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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 1971

Cassazione n. 12165/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1971 [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/06/1981 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della medesima per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. ed il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, in considerazione dell'ampia disamina rassegnata al riguardo (cfr. p. 6, penultimo capoverso); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1971 [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/06/1981 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della medesima per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. ed il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, in considerazione dell'ampia disamina rassegnata al riguardo (cfr. p. 6, penultimo capoverso); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12165/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris