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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 ottobre 1974

Cassazione n. 41607/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/06/2025 del GIP TRIBUNALEdi [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento dell’11 giugno 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’istanza di colloqui ordinari e telefonici presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Trapani.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, eccependo la nullità per difetto assoluto di motivazione.

In particolare, il giudice adito ha richiamato, a supporto della decisione, il parere contrario del pubblico ministero al quale ha attribuito significato decisivo ai fini del rigetto, avendo motivato la decisione solo «stante il parere del p.m.».

Poiché nella materia in questione, il parere del pubblico ministero non ha valore vincolante, si sarebbe integrato il dedotto vizio di motivazione totalmente mancante.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Preliminarmente, deve ribadirsi che «i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti di comunicazione, ma decidono se i divieti conseguenti all'applicazione della custodia in carcere possano, in concreto, essere rimossi). (Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, P., Rv. 286514 – 01; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823 – 01; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264388 – 01; Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, Avola, Rv. 265927 – 01, quest’ultima in fattispecie pressoché sovrapponibile a quella qui decisa).

3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato poiché il provvedimento impugnato difetta dei requisiti minimi della motivazione per come imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. essendosi limitato il giudice adito a richiamare, a supporto della decisione, il parere espresso dal pubblico ministero.

Anche a volere ammettere l’ammissibilità di una motivazione per relationem, occorre considerare che, nel caso di specie, il pubblico ministero ha, a sua volta, articolato il proprio parere omettendo una qualsiasi motivazione, essendosi limitato a comunicare il proprio «parere contrario».

Da quanto esposto, in conformità, peraltro, alle conclusioni del Procuratore generale, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che si conformerà al principio generale fissato dalla norma processuale sopra citata.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/06/2025 del GIP TRIBUNALEdi [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento dell’11 giugno 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’istanza di colloqui ordinari e telefonici presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Trapani. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, eccependo la nullità per difetto assoluto di motivazione. In particolare, il giudice adito ha richiamato, a supporto della decisione, il parere contrario del pubblico ministero al quale ha attribuito significato decisivo ai fini del rigetto, avendo motivato la decisione solo «stante il parere del p.m.». Poiché nella materia in questione, il parere del pubblico ministero non ha valore vincolante, si sarebbe integrato il dedotto vizio di motivazione totalmente mancante. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Preliminarmente, deve ribadirsi che «i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti di comunicazione, ma decidono se i divieti conseguenti all'applicazione della custodia in carcere possano, in concreto, essere rimossi). (Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, P., Rv. 286514 – 01; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823 – 01; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264388 – 01; Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, Avola, Rv. 265927 – 01, quest’ultima in fattispecie pressoché sovrapponibile a quella qui decisa). 3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato poiché il provvedimento impugnato difetta dei requisiti minimi della motivazione per come imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. essendosi limitato il giudice adito a richiamare, a supporto della decisione, il parere espresso dal pubblico ministero. Anche a volere ammettere l’ammissibilità di una motivazione per relationem, occorre considerare che, nel caso di specie, il pubblico ministero ha, a sua volta, articolato il proprio parere omettendo una qualsiasi motivazione, essendosi limitato a comunicare il proprio «parere contrario». Da quanto esposto, in conformità, peraltro, alle conclusioni del Procuratore generale, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che si conformerà al principio generale fissato dalla norma processuale sopra citata. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
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