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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38152/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 2Z/0412021 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bologna dichiarava l'inammissibilità della istanza di riesame presentata nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'atto di impugnazione non era stato sottoscritto digitalmente dal difensore, come previsto dall'art. 24, comma 6 -sexies, lett. a),

I. n. 176 del 2020.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e carenza di motivazione.

Il Tribunale ha dichiarato la mancanza di validità della firma digitale in modo incomprensibile ed erroneo, posto che l'atto di impugnazione era stato sottoscritto digitalmente dal difensore secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui all'art. 24, comma 4,

I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico. 2.

Il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha introdotto per il periodo di emergenza per la andemia Covid-19 talune misure per il deposito telematico degli atti del procedimento V penale.

In iarticolare all'art. 24 per gli atti di impugnazione si stabilisce tra le varie prescrizioni che l'atto in forma di documento informatico sia "sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati", con la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale (comma 6 -bis); e che l'impugnazione e' inammissibile "quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalnnente dal difensore" (comma 6 -sexies).

Ebbene, il Tribunale ha rilevato che la sottoscrizione digitale della richiesta di riesame presentata via PEC dal difensore il 22 arile 2021 non era valida e dagli atti effettivamente risulta l'attestazione in pari data del funzionario della Cancelleria del Tribunale di Bologna che l'atto di impugnazione non conteneva una valida firma digitale, come documentato dal sistema software in dotazione dell'Ufficio (dal report: "file non firmato").

A fronte di tale situazione di fatto e di una motivazione che dava atto della causa di inammissibilità rilevata, il ricorrente si è limitato a contestare genericamente l'attestazione di cancelleria e l'esito del sistema di verifica informatica in dotazione all'Ufficio giudiziario, semplicemente allegando la copia cartacea del file trasmesso e interrogandosi sui motivi della ritenuta inammissibilità della firma.3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 2Z/0412021 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bologna dichiarava l'inammissibilità della istanza di riesame presentata nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'atto di impugnazione non era stato sottoscritto digitalmente dal difensore, come previsto dall'art. 24, comma 6 -sexies, lett. a), I. n. 176 del 2020. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e carenza di motivazione. Il Tribunale ha dichiarato la mancanza di validità della firma digitale in modo incomprensibile ed erroneo, posto che l'atto di impugnazione era stato sottoscritto digitalmente dal difensore secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui all'art. 24, comma 4, I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico. 2. Il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha introdotto per il periodo di emergenza per la andemia Covid-19 talune misure per il deposito telematico degli atti del procedimento V penale. In iarticolare all'art. 24 per gli atti di impugnazione si stabilisce tra le varie prescrizioni che l'atto in forma di documento informatico sia "sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati", con la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale (comma 6 -bis); e che l'impugnazione e' inammissibile "quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalnnente dal difensore" (comma 6 -sexies). Ebbene, il Tribunale ha rilevato che la sottoscrizione digitale della richiesta di riesame presentata via PEC dal difensore il 22 arile 2021 non era valida e dagli atti effettivamente risulta l'attestazione in pari data del funzionario della Cancelleria del Tribunale di Bologna che l'atto di impugnazione non conteneva una valida firma digitale, come documentato dal sistema software in dotazione dell'Ufficio (dal report: "file non firmato"). A fronte di tale situazione di fatto e di una motivazione che dava atto della causa di inammissibilità rilevata, il ricorrente si è limitato a contestare genericamente l'attestazione di cancelleria e l'esito del sistema di verifica informatica in dotazione all'Ufficio giudiziario, semplicemente allegando la copia cartacea del file trasmesso e interrogandosi sui motivi della ritenuta inammissibilità della firma.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.