Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:54
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]411/04 P
[OSCURATO:PERSONA] GmbH, già Mannesmannröhren-Werke GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Mercato dei tubi in acciaio senza saldatura — Processo equo — Elementi probatori di origine anonima — Ammenda — Cooperazione — Parità di trattamento»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Diritto ad un processo equo
2.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Errata valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo
da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51)
3.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Competenza della Corte
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
4.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04, titolo D, punto 2)
1. Il principio in forza del quale ogni persona ha diritto ad un processo equo è un principio generale di diritto comunitario.
Tale principio si ispira ai diritti fondamentali che fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario
dei quali la Corte garantisce l’osservanza ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle indicazioni
fornite in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nelle cause in materia di diritto comunitario della concorrenza, la prova testimoniale svolge solo un ruolo secondario, mentre
i documenti scritti vi svolgono un ruolo principale.
La produzione di prove nelle cause riguardanti il diritto comunitario della concorrenza è caratterizzata dal fatto che i documenti
esaminati contengono spesso segreti commerciali o altre informazioni che non possono essere divulgate o possono esserlo solo
nell’osservanza di notevoli limiti.
Nelle condizioni specifiche delle indagini della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti pratiche anticoncorrenziali, il principio secondo
il quale ogni persona ha diritto ad un processo equo non può essere interpretato nel senso che debbano essere automaticamente
esclusi come mezzi di prova i documenti contenenti elementi di prova a carico qualora talune informazioni debbano restare
riservate. Siffatta riservatezza può riguardare anche l’identità degli autori dei documenti e delle persone che li hanno fatti
pervenire alla [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 40-44)
2. In caso di ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio,
ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove
sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione
della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi
ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta al controllo della Corte,
salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale.
(v. punto 55)
3. Anche se la Corte, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, non può sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione
a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte
a talune imprese per una loro violazione del diritto comunitario, nondimeno, l’esercizio di siffatta competenza non può comportare,
in sede di determinazione dell’importo delle dette ammende, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte ad un
accordo o ad una pratica concordata in contrasto con l’art. 81, n. 1, CE.
Tuttavia, il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno del
motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, a pena di irricevibilità del motivo di cui trattasi.
(v. punti 68-69)
4. Nell’applicare la comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese occorre
distinguere tra, da un lato, l’espresso riconoscimento di un’infrazione e, d’altro lato, la mera mancanza di contestazione
di quest’ultima, che non contribuisce ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA] consistente nella scoperta e nella repressione
delle infrazioni alle regole comunitarie della concorrenza cosicché il diverso trattamento riservato a due imprese che hanno
partecipato alla stessa infrazione, ma di cui una ha effettuato il detto riconoscimento e l’altra no, non può costituire una
discriminazione.
(v. punto 71)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
25 gennaio 2007 (
*
)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Intesa – Mercato dei tubi in acciaio senza saldatura – Processo equo – Elementi probatori di origine anonima – Ammenda – Cooperazione – Parità di trattamento»
Nel procedimento C‑411/04 P,
avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della
Corte di giustizia, proposto il 23 settembre 2004,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
già Mannesmannröhren-Werke GmbH, con sede in Mülheim an der Ruhr (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer,
Rechtsanwälte,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. A. Whelan e dalla sig.ra H. Gading, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. H.‑J. Freund, Rechtsanwalt,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann e M. Ilešič (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 dicembre 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH, già Mannesmannröhren-Werke GmbH e, in precedenza, Mannesmannröhren-Werke
AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle
Comunità europee 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2223; in prosieguo: la «sentenza
impugnata»), nella parte in cui tale sentenza ha respinto il suo ricorso proposto contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8
dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE (Caso IV/E‑1/35.860‑B – Tubi di acciaio
senza saldatura) (GU 2003, L 140, pag. 1, in prosieguo: la «decisione controversa»).
La decisione controversa
L’intesa
2
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha inviato la decisione controversa a otto imprese produttrici di tubi di acciaio senza
saldatura. Fra tali imprese figurano quattro società europee (in prosieguo: i «produttori comunitari»): la [OSCURATO:PERSONA], la
[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la Corus UK Ltd (già [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «Corus») e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»). Le altre quattro destinatarie della decisione impugnata sono società giapponesi (in prosieguo:
i «produttori giapponesi»): la NKK [OSCURATO:PERSONA]., la [OSCURATO:PERSONA]., la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
3
I tubi in acciaio senza saldatura sono utilizzati dall’industria petrolifera e del gas e si suddividono in due grandi categorie
di prodotti.
4
La prima di tali categorie è quella dei tubi per il sondaggio, comunemente denominati «[OSCURATO:PERSONA]» ovvero «OCTG».
Essi possono essere venduti senza filettatura («tubi lisci») o filettati. La filettatura è un’operazione volta a consentire
il raccordo dei tubi OCTG. Essa può essere realizzata secondo i parametri fissati dall’[OSCURATO:PERSONA] (API),
e i tubi filettati secondo tale metodo sono denominati «tubi OCTG standard», oppure realizzata con tecniche particolari, solitamente
brevettate. In quest’ultimo caso si parla di filettatura o, eventualmente, di «giunti di prima qualità» ovvero «premium»,
e i tubi così filettati sono denominati «tubi OCTG premium».
5
Alla seconda categoria appartengono i tubi per il trasporto di petrolio e di gas («linepipe»), tra i quali rientrano, da un
lato, i tubi fabbricati secondo norme standard e, d’altro lato, quelli fabbricati su misura nell’ambito di progetti specifici
(in prosieguo: i «linepipe “project”»).
6
Nel novembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] decideva di avviare un’indagine sull’esistenza di pratiche anticoncorrenziali riguardanti
tali prodotti. Nel dicembre dello stesso anno essa effettuava ispezioni presso diverse imprese, tra le quali la [OSCURATO:PERSONA]. Tra
il settembre 1996 e il dicembre 1997 la [OSCURATO:PERSONA] effettuava ulteriori accertamenti presso la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la
[OSCURATO:PERSONA]. Nel corso di un’ispezione presso la [OSCURATO:PERSONA] effettuata il 17 settembre 1996, il presidente della [OSCURATO:PERSONA]
& Gas, sig. [OSCURATO:PERSONA], rilasciava talune dichiarazioni (in prosieguo: le «dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]»). Nel corso di un’ispezione
presso la [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nell’aprile 1997, il dirigente di tale impresa, sig. [OSCURATO:PERSONA], rilasciava, del pari, talune dichiarazioni
(in prosieguo: le «dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]»).
7
[OSCURATO:PERSONA] inviava inoltre a diverse imprese una richiesta di informazioni, ex art. 11 del regolamento del Consiglio 6
febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE e 82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204). Poiché la
[OSCURATO:SOCIETA] aveva rifiutato di fornire alcune delle informazioni richieste, le veniva inviata la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6
ottobre 1997, C(97) 3036, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 17 del Consiglio.
[OSCURATO:PERSONA] presentava un ricorso di annullamento contro tale decisione, ricorso che veniva dichiarato manifestamente irricevibile
con ordinanza del Tribunale 24 giugno 1998, causa T‑596/97, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2383). Anche la [OSCURATO:PERSONA]
si rifiutava di fornire talune informazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante l’adozione nei suoi confronti della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 15 maggio 1998, C(98) 1204, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento
n. 17 del Consiglio (in prosieguo: la «decisione 15 maggio 1998»), la [OSCURATO:PERSONA] perseverava in tale rifiuto. Essa presentava
un ricorso dinanzi al Tribunale contro tale decisione. Con sentenza 20 febbraio 2001, causa T‑112/98, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑729), il Tribunale parzialmente annullava la detta decisione e respingeva il ricorso quanto al resto.
8
Tenuto conto delle dichiarazioni dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di altri elementi probatori, nella decisione controversa
la [OSCURATO:PERSONA] constatava che le otto imprese destinatarie di tale decisione avevano concluso un accordo che prevedeva, in
particolare, la reciproca protezione dei loro mercati nazionali. In base all’accordo, ogni impresa si impegnava a non vendere
tubi OCTG standard e linepipe «project» nel mercato nazionale di un’altra parte aderente all’accordo.
9
L’accordo sarebbe stato concluso nell’ambito di riunioni tra i produttori comunitari e quelli giapponesi, conosciute con il
nome di «club Europa-Giappone».
10
Il principio della protezione dei mercati nazionali era denominato «regole di base dell’accordo» («fundamentals»). [OSCURATO:PERSONA]
rilevava che i «fundamentals» erano stati effettivamente osservati e che pertanto l’accordo aveva sortito effetti anticoncorrenziali
sul mercato comune.
11
L’accordo nel suo complesso sarebbe stato costituito da tre parti: la prima rappresentata dai «fundamentals» per la protezione
dei mercati nazionali, menzionati supra, i quali integrano l’infrazione constatata all’art. 1 della decisione controversa;
la seconda parte consistente nella fissazione dei prezzi per le gare d’appalto e di prezzi minimi per i «mercati speciali»
(«special markets»), e la terza parte consistente nella ripartizione degli altri mercati mondiali, eccetto quelli del Canada
e degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, mediante apposite chiavi di ripartizione («sharing keys»).
12
Quanto all’esistenza dei «fundamentals», la [OSCURATO:PERSONA] si fondava su una serie di indizi documentali elencati ai punti 62‑67
della motivazione della decisione impugnata, nonché sulla tabella di cui al punto 68 di quest’ultima. Dalla detta tabella
risulterebbe che la quota del produttore nazionale nelle forniture effettuate dalle destinatarie della decisione controversa
in Giappone e nel mercato interno di ciascuno dei quattro produttori comunitari è molto elevata. [OSCURATO:PERSONA] ne deduce
che, nel complesso, i mercati nazionali erano effettivamente rispettati dalle parti dell’accordo.
13
Il 5 novembre 1993 i membri del club Europa‑Giappone si sarebbero incontrati a Tokyo, per tentare di raggiungere un nuovo
accordo di ripartizione dei mercati con i produttori dell’America latina. Il contenuto dell’accordo stipulato in tale occasione
comparirebbe in un documento consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] il 12 novembre 1997 da un informatore estraneo al procedimento, che
contiene in particolare una chiave di ripartizione (in prosieguo: il documento «Sharing key»).
La durata dell’intesa
14
A partire dal 1977 il club Europa-Giappone si sarebbe riunito, al ritmo di circa due volte l’anno, fino al 1994.
15
[OSCURATO:PERSONA] riteneva tuttavia che si dovesse prendere in considerazione il 1990 quale momento iniziale dell’intesa ai fini
della fissazione dell’importo delle ammende, in quanto tra il 1977 e il 1990 erano stati conclusi tra la Comunità europea
e il Giappone accordi di autolimitazione delle esportazioni. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’infrazione è terminata nel 1995.
Le ammende
16
Ai fini della fissazione dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] qualificava l’infrazione come molto grave, giacché l’accordo
aveva ad oggetto la protezione dei mercati nazionali e pregiudicava il buon funzionamento del mercato interno. Essa tuttavia
rilevava che le vendite di tubi in acciaio senza saldatura effettuate dalle imprese destinatarie della decisione controversa
nei quattro [OSCURATO:PERSONA] membri interessati ammontavano a soli 73 milioni circa di euro all’anno.
17
Alla luce di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] fissava l’ammontare dell’ammenda, in base alla gravità dell’infrazione, in 10 milioni
di euro per ognuna delle otto imprese. Queste ultime sono tutte imprese di grandi dimensioni, sicché la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto
di non dover differenziare, a tale titolo, gli importi stabiliti.
18
Ritenendo che si trattasse di un’infrazione di durata media, per fissare l’importo di base dell’ammenda irrogata a ciascuna
impresa di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] applicava una maggiorazione del 10% della somma stabilita in funzione della gravità
per ogni anno di partecipazione all’intesa. Tuttavia, considerato che il settore dei tubi in acciaio versava da lungo tempo
in uno stato di crisi e che tale situazione si era deteriorata a partire dal 1991, la [OSCURATO:PERSONA] riduceva i detti importi
di base del 10% in considerazione delle circostanze attenuanti.
19
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] applicava una riduzione pari al 40% dell’importo dell’ammenda irrogata alla [OSCURATO:PERSONA] e una riduzione
pari al 20% dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi del punto D 2 della sua comunicazione sulla non imposizione
o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla
cooperazione»), in considerazione del fatto che queste due imprese avevano collaborato con la [OSCURATO:PERSONA] nella fase del procedimento
amministrativo.
Il dispositivo della decisione controversa
20
Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della decisione controversa, le otto imprese destinatarie della stessa «hanno violato le disposizioni
dell’articolo 81, paragrafo 1, (…) CE, partecipando (...) ad un accordo che prevedeva fra l’altro la protezione dei rispettivi
mercati nazionali dei tubi OCTG (…) standard e linepipe project senza saldatura».
21
Ai termini dell’art. 1, n. 2, della decisione impugnata l’infrazione è durata dal 1990 al 1995 per le società [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]. e NKK [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla Corus si indica che
l’infrazione è durata dal 1990 al febbraio 1994.
22
Le altre disposizioni rilevanti della decisione impugnata sono formulate nei termini seguenti:
«
Articolo 2
1. [[OSCURATO:PERSONA]], [OSCURATO:PERSONA] (…), [Corus] e [OSCURATO:SOCIETA] (…) hanno violato le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, (...) CE,
concludendo, nell’ambito dell’infrazione di cui all’articolo 1, contratti risultanti in una ripartizione delle forniture di
tubi OCTG lisci a [Corus] ([OSCURATO:PERSONA] SA a partire dal 1994).
2. Per [Corus] l’infrazione è durata dal 24 luglio 1991 al febbraio 1994. [OSCURATO:PERSONA] (…) è durata dal 24 luglio 1991 al 30
marzo 1999. [OSCURATO:PERSONA] (…) è durata dal 4 dicembre 1991 al 30 marzo 1999. Per [[OSCURATO:PERSONA]] è durata dal 9 agosto 1993 al
24 aprile 1997.
(…)
Articolo 4
A motivo dell’infrazione constatata all’articolo 1, alle imprese ivi elencate sono irrogate le seguenti ammende:
1. [[OSCURATO:PERSONA]] 13 500 000 EUR
2. [OSCURATO:PERSONA] (…) 8 100 000 EUR
3. [Corus] 12 600 000 EUR
4. [OSCURATO:SOCIETA] (…) 10 800 000 EUR
5. [OSCURATO:PERSONA] (…) 13 500 000 EUR
6. [OSCURATO:PERSONA] (…) 13 500 000 EUR
7. [OSCURATO:PERSONA] (…) 13 500 000 EUR
8. NKK (…) 13 500 000 EUR».
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
23
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, sette delle otto imprese sanzionate dalla decisione
controversa, tra le quali la [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorsi diretti tutti all’annullamento, totale o parziale, di tale
decisione e, in subordine, all’annullamento dell’ammenda che era stata inflitta loro oppure alla riduzione dell’importo di
quest’ultima.
24
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha:
– annullato l’art. 1, n. 2, della decisione controversa nella parte in cui accertava in capo alla [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza dell’infrazione
sanzionata da tale disposizione anteriormente al 1º gennaio 1991;
– fissato in EUR 12 600 000 l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA];
– respinto il ricorso quanto al resto;
– condannato ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.
Procedimento dinanzi alla Corte
25
Nel suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso proposto contro la decisione controversa;
– annullare la decisione controversa;
– in subordine, ridurre l’ammenda fissata all’art. 4 della decisione controversa e gli interessi di mora fissati all’art. 5
di quest’ultima;
– in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale per un nuovo giudizio dello stesso sulla base della decisione della
Corte;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
26
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.
Sul ricorso dinanzi alla Corte
27
[OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di annullamento della sentenza impugnata, vertenti rispettivamente su una violazione del diritto
ad un processo equo, su un’errata applicazione dell’art. 81 CE all’art. 2 della decisione controversa e su una violazione
del principio della parità di trattamento.
Sul primo motivo, vertente su una violazione del principio del diritto ad un processo equo
Argomenti delle parti
28
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha a torto considerato che il documento «Sharing key», menzionato al punto 13 della presente
sentenza e sul quale la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la decisione controversa, in particolare i punti 85 e 86 della motivazione
di quest’ultima, fosse ammissibile quale elemento probatorio a carico.
29
Il Tribunale avrebbe violato, in tal modo, il diritto ad un processo equo. Infatti, giacché tale documento sarebbe stato trasmesso
alla [OSCURATO:PERSONA] da un terzo ignoto alla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non avrebbe potuto verificarne l’autenticità e non avrebbe
potuto difendersi utilmente.
30
Inoltre, dal momento che tale terzo ha dichiarato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ottenuto il documento «Sharing key» da un agente
commerciale di una delle imprese interessate, senza identificarlo, neppure la [OSCURATO:PERSONA] conosceva l’identità della persona
all’origine del documento.
31
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], risulta dalla giurisprudenza che un elemento probatorio non è utilizzabile laddove non ne sia stato
rivelato l’autore. Il Tribunale non avrebbe interpretato correttamente tale giurisprudenza, secondo la quale, nella valutazione
degli elementi di prova, si deve verificare l’origine di questi ultimi. A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] fa rilevare che non
è escluso che terzi trasmettano alla [OSCURATO:PERSONA] elementi probatori falsificati per nuocere ad un’impresa per ragioni personali
o commerciali. Di conseguenza, l’impresa interessata deve potersi pronunciare sulla credibilità dell’informatore.
32
[OSCURATO:PERSONA] ricorda anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardante il diritto ad un processo
equo, che è sancito all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Secondo tale giurisprudenza, il convenuto dovrebbe avere la possibilità
di contestare non solo l’autenticità di dichiarazioni anonime, ma anche la credibilità della persona protetta dall’anonimato.
Inoltre, tale giurisprudenza confermerebbe che, seppure l’uso di dichiarazioni anonime è ammissibile nel corso della fase
di indagine di un procedimento, tali dichiarazioni non possono essere utilizzate quali elementi probatori a carico della parte
incriminata.
33
La ricorrente invoca del pari gli artt. 46 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza
il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1, in prosieguo: la «Carta»), che corrispondono all’art. 6 della CEDU e garantiscono il
diritto ad un processo equo. Essa sottolinea che, ai sensi del suo art. 52, n. 3, la Carta deve essere interpretata dagli
organi giurisdizionali in modo da garantire un livello di protezione non inferiore a quello offerto dalla CEDU.
34
[OSCURATO:PERSONA] considera, inoltre, che l’utilizzo di un elemento probatorio di origine anonima sia incompatibile con il principio
dello Stato di diritto, quale sancito all’art. 6, n. 1, UE. Qualora, infatti, non si possa verificare che tale elemento probatorio
sia stato effettivamente trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] da un terzo, sussiste un rischio di manipolazione e di arbitrio.
35
A parere della [OSCURATO:PERSONA], tale motivo è irricevibile in quanto la ricorrente fa valere per la prima volta una violazione
della CEDU, mentre dinanzi al Tribunale aveva dedotto, in modo generico, una violazione dei diritti della difesa. Inoltre,
la [OSCURATO:PERSONA] non può imputare alla [OSCURATO:PERSONA] una violazione della Carta, poiché quest’ultima è stata proclamata solo il
7 dicembre 2000, mentre la decisione controversa è datata 8 dicembre 1999.
36
In ogni caso la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo citata dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe pertinente nella
fattispecie, in quanto riguarda l’impiego di deposizioni anonime nell’ambito di un procedimento penale, mentre la presente
controversia riguarda un procedimento diretto all’irrogazione di un’ammenda nell’ambito del diritto della concorrenza.
37
[OSCURATO:PERSONA] sostiene poi che una violazione dei diritti della difesa potrebbe essere pertinente solo nel caso in cui il
Tribunale poteva valutare elementi probatori che gli sono stati sottoposti in base ad informazioni sulle quali la difesa non
ha potuto pronunciarsi. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto pronunciarsi sugli argomenti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei
punti 121 e 122 della motivazione della decisione controversa riguardo all’autenticità del documento di cui trattasi. Inoltre,
l’anonimato dell’autore di tale documento e del terzo che l’ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe impedito alla ricorrente
di verificare la plausibilità e la pertinenza del contenuto del detto documento.
38
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il Tribunale ha riconosciuto al documento di cui trattasi solo un’affidabilità limitata, proprio
perché il contesto della sua redazione era, in larga misura, ignoto. Se il Tribunale ha nondimeno riconosciuto un certo valore
probatorio a tale documento, ciò è dovuto al fatto che quest’ultimo conteneva informazioni particolari che concordavano con
le informazioni contenute in altri documenti.
39
[OSCURATO:PERSONA] sostiene infine che, quand’anche non fosse stata abilitata ad utilizzare il detto documento come prova a carico,
tale circostanza non avrebbe modificato in alcun modo la constatazione delle infrazioni di cui agli artt. 1 e 2 della decisione
controversa. Infatti, lo stralcio di taluni documenti utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] in violazione dei diritti della difesa
avrebbe rilevanza solo nel caso in cui le censure formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] potessero essere provate solo con riferimento
a tali documenti, il che non avviene nella fattispecie.
Giudizio della Corte
40
La Corte ha riconosciuto il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto ad un processo
equo (sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 21; 11 gennaio 2000,
cause riunite C‑174/98 P e C‑189/98 P, [OSCURATO:PERSONA] e Van der Wal/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1, punto 17, e 2 maggio 2006, causa
C‑341/04, Eurofood [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3813, punto 65).
41
Essa ha anche dichiarato che tale principio si ispira ai diritti fondamentali che fanno parte integrante dei principi generali
del diritto comunitario dei quali la Corte garantisce l’osservanza ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli
[OSCURATO:PERSONA] membri e alle indicazioni fornite in particolare dalla CEDU (sentenza Eurofood [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 65).
42
Nondimeno, come fa valere giustamente la [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo citata dalla
ricorrente non è determinante nella fattispecie. Come ha rilevato l’avvocato generale nei paragrafi 54-56 delle sue conclusioni,
infatti, tale giurisprudenza riguarda specificamente la prova testimoniale nei procedimenti penali, mentre la presente controversia
riguarda un documento scritto nell’ambito di un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE. Orbene, nelle cause in materia
di diritto comunitario della concorrenza, la prova testimoniale svolge solo un ruolo secondario, mentre i documenti scritti
vi svolgono un ruolo principale.
43
Come ha rilevato anche l’avvocato generale nei paragrafi 57‑60 delle sue conclusioni, la produzione di prove nelle cause riguardanti
il diritto comunitario della concorrenza è caratterizzata dal fatto che i documenti esaminati contengono spesso segreti commerciali
o altre informazioni che non possono essere divulgate o possono esserlo solo nell’osservanza di notevoli limiti.
44
Nelle condizioni specifiche delle indagini della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti pratiche anticoncorrenziali, il principio secondo
il quale ogni persona ha diritto ad un processo equo non può essere interpretato nel senso che debbano essere automaticamente
esclusi come mezzi di prova i documenti contenenti elementi di prova a carico qualora talune informazioni debbano restare
riservate. Siffatta riservatezza può riguardare anche l’identità degli autori dei documenti e delle persone che li hanno fatti
pervenire alla [OSCURATO:PERSONA].
45
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha giustamente dichiarato che:
«84 (...) per quanto riguarda la ricevibilità del documento «Sharing key» quale prova dell’infrazione di cui all’art. 1 della
decisione impugnata, (...) il principio che prevale in diritto comunitario è quello della libertà di forma dei mezzi probatori
e (...) l’unico criterio pertinente per la valutazione delle prove prodotte risiede nella loro credibilità (...). Inoltre,
può essere necessario che la [OSCURATO:PERSONA] tuteli l’anonimato dei suoi informatori (...) e tale circostanza non può essere sufficiente
per obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a non utilizzare una prova in suo possesso.
85 Di conseguenza, se gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] possono essere pertinenti per valutare l’affidabilità e, pertanto, il valore
probatorio del documento «Sharing key», quest’ultimo non va considerato una prova irricevibile che occorre dichiarare inutilizzabile».
46
Dalla sentenza impugnata risulta, inoltre, che il Tribunale, nel valutare la credibilità del documento «Sharing key», ha preso
in considerazione l’origine anonima di quest’ultimo. Esso ha infatti statuito, al punto 86 della sentenza impugnata, che «poiché
la [OSCURATO:PERSONA] trae dai suoi argomenti relativi alla ricevibilità di tale documento una censura vertente sull’affidabilità
dello stesso, è giocoforza rilevare che tale affidabilità è necessariamente ridotta dal fatto che le circostanze delle sua
redazione sono in larga parte sconosciute e che le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo non possono essere verificate».
47
Per di più, il Tribunale ha riconosciuto che un elemento di prova d’origine anonima, quale il documento «Sharing key», non
può da solo comprovare l’esistenza di un’infrazione al diritto comunitario della concorrenza. Nel punto 87 della sentenza
impugnata esso ha dichiarato, infatti, che unicamente «laddove il documento “Sharing key” contiene informazioni specifiche
che corrispondono a quelle contenute in altri documenti, in particolare nelle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare
che tali elementi si possono rafforzare reciprocamente». Già nei punti 81 e 82 di tale sentenza, il Tribunale aveva sottolineato
che il documento «Sharing key» faceva parte di un complesso di elementi probatori e che aveva solo un’importanza accessoria.
Tale valutazione compare anche al punto 94 della stessa sentenza, nel quale il Tribunale conclude che il detto documento conserva
un valore probatorio unicamente «per rafforzare, nell’ambito di un insieme di indizi concordanti accolto dalla [OSCURATO:PERSONA],
alcune delle informazioni essenziali riportate nelle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]».
48
In considerazione dei limiti posti dal Tribunale all’efficacia probatoria del documento «Sharing key», si deve concludere
che non è stato commesso alcun errore di diritto nell’analisi dell’ammissibilità e dell’utilità di tale documento quale elemento
probatorio.
49
E’ inoltre pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] è stata in condizione di pronunciarsi sul documento «Sharing key» e di formulare i propri
argomenti contro il valore probatorio di tale documento, in considerazione dell’origine anonima di quest’ultimo.
50
Tenuto conto di tutto quel che precede, il primo motivo deve essere respinto senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione
se, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto valere dinanzi al Tribunale il diritto ad un processo equo, e neppure su quella
se la [OSCURATO:PERSONA] potesse, nella presente causa, invocare la Carta, che è stata proclamata successivamente all’adozione della
decisione controversa.
Sul secondo motivo, vertente su un’applicazione errata dell’art. 81 CE all’art. 2 della decisione controversa
Argomenti delle parti
51
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha a torto confermato la sussistenza della violazione del diritto della concorrenza di
cui all’art. 2 della decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che, concludendo un contratto di fornitura
con la Corus nel 1993, la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso un accordo orizzontale con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] o instaurato una
pratica concordata con tali imprese. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza
dell’esistenza del contratto di fornitura concluso tra la Corus e la [OSCURATO:PERSONA], nonché di quello concluso tra la Corus e la
[OSCURATO:SOCIETA], e del piano globale che si asserisce messo in atto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale avrebbe confermato tale produzione
della prova errata e incompleta da parte della [OSCURATO:PERSONA].
52
Il Tribunale avrebbe, inoltre, commesso un errore non tenendo conto del fatto che i contratti di fornitura di cui trattasi
non sono stati conclusi contemporaneamente, considerando che la durata relativamente lunga di questi ultimi dimostrasse l’esistenza
di un accordo orizzontale e giudicando che non fosse applicabile nella fattispecie alcuna esenzione.
53
A proposito di quest’ultimo punto, la ricorrente fa rilevare che il Tribunale ha erroneamente respinto i suoi argomenti relativi
all’applicabilità, con riferimento ai rapporti verticali tra la Corus e la [OSCURATO:PERSONA], del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA]
22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi
verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21). Il Tribunale avrebbe, inoltre, mancato di tener conto del regolamento
(CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 1983, n. 1983, relativo all’applicazione dell’articolo [81, n. 3, CE] a categorie di accordi
di distribuzione esclusiva (GU L 173, pag. 1), nonché del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 1983, n. 1984, relativo
all’applicazione dell’articolo [81, n. 3, CE] a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5), e di respingere,
su tale base, l’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE al contratto tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Corus.
54
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo sia irricevibile in quanto verte sulla valutazione dei fatti. Peraltro, quand’anche
esso fosse ricevibile e fondato, potrebbe condurre all’annullamento della sentenza impugnata e della decisione controversa
solo nella parte in cui riguarda l’art. 2 della decisione di cui trattasi.
Giudizio della Corte
55
Occorre ricordare che, in caso di ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la Corte non è competente ad accertare i fatti
né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti,
una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in
materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore
da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (sentenza 28 maggio 1998, causa C‑7/95 P, Deere/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3111,
punto 22). Questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte,
salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale (sentenze 2 marzo 1994, causa C‑53/92 P,
Hilti/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑667, punto 42, e 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P,
C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 49).
56
Si deve necessariamente constatare che, con il suo esame della sussistenza dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione
controversa, il Tribunale ha determinato elementi di fatto il cui controllo è sottratto alla competenza della Corte nell’ambito
di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale. Di conseguenza, non essendo stati rilevati uno snaturamento degli elementi
probatori, un’inesattezza materiale o un’inosservanza delle norme in materia di onere e produzione della prova, va dichiarato
irricevibile l’argomento della ricorrente vertente sulle questioni se, da un lato, essa avesse concluso un accordo orizzontale
o instaurato una pratica concordata con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], e, d’altro lato, se essa fosse a conoscenza dei contratti
conclusi tra queste altre imprese o di un piano globale messo in atto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò vale anche con riferimento all’argomento
secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto valutare in modo diverso talune circostanze di fatto, quali la durata dei contratti
in questione e il fatto che questi ultimi non erano stati conclusi contemporaneamente.
57
Per quanto riguarda i regolamenti nn. 1983/83 e 1984/83, si deve necessariamente constatare che essi sono stati fatti valere
per la prima volta nella fase del ricorso dinanzi alla Corte. La censura basata su tali regolamenti è quindi irricevibile.
58
Nei limiti in cui la ricorrente invoca il regolamento n. 2790/1999, è sufficiente constatare che il Tribunale ha giustamente
statuito, al punto 171 della sentenza impugnata, che «tale regolamento non può essere applicato direttamente nel caso di specie,
dato che la decisione [controversa] è stata adottata l’8 dicembre 1999 e che l’art. 2 della stessa riguarda, per quanto concerne
la [OSCURATO:PERSONA], un periodo compreso fra il 1993 e il 1997, vale a dire un periodo precedente all’entrata in vigore delle disposizioni
pertinenti del regolamento n. 2790/1999, avvenuta il 1° giugno 2000» Al punto 172 della stessa sentenza, il Tribunale ha aggiunto,
del pari a giusto titolo, che «poiché il detto regolamento potrebbe comunque essere rilevante a titolo indicativo nel caso
di specie, in quanto costituisce una presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 1999 in merito alla natura poco pregiudizievole
per la concorrenza degli accordi verticali, occorre rilevare che tale regolamento applica l’art. 81, n. 3, CE. Orbene, dall’art. 4
del regolamento n. 17 risulta che gli accordi tra imprese possono beneficiare di un’esenzione individuale in funzione di tale
disposizione solo se sono notificati alla [OSCURATO:PERSONA] a tal fine, il che non si è verificato nel caso di specie».
59
Da tutto quel che precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente
infondato.
Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento
Argomenti delle parti
60
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento non avendole accordato una riduzione
dell’ammenda in base alla comunicazione sulla cooperazione.
61
In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, con le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], essa ha contribuito all’accertamento dei fatti
e che non ha contestato quelli accertati nella comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] fa anche osservare che la [OSCURATO:PERSONA]
ha ottenuto una riduzione pari al 40% dell’importo dell’ammenda a titolo della cooperazione poiché, con le dichiarazioni del
sig. [OSCURATO:PERSONA], essa aveva contribuito all’accertamento dei fatti e che la [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto una riduzione pari al 20%, in
quanto non aveva contestato i fatti. La circostanza che alla [OSCURATO:PERSONA] non sia stata accordata una riduzione costituirebbe
quindi una disparità di trattamento.
62
La ricorrente contesta del pari la valutazione del Tribunale sulla portata del suo ricorso diretto contro la decisione 15 maggio
1998, menzionato al punto 7 della presente sentenza.
63
Essa considera, anzitutto, che le motivazioni della sentenza impugnata relative a tale ricorso esulino dalla presente controversia.
64
Il Tribunale avrebbe, inoltre, tratto errate conseguenze dalla conclusione della controversia relativa alla decisione 15 maggio
1998. A tal proposito, la ricorrente fa rilevare di aver accettato di desistere dal suo ricorso contro la sentenza pronunciata
dal Tribunale in quella causa solo dopo aver raggiunto un compromesso con la [OSCURATO:PERSONA] in base al quale quest’ultima rinunciava
alla sua domanda di informazioni.
65
[OSCURATO:PERSONA] ricorda ancora che il suo ricorso rivolto contro la decisione 15 maggio 1998 è stato dichiarato parzialmente
fondato. Essa fa infine osservare che, contrariamente a quanto ha fatto il Tribunale nel punto 310 della sentenza impugnata,
non può esserle addebitato il fatto di aver tenuto fermo il proprio rifiuto di fornire le informazioni richieste.
66
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il presente motivo attenga alla valutazione dei fatti e sia quindi irricevibile. A tal proposito,
essa sottolinea che la ricorrente non sostiene che il Tribunale abbia snaturato fatti o elementi probatori nel constatare,
al punto 309 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che la sua cooperazione avesse effettivamente
agevolato il compito della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’accertare e reprimere le infrazioni.
67
Quanto al merito, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il Tribunale ha a giusto titolo constatato, nei punti 302 e 305 della sentenza
impugnata, che le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] non erano equiparabili a quelle fornite dalla [OSCURATO:PERSONA],
e che, al contrario della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva espressamente indicato di non contestare i fatti.
Giudizio della Corte
68
Occorre ricordare che, anche se la Corte, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, non può sostituire, per motivi di equità,
la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, sull’ammontare
delle ammende inflitte a talune imprese per una loro violazione del diritto comunitario, nondimeno, l’esercizio di siffatta
competenza non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle dette ammende, una discriminazione tra le imprese
che hanno preso parte ad un accordo o ad una pratica concordata in contrasto con l’art. 81, n. 1, CE (sentenze 16 novembre
2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9991, punti 96 e 97, e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P,
C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 617).
69
Tuttavia, il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli argomenti di diritto dedotti a specifico
sostegno del motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, a pena di irricevibilità del motivo
di cui trattasi (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 618).
70
Si deve necessariamente constatare che, nei limiti in cui la ricorrente contesta la valutazione del Tribunale, formulata nel
punto 301 della sentenza impugnata, per le ragioni esposte nei punti 297‑300 di quest’ultima, secondo la quale «l’utilità
della dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] si basa esclusivamente sul fatto che lo stesso rafforza, entro certi limiti, quelle del
sig. [OSCURATO:PERSONA] già a disposizione della [OSCURATO:PERSONA], e (...), di conseguenza, la detta dichiarazione non ha agevolato il compito
della [OSCURATO:PERSONA] in maniera significativa e, pertanto, sufficiente per giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda
inflitta a titolo della cooperazione», il suo è un argomento attinente ai fatti e va quindi dichiarato irricevibile. Non compete
quindi alla Corte nell’ambito del presente ricorso sindacare la valutazione fatta dal Tribunale al punto 302 della sentenza
impugnata, secondo la quale «le informazioni fornite alla [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] prima dell’invio della [comunicazione
degli addebiti] non sono paragonabili a quelle fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]» e che «[i]n ogni caso, le dette informazioni non sono
sufficienti a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a titolo della comunicazione sulla cooperazione».
71
Per quanto riguarda, poi, il confronto con la cooperazione della [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale ha dichiarato, ai punti 303-305 della
sentenza impugnata, che «per beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della mancata contestazione dei
fatti, conformemente al punto D 2 della comunicazione sulla cooperazione, un’impresa deve esplicitamente informare la [OSCURATO:PERSONA]
che non intende contestare i fatti materiali, dopo essere venuta a conoscenza della comunicazione degli addebiti». Tale valutazione
del Tribunale è conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale occorre distinguere tra, da un lato, l’espresso
riconoscimento di un’infrazione e, d’altro lato, la mera mancanza di contestazione di quest’ultima, che non contribuisce ad
agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA] consistente nella scoperta e nella repressione delle infrazioni alle regole comunitarie
della concorrenza (sentenza 14 luglio 2005, cause riunite C‑65/02 P e C‑73/02 P, ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6773,
punto 58). In mancanza di un siffatto espresso riconoscimento da parte della ricorrente deve pertanto essere dichiarato infondato
l’argomento di quest’ultima vertente su una discriminazione rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA].
72
Per quanto riguarda il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata ai sensi dell’art. 11,
n. 5, del regolamento n. 17, il Tribunale ha giudicato, ai punti 310 e 311 della sentenza impugnata, che pur se «[l]’iniziativa
della [OSCURATO:PERSONA] diretta a contestare la legittimità della decisione 15 maggio 1998 era, in tutta evidenza, perfettamente
legittima e non si può affermare che essa costituisca una mancata cooperazione», resta pur sempre il fatto che il suo ricorso
a tale proposito è stato ampiamente respinto dalla citata sentenza 20 febbraio 2001, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA], in
quanto «la maggior parte dei dati che la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di fornire era stata richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] legittimamente».
73
Alla luce di tutto ciò, il Tribunale ha potuto concludere a giusto titolo, nel punto 312 della sentenza impugnata, che «a
causa del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai disposto di un numero rilevante di dati di cui
aveva legalmente richiesto la produzione nella fase del procedimento amministrativo» e che pertanto «non si può ritenere che
il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nella fase del procedimento amministrativo, valutato complessivamente, costituisca un comportamento
di cooperazione effettiva nel caso di specie». Tale conclusione, inoltre, non è inficiata dal fatto che il ricorso inizialmente
proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la citata sentenza 20 febbraio 2001, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA], sia stato cancellato
dal ruolo in quanto le parti avevano raggiunto un compromesso.
74
Da tutto quel che precede risulta che anche il terzo motivo deve essere respinto.
75
Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] può essere accolto, il suo ricorso dev’essere respinto.
Sulle spese
76
A norma dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle
spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi
dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la
[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.