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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42368/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] — ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella del Tribunale di Palmi - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, e dall'avere commesso il fatto su materiale destinato all'erogazione di energia elettrica, in regime di concessione, nonché con la recidiva di cui all'art. 99 co. 2 n. 1 cod. pen. ( art. 624 - 625 co. 1 nn. 2,7,7-bis cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il patrocinio del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione dolendosi, in particolare, della mancata dimostrazione del contributo concorsuale dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibilmente proposto, perché oltre a proporre doglianza attinenti alla ricostruzione in fatto, è reiterativo di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi con un'ampia motivazione, che ha dato conto degli elementi fattuali e logici che hanno condotto alla affermazione della responsabilità concorsuale del ricorrente, con un puntuale scrutinio anche anche dell'elemento soggettivo ( pg. 24 e ss. ).

La motivazione è fondata su solidi e oggettivi elementi probatori e coerente con condivisi orientamenti giurisprudenziali, peraltro specificamente richiamati nella sentenza impugnata, anche in punto di ravvisabilità della circostanza aggravante (cfr. pg . 26).

4. Con tale solida struttura argomentativa - che non denuncia manifeste illogicità - il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, e per la genericità estrinseca derivata dalla aspecificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710),Invero, è principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] — ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella del Tribunale di Palmi - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, e dall'avere commesso il fatto su materiale destinato all'erogazione di energia elettrica, in regime di concessione, nonché con la recidiva di cui all'art. 99 co. 2 n. 1 cod. pen. ( art. 624 - 625 co. 1 nn. 2,7,7-bis cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il patrocinio del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione dolendosi, in particolare, della mancata dimostrazione del contributo concorsuale dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibilmente proposto, perché oltre a proporre doglianza attinenti alla ricostruzione in fatto, è reiterativo di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi con un'ampia motivazione, che ha dato conto degli elementi fattuali e logici che hanno condotto alla affermazione della responsabilità concorsuale del ricorrente, con un puntuale scrutinio anche anche dell'elemento soggettivo ( pg. 24 e ss. ). La motivazione è fondata su solidi e oggettivi elementi probatori e coerente con condivisi orientamenti giurisprudenziali, peraltro specificamente richiamati nella sentenza impugnata, anche in punto di ravvisabilità della circostanza aggravante (cfr. pg . 26). 4. Con tale solida struttura argomentativa - che non denuncia manifeste illogicità - il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, e per la genericità estrinseca derivata dalla aspecificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710),Invero, è principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 42368/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris