k Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore deduce violazione degli artt. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, e 121 cod. proc. pen., nonché omessa motivazione sul punto, lamentando che il Giudice a quo non ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto e non ha motivato sul punto - altresì reiterate con memoria difensiva sono manifestamente infondate. Invero, la difesa risulta avere comunicato al Giudice di pace di Ravenna di non potere comparire in udienza, segnalandogli di nominare al suo assistito un difensore d'ufficio e articolando conclusioni scritte anche con riferimento all'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, ma il difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non si è riportato a tali conclusioni e non ha invocato la causa di esclusione della procedibilità. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 43521/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris