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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 16316/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32471/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZAdi CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 325/2019 depositata il24/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 04 / 04 / 2007, [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia il Patronato I.N.C.A (odierno resistente) al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 149.500,00 a titolo di risarcimento dei danni asseritam ente sofferti a causa della condotta inadempiente, negligente e imperita posta in essere dal Patronato, che lo indusse ad aderire alla proposta di risoluzione consensualedel rapporto di lavoro da parte della Cassa di Risparmio, in base ad un errato conteg gio consegnatogli dagli operatori di quest’ultimo.

2. Costituitosi in giudizio, il Patronato INCA eccepì il difetto di legittimazione passiva e contestò l ’ infondatezza della domanda attorea,sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto della domanda.

3. La causa venne istruita mediante prova testimoniale e CTU contabile.

4. Con sentenza n. 2641/2016 del 23/11/2016 il Tribunale di Perugia accertòla responsabilità del Patronato INCA ex art. 2049 cod. civ. e locondannò al risarcimento del danno per aver indotto il Bandini ad aderire alla proposta della Cassa di Risparmio, istituto del quale il Bandiniera dipendente, per la risoluzione consensuale del rapporto dilavoro, su incentivo all ’ esodo con accesso al Fondo di solidarietà peril sostegno al reddito dei dip endenti delle imprese del Credito.

5. Avverso detta sentenza il Patronato INCA propose appello chiedendonela riforma integrale.

6. Con sentenza n. 325/2019 del 25/04/2019, oggetto di ricorso, la Corted’appello accolse il gravame , riformò la sentenza impugnata e condannòil Bandini al pagamento delle spese del giudizio.

7. Avverso la predetta [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidatoa tre motivi, cui INCA resiste con controricorso.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 bis 1 cod.proc. civ.

9. Le parti hanno depositato memoria.

R [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. , “ Violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 4 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 e dell ’ art. 1325 n. 4 c.c. in relazioneall’art. 360, I° comma, n. 3 c.p.c. ” .

Il ricorrente censura la decisione della Corte d ’ a ppello laddove ha ribaltato il decisum del Tribunalecirca l ’ effettiva esistenza di un mandato (seppur verbale) trail ricorrente e il patronato resistente.

Espone al riguardo che dalle risultanze probatorie emergerebbe la sussistenza di tutti i presupposti,in fatto e in diritto, per confermare l ’ esistenza, tra ess o ricorrente e Inca, di una relazione qualificata, persistente e prolungata nel tempo, produttiva di obblighi di protezione informativa,la cui violazione è assimilabile alla violazione di obblighi difonte contrattuale.

Nellospecifico, in virtù di tale relazione qualificata, che trova la propriafonte nel “ contatto sociale ” sopra menzionato, il Bandini, al fine di valutare l ’ opportunità di risolvere volontariamente il proprio rapportodi lavoro con la Cassa di Risparmio e, conseguentemente, di accedere a l trattamento pensionistico, si era affidato alla competenza,alla professionalità e correttezza di INCA .

Il patronato, nel confermargli il possesso di tutti i requisiti per accedere al prepensionamentoe nell ’ eseguire i conteggi necessari a determinare l’importodella pensione mensile che il Bandini avrebbe percepito di conseguenza, avrebbe inciso in modo determinante sulla decisione delBandini di risolvere il rapporto di lavoro e di andare in pensione, esclusivamente sulla base dei conteggi fornitigli da ll ’ INCA , poi rivelatisiinveritieri.

In conseguenza delle erronee informazioni fornitegli dai dipendenti di Inca, il Bandini, una volta aderito alla proposta di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, si vide liquidare una sommadi molto inferiore rispetto quella che gli era stata indi cata dal patronato,con asserita perdita economica di rilevante entità.

Ilricorrente censura la decisione della Corte territoriale laddove questa ha ritenuto l ’ esistenza di un mandato meramente verbale, mentre le norme che regolano l ’ attività dell ’ ente prevedrebbero esclusivamente il conferimento di uno specifico mandato con rappresentanzaredatto per iscritto, nel quale dovrebbe essere altresì specificatol’oggetto della pratica.

Sul punto specifico il ricorrente osserva che l ’ art. 4 del D.M. 193/2008 prevede che : “ il mandato rilasciato all ’ istituto di patronato, agli effetti della tutela in sede amministrativa, è trasmesso,a cura di istituto stesso, all ’ amministrazione competente alla definizione della prestazione richiesta.

Il mandato, firmato d al mandante e dall ’ operatore autorizzato dall ’ istituto di patronato a riceverlodeve contenere: a) l ’ espressa indicazione del mandatario; b) la data e l ’ oggetto del mandato; c) l ’ indicazione della sede dell’istitutodi patronato delegata a trattare la prat ica; d) le esplicite dichiarazionisulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196 (… ) ” .

Dalla richiamata disposizione normativa la Corte territoriale ha tratto il proprio convincimento sulla necessità di un mandato in formascritta, quale esclusiva modalità di conferimento dell ’ incarico all’istituto di patronato.

A detta del ricorrente tale ricostruzione è erronea, violando sia l ’ articolo sopra riportato che l ’ articolo 1325 cod.c iv . , relativo alla libertà delle forme contrattuali.

Ciò in quanto dallalettera dell ’ art. 4 del D.M. 193/2008 si evincerebbe che la forma scrittaè prevista solo come una delle forme – in linea generale quella ordinariae più diffusa – di conferimento dell ’ in carico al patronato, nullaindicando la norma quanto alla sua necessità ovvero alla sua rilevanzaai fini della validità del mandato stesso.

Richiamandosi al principio per cui le norme secondo cui determinati contratti devono essere posti in essere con un a forma particolaresono di stretta interpretazione (per cui la forma libera è la regola , mentre la forma vincolata e l ’ eccezione), il ricorrente ribadisceche il rapporto instauratosi con il patronato, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, integra un “rapportodi fatto ” o un “ mandato tacito ” , il che sarebbe confermato dallacircostanza che l ’ Inca ha accettato l ’ incarico da lui fornitogli, in tal modo dimostrando per comportamenti concludenti di avere le competenze, gli strumenti , il mandato e comunque tutto quanto necessarioper rispondere al quesito sottoposto dal proprio assistito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

“ Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2043 c.c. in relazione all ’ art. 360, I comma, n. 3c.p.c., e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ’ art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c .” .

A detta del ricorre nte, la Corte d ’ a ppello ha negato la configurabilità della responsabilità ex art. 2043 cod. civ. stante la non sussistenza di un generale ed autonomo diritto all’esatta informazione, pur in considerazione delle funzioni e del ruolo del P atronato, nonché per avere la Corte qualificato le informazioni dei dipendenti del Patronato quali mere informazioni privateo “consigli” .

Ilricorrente censura in particolare la porzione della motivazione dellasentenza in cui si legge: “ Nel nostro ordin amento è escluso che possa configurarsi, ai fini della responsabilità da danno ingiusto ex art. 2043 c.c., l ’ esistenza di un generale e autonomo diritto all’informazionee in particolare, all ’ informazione esatta e comunque, considerate le funzioni e la nat ura del patronato e le leggi che ne regolanol’attività, non si può ritenere che mere informazioni private, fornite a mo ’ di consiglio dai dipendenti del patronato in epoca di molto successiva, rispetto alla domanda di pensione, potessero condizionare una scelta volontaria del Bandini, che doveva essere benconsapevole del fatto che soltanto dall ’ ente previdenziale poteva ottenerei corretti conteggi, relativi alla sua posizione pensionistica ” .

Ribadito che il diritto/dovere all ’ informazione esatta configura uno degli obblighi protettivi in cui si articola il contenuto dell’obbligazione nascente da contatto sociale, in via subordinata il ricorrente assume che la responsabilità del P atronato troverebbe comunquela propria origine nel legittimo affidam ento da lui riposto sul percepimento di un trattamento pensionistico nella maggior misura erroneamente quantificata dall ’ Inca.

Aggiunge che, a prescinderedalla qualificazione giuridica del titolo di responsabilità, l’Inca è chiamato a rispondere del fatto dei propri dipendenti e ausiliari ai sensi dell ’ art. 1228 cod. civ. ovvero dell ’ art. 2049 cod. civ., sussistendo in entrambi i casi tutti gli elementi costitutivi dell’imputabilitàrichiesti dalla legge.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in rela zione all ’ art. 360, 1°co., n. 5, cod. proc. civ. , “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360 1 comma, n. 5, c.p.c., anche in violazione e/o falsaapplicazione dell ’ art. 116 del c.p.c. ” , la mentando che la Corte di Appello ha travisato il contenuto del documento n. 5 di parte attrice (odierno ricorrente, n.d.r.) prodotto in primo grado, stravolgendoneil contenuto nonché errando quanto all ’ autore dell o stesso.

Nella sentenza di secondo grado, in merito a detto documento si leggeche “la difesa dell’ appellato ha prodotto in atti documento dal quale si ricava che il 22/15/2005 dinanzi al Giorgi, rappresentante sindacale dell’organizzazione F.l.S.A.C.-C.G.I.L., fu sottoscritta da parte dell’appellante una dichiarazione, nella quale si legge che il sindacalista accompagnò il Giorgi presso la sede di Città di Castello del Patronato l.N.C.A. una prima volta nel 2003, in epoca anteriore alla risoluzione del rapporto di lavoro, per la verifica dei requisiti pensionistici e una seconda volta, nel giugno 2004 e dopo la risoluzione del rapporto, per il conteggio del trattamento di pensione” (così a p. 4, ultimo §, della sentenza).

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha frainteso completamente il senso, la natura, e anche l’autore del documento.

L’appellante, infatti, non sottoscrisse alcuna dichiarazione, dato che la dichiarazione di cui al doc. 5 fu sottoscritta dal Giorgi.

Per cui, a detta del ricorrente, da tale errore emergerebbe la superficialità con cui è stato trattato dal Giudice di secondo grado uno dei documenti più importanti, forse il più importante, del processo.

In conseguenza del travisamento dei suddetti fatti storici, e comunque del loro inesatto inquadramento e della loro non corretta valutazione, in merito ai quali le parti hanno discusso e sui quali la Corte territoriale ha fondato la propria sentenza, a detta del ricorrente la sentenza gravata risulterebbe emessa in palese violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.

4. Sul primo motivo di ricorso .

La corte territoriale, falsamente applicando l’art. 4 del D.M. n. 193/2008, ha erroneamente ritenuto che le norme che regolano l’attività dell’ente prevedrebbero esclusivamente il conferimento di uno specifico mandato per rappresentanza redatto per iscritto.Dalla lettera dell’art. 4 del D.M. n. 193/2008 si evince che la disposizione in esame si limita a prevedere quella scritta come una delle forme – in linea gene rale quella ordinaria e più diffusa – di conferimento dell ’ incarico all’istituto di patronato, nulla indicando quanto alla sua necessità ovvero alla sua rilevanza ai fini della validità del mandato stesso.

Piuttosto, la forma del mandato di cui all’art. 4 del D.M. n. 193/2008 sottende una ratio protezionistica nei confronti del mandante, essendo predisposta a garanzia e tutela della posizione dell’interessato, quale beneficiario delle prestazioni previdenziali. 4.1 Ciò trova ulteriore riscontro nello stesso Statuto I.N.C.A., il quale nulla dispone in merito alla necessità che il Patronato debba ricevere un mandato scritto per l’esercizio delle funzioni e delle attività di informazione, assistenza, tutela, patrocinio e consulenza nel campo della sicurezza sociale, cui è preposto dalla legge. 4.2 La mancata espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali rende operante, nel caso di specie, il generale principio di diritto di libertà delle forme di cui all’art. 1324, n. 4, cod.civ ., sicché è sufficiente che tra l ’ istituto e l ’ assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il Patronato sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in favore dell’interessato.

La sentenza gravata ha pertanto erroneamente sussunto la fattispecie in esame entro una non sostenibile previsione di forma scritta necessaria, senza tenere in debita considerazione il rapporto contrattuale di fatto instauratosi tra il Patronato e il ricorrente.

5. Sul secondo motivo di ricorso .

Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. (ex art. 360, 1° co. , n.3 , cod. proc. civ.) e omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360, 1° co., n. 5,cod. proc. civ.).

Esclusa qualsiasi norma che imponga la forma scritta ad substantiam, le circostanze dell’accesso del Bandini all’INCA e dei suoi contatti con il dipendente Giorgi risultano incontestate e di per sé sole idonee a fondare la circostanza dell’affidamento di un incarico. 5.1 Per giurisprudenza di legittimità “ Nell ’ ipotesi in cui un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato, comunichi ad un proprio assicurato un’informazione erronea in ordine all’avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia, pur non essendo applicabile l’art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale pone a carico dell’INPS l’obbligo di comunicare agli assicurati l’entità dei contributi versati, merita nondimeno tutela, ai sensi dell’art. 1175 cod. civ., l’affidamento dell’assicurato, essendo altresì gli organi degli enti previdenziali privati, per l’attività di amministrazione e di gestione svolta, in possesso di dati e di conoscenze, che comportano la titolarità di poteri e di connessi doveri, anche di comunicazione, da esercitare con diligenza.

Ne consegue che grava sull’ente previdenziale l’obbligo di risarcire il danno derivato dall ’ erronea comunicazione e dalla conseguente decisione dell’assicurato di cancellarsi dall’albo professionale” (così Cass, sez. lav., sent. 01/03/2012, n. 3195). 5.2 A tale stregua, non risulta corretta la motivazione dell a sentenza gravata secondo la quale, “pur non potendosi linea di principio negare tutela alle informazioni inesatte nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (che però generalmente viene inquadrata nella tutela dell’affidamento del contraente e viene ravvisata, giurisprudenza, soltanto in contesti che riguardano le informazioni commerciali), non vi sono elementi a conforto della tesi del primo giudice, secondo il quale potrebbe essere ipotizzata una responsabilità indiretta del patronato per il fatto di propri dipendenti” (così a p. 5, ultimo §, della sentenza). 5.3 La doglianza del ricorrente può essere complessivamente intesa e così riferirsi appunto alla falsa applicazione della norma che disciplina la fattispecie (sebbene venga invocato l’art. 2043 cod. civ., anziché la norma sul contratto d’opera, concluso a forma libera): ed è pertanto fondata. 5.4.Una volta ricostruito un rapporto professionale a forma libera, era infatti onere dell’obbligato professionista quello di provare l’esattezza del proprio adempimento (cioè l’erogazione di una informativa compiuta o corretta in relazione al quadro di elementi somministratogli dal cliente lavoratore), sia quanto a nesso causale (che andava verificato senza la considerazione della prima lettera, del 2003, visto che effettivamente le determinazioni in base ad essa erano state superate per gli eventi sopravvenuti).

6. Sul terzo motivo di ricorso .

L a circostanza relativa al lamentato fraintendimento della Corte territoriale circa il senso, la natura e l’autore del documento prodotto numero cinque in giudizio di primo grado (il cui contenuto è riportato alle pp. 57-58 del ricorso) non è assunta come determinante della decisione gravata , questa dipendendo dal fatto che occorreva la ricongiunzione dei precedenti contributi assicurativi e che non vi è prova che tanto sia stato richiesto.

In ogni caso, il motivo in esame è assorbito dall’accoglimento dei primi due, dovendo riesaminare la corte territoriale il materiale probatorio una volta verificata l’instaurazione di un rapporto professionale a forma libera tra le parti e correttamente ricostruire il nesso causale tra lo svolgimento di questo e la determinazione finale quanto al proprio futuro professionale, non rilevando, con ogni evidenza, quella precedente in relazione alla lettera del 2003, poiché superata dagli eventi sopravvenuti.

7. P er la fondatezza, nei sensi di cui sopra, dei primi due

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32471/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZAdi CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 325/2019 depositata il24/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 04 / 04 / 2007, [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia il Patronato I.N.C.A (odierno resistente) al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 149.500,00 a titolo di risarcimento dei danni asseritam ente sofferti a causa della condotta inadempiente, negligente e imperita posta in essere dal Patronato, che lo indusse ad aderire alla proposta di risoluzione consensualedel rapporto di lavoro da parte della Cassa di Risparmio, in base ad un errato conteg gio consegnatogli dagli operatori di quest’ultimo. 2. Costituitosi in giudizio, il Patronato INCA eccepì il difetto di legittimazione passiva e contestò l ’ infondatezza della domanda attorea,sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto della domanda. 3. La causa venne istruita mediante prova testimoniale e CTU contabile. 4. Con sentenza n. 2641/2016 del 23/11/2016 il Tribunale di Perugia accertòla responsabilità del Patronato INCA ex art. 2049 cod. civ. e locondannò al risarcimento del danno per aver indotto il Bandini ad aderire alla proposta della Cassa di Risparmio, istituto del quale il Bandiniera dipendente, per la risoluzione consensuale del rapporto dilavoro, su incentivo all ’ esodo con accesso al Fondo di solidarietà peril sostegno al reddito dei dip endenti delle imprese del Credito. 5. Avverso detta sentenza il Patronato INCA propose appello chiedendonela riforma integrale. 6. Con sentenza n. 325/2019 del 25/04/2019, oggetto di ricorso, la Corted’appello accolse il gravame , riformò la sentenza impugnata e condannòil Bandini al pagamento delle spese del giudizio. 7. Avverso la predetta [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidatoa tre motivi, cui INCA resiste con controricorso. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 bis 1 cod.proc. civ. 9. Le parti hanno depositato memoria. R [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. , “ Violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 4 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 e dell ’ art. 1325 n. 4 c.c. in relazioneall’art. 360, I° comma, n. 3 c.p.c. ” . Il ricorrente censura la decisione della Corte d ’ a ppello laddove ha ribaltato il decisum del Tribunalecirca l ’ effettiva esistenza di un mandato (seppur verbale) trail ricorrente e il patronato resistente. Espone al riguardo che dalle risultanze probatorie emergerebbe la sussistenza di tutti i presupposti,in fatto e in diritto, per confermare l ’ esistenza, tra ess o ricorrente e Inca, di una relazione qualificata, persistente e prolungata nel tempo, produttiva di obblighi di protezione informativa,la cui violazione è assimilabile alla violazione di obblighi difonte contrattuale. Nellospecifico, in virtù di tale relazione qualificata, che trova la propriafonte nel “ contatto sociale ” sopra menzionato, il Bandini, al fine di valutare l ’ opportunità di risolvere volontariamente il proprio rapportodi lavoro con la Cassa di Risparmio e, conseguentemente, di accedere a l trattamento pensionistico, si era affidato alla competenza,alla professionalità e correttezza di INCA . Il patronato, nel confermargli il possesso di tutti i requisiti per accedere al prepensionamentoe nell ’ eseguire i conteggi necessari a determinare l’importodella pensione mensile che il Bandini avrebbe percepito di conseguenza, avrebbe inciso in modo determinante sulla decisione delBandini di risolvere il rapporto di lavoro e di andare in pensione, esclusivamente sulla base dei conteggi fornitigli da ll ’ INCA , poi rivelatisiinveritieri. In conseguenza delle erronee informazioni fornitegli dai dipendenti di Inca, il Bandini, una volta aderito alla proposta di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, si vide liquidare una sommadi molto inferiore rispetto quella che gli era stata indi cata dal patronato,con asserita perdita economica di rilevante entità. Ilricorrente censura la decisione della Corte territoriale laddove questa ha ritenuto l ’ esistenza di un mandato meramente verbale, mentre le norme che regolano l ’ attività dell ’ ente prevedrebbero esclusivamente il conferimento di uno specifico mandato con rappresentanzaredatto per iscritto, nel quale dovrebbe essere altresì specificatol’oggetto della pratica. Sul punto specifico il ricorrente osserva che l ’ art. 4 del D.M. 193/2008 prevede che : “ il mandato rilasciato all ’ istituto di patronato, agli effetti della tutela in sede amministrativa, è trasmesso,a cura di istituto stesso, all ’ amministrazione competente alla definizione della prestazione richiesta. Il mandato, firmato d al mandante e dall ’ operatore autorizzato dall ’ istituto di patronato a riceverlodeve contenere: a) l ’ espressa indicazione del mandatario; b) la data e l ’ oggetto del mandato; c) l ’ indicazione della sede dell’istitutodi patronato delegata a trattare la prat ica; d) le esplicite dichiarazionisulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196 (… ) ” . Dalla richiamata disposizione normativa la Corte territoriale ha tratto il proprio convincimento sulla necessità di un mandato in formascritta, quale esclusiva modalità di conferimento dell ’ incarico all’istituto di patronato. A detta del ricorrente tale ricostruzione è erronea, violando sia l ’ articolo sopra riportato che l ’ articolo 1325 cod.c iv . , relativo alla libertà delle forme contrattuali. Ciò in quanto dallalettera dell ’ art. 4 del D.M. 193/2008 si evincerebbe che la forma scrittaè prevista solo come una delle forme – in linea generale quella ordinariae più diffusa – di conferimento dell ’ in carico al patronato, nullaindicando la norma quanto alla sua necessità ovvero alla sua rilevanzaai fini della validità del mandato stesso. Richiamandosi al principio per cui le norme secondo cui determinati contratti devono essere posti in essere con un a forma particolaresono di stretta interpretazione (per cui la forma libera è la regola , mentre la forma vincolata e l ’ eccezione), il ricorrente ribadisceche il rapporto instauratosi con il patronato, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, integra un “rapportodi fatto ” o un “ mandato tacito ” , il che sarebbe confermato dallacircostanza che l ’ Inca ha accettato l ’ incarico da lui fornitogli, in tal modo dimostrando per comportamenti concludenti di avere le competenze, gli strumenti , il mandato e comunque tutto quanto necessarioper rispondere al quesito sottoposto dal proprio assistito. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ. “ Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2043 c.c. in relazione all ’ art. 360, I comma, n. 3c.p.c., e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ’ art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c .” . A detta del ricorre nte, la Corte d ’ a ppello ha negato la configurabilità della responsabilità ex art. 2043 cod. civ. stante la non sussistenza di un generale ed autonomo diritto all’esatta informazione, pur in considerazione delle funzioni e del ruolo del P atronato, nonché per avere la Corte qualificato le informazioni dei dipendenti del Patronato quali mere informazioni privateo “consigli” . Ilricorrente censura in particolare la porzione della motivazione dellasentenza in cui si legge: “ Nel nostro ordin amento è escluso che possa configurarsi, ai fini della responsabilità da danno ingiusto ex art. 2043 c.c., l ’ esistenza di un generale e autonomo diritto all’informazionee in particolare, all ’ informazione esatta e comunque, considerate le funzioni e la nat ura del patronato e le leggi che ne regolanol’attività, non si può ritenere che mere informazioni private, fornite a mo ’ di consiglio dai dipendenti del patronato in epoca di molto successiva, rispetto alla domanda di pensione, potessero condizionare una scelta volontaria del Bandini, che doveva essere benconsapevole del fatto che soltanto dall ’ ente previdenziale poteva ottenerei corretti conteggi, relativi alla sua posizione pensionistica ” . Ribadito che il diritto/dovere all ’ informazione esatta configura uno degli obblighi protettivi in cui si articola il contenuto dell’obbligazione nascente da contatto sociale, in via subordinata il ricorrente assume che la responsabilità del P atronato troverebbe comunquela propria origine nel legittimo affidam ento da lui riposto sul percepimento di un trattamento pensionistico nella maggior misura erroneamente quantificata dall ’ Inca. Aggiunge che, a prescinderedalla qualificazione giuridica del titolo di responsabilità, l’Inca è chiamato a rispondere del fatto dei propri dipendenti e ausiliari ai sensi dell ’ art. 1228 cod. civ. ovvero dell ’ art. 2049 cod. civ., sussistendo in entrambi i casi tutti gli elementi costitutivi dell’imputabilitàrichiesti dalla legge. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in rela zione all ’ art. 360, 1°co., n. 5, cod. proc. civ. , “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360 1 comma, n. 5, c.p.c., anche in violazione e/o falsaapplicazione dell ’ art. 116 del c.p.c. ” , la mentando che la Corte di Appello ha travisato il contenuto del documento n. 5 di parte attrice (odierno ricorrente, n.d.r.) prodotto in primo grado, stravolgendoneil contenuto nonché errando quanto all ’ autore dell o stesso. Nella sentenza di secondo grado, in merito a detto documento si leggeche “la difesa dell’ appellato ha prodotto in atti documento dal quale si ricava che il 22/15/2005 dinanzi al Giorgi, rappresentante sindacale dell’organizzazione F.l.S.A.C.-C.G.I.L., fu sottoscritta da parte dell’appellante una dichiarazione, nella quale si legge che il sindacalista accompagnò il Giorgi presso la sede di Città di Castello del Patronato l.N.C.A. una prima volta nel 2003, in epoca anteriore alla risoluzione del rapporto di lavoro, per la verifica dei requisiti pensionistici e una seconda volta, nel giugno 2004 e dopo la risoluzione del rapporto, per il conteggio del trattamento di pensione” (così a p. 4, ultimo §, della sentenza). Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha frainteso completamente il senso, la natura, e anche l’autore del documento. L’appellante, infatti, non sottoscrisse alcuna dichiarazione, dato che la dichiarazione di cui al doc. 5 fu sottoscritta dal Giorgi. Per cui, a detta del ricorrente, da tale errore emergerebbe la superficialità con cui è stato trattato dal Giudice di secondo grado uno dei documenti più importanti, forse il più importante, del processo. In conseguenza del travisamento dei suddetti fatti storici, e comunque del loro inesatto inquadramento e della loro non corretta valutazione, in merito ai quali le parti hanno discusso e sui quali la Corte territoriale ha fondato la propria sentenza, a detta del ricorrente la sentenza gravata risulterebbe emessa in palese violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. 4. Sul primo motivo di ricorso . La corte territoriale, falsamente applicando l’art. 4 del D.M. n. 193/2008, ha erroneamente ritenuto che le norme che regolano l’attività dell’ente prevedrebbero esclusivamente il conferimento di uno specifico mandato per rappresentanza redatto per iscritto.Dalla lettera dell’art. 4 del D.M. n. 193/2008 si evince che la disposizione in esame si limita a prevedere quella scritta come una delle forme – in linea gene rale quella ordinaria e più diffusa – di conferimento dell ’ incarico all’istituto di patronato, nulla indicando quanto alla sua necessità ovvero alla sua rilevanza ai fini della validità del mandato stesso. Piuttosto, la forma del mandato di cui all’art. 4 del D.M. n. 193/2008 sottende una ratio protezionistica nei confronti del mandante, essendo predisposta a garanzia e tutela della posizione dell’interessato, quale beneficiario delle prestazioni previdenziali. 4.1 Ciò trova ulteriore riscontro nello stesso Statuto I.N.C.A., il quale nulla dispone in merito alla necessità che il Patronato debba ricevere un mandato scritto per l’esercizio delle funzioni e delle attività di informazione, assistenza, tutela, patrocinio e consulenza nel campo della sicurezza sociale, cui è preposto dalla legge. 4.2 La mancata espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali rende operante, nel caso di specie, il generale principio di diritto di libertà delle forme di cui all’art. 1324, n. 4, cod.civ ., sicché è sufficiente che tra l ’ istituto e l ’ assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il Patronato sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in favore dell’interessato. La sentenza gravata ha pertanto erroneamente sussunto la fattispecie in esame entro una non sostenibile previsione di forma scritta necessaria, senza tenere in debita considerazione il rapporto contrattuale di fatto instauratosi tra il Patronato e il ricorrente. 5. Sul secondo motivo di ricorso . Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. (ex art. 360, 1° co. , n.3 , cod. proc. civ.) e omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360, 1° co., n. 5,cod. proc. civ.). Esclusa qualsiasi norma che imponga la forma scritta ad substantiam, le circostanze dell’accesso del Bandini all’INCA e dei suoi contatti con il dipendente Giorgi risultano incontestate e di per sé sole idonee a fondare la circostanza dell’affidamento di un incarico. 5.1 Per giurisprudenza di legittimità “ Nell ’ ipotesi in cui un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato, comunichi ad un proprio assicurato un’informazione erronea in ordine all’avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia, pur non essendo applicabile l’art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale pone a carico dell’INPS l’obbligo di comunicare agli assicurati l’entità dei contributi versati, merita nondimeno tutela, ai sensi dell’art. 1175 cod. civ., l’affidamento dell’assicurato, essendo altresì gli organi degli enti previdenziali privati, per l’attività di amministrazione e di gestione svolta, in possesso di dati e di conoscenze, che comportano la titolarità di poteri e di connessi doveri, anche di comunicazione, da esercitare con diligenza. Ne consegue che grava sull’ente previdenziale l’obbligo di risarcire il danno derivato dall ’ erronea comunicazione e dalla conseguente decisione dell’assicurato di cancellarsi dall’albo professionale” (così Cass, sez. lav., sent. 01/03/2012, n. 3195). 5.2 A tale stregua, non risulta corretta la motivazione dell a sentenza gravata secondo la quale, “pur non potendosi linea di principio negare tutela alle informazioni inesatte nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (che però generalmente viene inquadrata nella tutela dell’affidamento del contraente e viene ravvisata, giurisprudenza, soltanto in contesti che riguardano le informazioni commerciali), non vi sono elementi a conforto della tesi del primo giudice, secondo il quale potrebbe essere ipotizzata una responsabilità indiretta del patronato per il fatto di propri dipendenti” (così a p. 5, ultimo §, della sentenza). 5.3 La doglianza del ricorrente può essere complessivamente intesa e così riferirsi appunto alla falsa applicazione della norma che disciplina la fattispecie (sebbene venga invocato l’art. 2043 cod. civ., anziché la norma sul contratto d’opera, concluso a forma libera): ed è pertanto fondata. 5.4.Una volta ricostruito un rapporto professionale a forma libera, era infatti onere dell’obbligato professionista quello di provare l’esattezza del proprio adempimento (cioè l’erogazione di una informativa compiuta o corretta in relazione al quadro di elementi somministratogli dal cliente lavoratore), sia quanto a nesso causale (che andava verificato senza la considerazione della prima lettera, del 2003, visto che effettivamente le determinazioni in base ad essa erano state superate per gli eventi sopravvenuti). 6. Sul terzo motivo di ricorso . L a circostanza relativa al lamentato fraintendimento della Corte territoriale circa il senso, la natura e l’autore del documento prodotto numero cinque in giudizio di primo grado (il cui contenuto è riportato alle pp. 57-58 del ricorso) non è assunta come determinante della decisione gravata , questa dipendendo dal fatto che occorreva la ricongiunzione dei precedenti contributi assicurativi e che non vi è prova che tanto sia stato richiesto. In ogni caso, il motivo in esame è assorbito dall’accoglimento dei primi due, dovendo riesaminare la corte territoriale il materiale probatorio una volta verificata l’instaurazione di un rapporto professionale a forma libera tra le parti e correttamente ricostruire il nesso causale tra lo svolgimento di questo e la determinazione finale quanto al proprio futuro professionale, non rilevando, con ogni evidenza, quella precedente in relazione alla lettera del 2003, poiché superata dagli eventi sopravvenuti. 7. P er la fondatezza, nei sensi di cui sopra, dei primi due
Sentenza Cassazione n. 16316/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris