CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13443/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanzainterlocutoria sul ricorso n. 31925/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ciolo; -ricorrenteprincipale e contricorrente al ricorso incidentale- contro Comune di Barberino di Mugello, difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1844/2020 del 30/9/2020. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 1977 i genitori della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], immessi anticipata- mente nel possesso sulla base di un preliminare di vendita, realizzano un’abitazione su uno dei terreni (siti nel Comune di Barberino di Mugello) promessi in vendita e da loro acquistati nel 1981. Nel 1977, assumendo il carattere abusivo dell’abitazione, il Comune impartisce al padre della ricor- renteun ordine di demolizione ex art. 15 l. 10/1977. Nel 1978, riscontrata l’inottemperanza, il Comune impartisce (al promittente venditore) un ordine 2di 3 – 31925/2020 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 18 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di acquisizione al proprio patrimonio indisponibileper fini di edilizia residen- ziale pubblica, reso esecutivo e mai portato ad effetto. I genitori hanno sempre abitato nell’immobile. Nel 1982 lo hanno ampliato. Nel 1995 hanno ottenuto dal Comune una concessione edilizia in sanatoria dell’amplia- mento. Nel 2005 i genitori convengono dinanzi al Tribunale di Firenze (Pon- tassieve) il Comune di Barberino per l’accertamento dell’acquisto per usu- capione dell’immobile. Il Tribunale rigetta e compensa le spese di lite. La Corte di appello riforma solo sulle spese, condannando la parte attrice al rimborso delle spese di entrambi i gradi. Ricorre in cassazione la parte privata attrice con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il Comune convenuto con controricorso e ricorso inciden- tale con un motivo, al quale resiste la parte ricorrente con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo del ricorso principale denuncia la nullità della sen- tenza ex art. 158 c.p.c. per la partecipazione al collegio giudicante della Corte di appello di un giudiceausiliario in veste di relatore . Il secondo motivo del ricorso principale (p. 10) denuncia la violazione degli artt. 1145, 826, 828 e 1158 c.c., dell’art. 15 l. 10/77 per l’inesistente destinazione concreta ed effettiva del bene a pubblico servizio e la sua con- seguente sua usucapibilità. L’unico motivo del r icorso incidentale (p. 12) denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c., per difetto di interesse ad agire della parte privata. Si fa valere che il fabbricato in contestazione è ancora in piedi solo perché acquisito dal Comune ai sensi dell'art. 15 l. 10/1977, altrimenti avrebbe dovuto essere demolito, sorte che il bene ritornerebbe a dover patire ove ritornasse nella disponibilità dei privati, stante la sua abusività. Ciò rende inutile l'azione proposta dalla parte ricorrente. 2. –Si ravvisa la necessità di rimettere la trattazione del ricorso in pub- blica udienza per la valenza nomofilattica della questione proposta con il secondo motivodel ricorso principale ( usucapibilità di un bene acquisito al 3di 3 – 31925/2020 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 18 ) – [OSCURATO:PERSONA]. patrimonio indisponibile dell’ente pubblico ex art. 15 l. 10/1977) alla luce delle rispettive tesi sostenute dalle parti; visto l’art. 375 cpc; P.Q.M. La Corte rimette la