Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2021

Cassazione n. 44691/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 febbraio 2021, la Prima sezione di questa Corte di cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale la Corte di assise di appello di Napoli aveva rigettato la sua istanza di applicazione della continuazione in riferimento ai fatti giudicati con le seguenti sentenze di condanna: - in data 17 aprile 2018, della Corte di assise di Napoli per i delitti di omicidio, porto e detenzione di armi e danneggiamento, consumati il 2 maggio 2015; - in data 12 marzo 2018, del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di associazione a delinquere, truffa, simulazione di reato e falso ideologico (si trattava di truffe a danno delle compagnie assicurative) consumati dal 4 gennaio 2012 al 14 luglio 2014.

2. Avverso l'indicata sentenza di questa Corte il prevenuto, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen..

Premetteva alcune considerazioni: - sulla prospettabilità anche nei confronti delle sentenze del giudice di legittimità dell'errore di fatto, come riconosciuto dalla sentenza delle Sezioni unite, Nunziata, depositata il 17/03/2017; - sulle caratteristiche dell'errore dedotto con tale mezzo: il suo concretarsi in una falsa percezione della realtà e la decisività del medesimo in riferimento alla decisione assunta; - il fatto che, nell'odierna fattispecie, il giudice aveva equivocato sulle date di commissione dei reati, risultate decisive per l'esito decisorio.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle date del delitto associativo e dell'omicidio, errore decisivo nel percorso argomentativo seguito da questa Corte.

Cioffo era stato condannato per essere stato, con il fratello, il promotore e l'organizzatore dell'associazione a delinquere volta alla consumazione dei delitti di truffa a danno delle compagnie assicurative e la Corte di cassazione non aveva compreso come l'omicidio fosse stato consumato proprio per realizzare il programma di tale sodalizio.

Dalle due informative di polizia giudiziaria in atti era, infatti, possibile evincerlo, essendosi, la vittima dell'azione omicidiaria, tale Sologiuc, intestata un'autovettura rubata (utilizzata nel contesto delle attività illecite dell'associazione).Era pertanto errata l'affermazione della Prima sezione circa l'assenza di prova della programmazione dell'omicidio al momento della costituzione dell'associazione.

Affermazione che era stata anche smentita anche dalle sit rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato le cointeressenze fra i Cioffo e la Sologiuc.

Era pertanto evidente che il prevenuto, fin dal momento della costituzione dell'associazione, si era prospettato la necessità di perseguirne il programma anche attuando reati come quello consumato ai danni della Sologiuc.

Si è quindi in presenza non di una errata valutazione ma di un chiaro errore percettivo, che aveva determinato la decisione della Corte di legittimità.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona de sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1. Pur potendosi proporre il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. anche nei confronti della decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, come affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 17/03/2017, Nunziata e come sostenuto nel ricorso, vale pur sempre, anche in tal caso, la regola generale secondo cui il medesimo è inammissibile quando la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, posto che in tal caso non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).

2. E' invece evidente come la censura mossa dal ricorrente alla sentenza della Prima sezione di questa Corte non attenga affatto alla correttezza dell'indicazione delle date di commissione dei reati - l'omicidio per un verso, il delitto associativo ed i reati fine per l'altro - peraltro correttamente riportate, ma, invece, al giudizio formulato (in riferimento all'adeguatezza, logica e giuridica, di quello espresso nel provvedimento impugnato, del giudice dell'esecuzione) sul nesso esistente fra i medesimi fatti-reato, nella prospettiva dell'invocata applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen..Non si sostiene, infatti, che le date siano state erroneamente riportate (come, si è visto, non è stato), bensì che la Prima sezione non abbia ritenuto la sussistenza del nesso teleologico fra il programma associativo, come formulato al costituirsi del sodalizio, ed il reato di omicidio che in tale programma sarebbe, secondo il giudizio della difesa, ricompreso (peraltro non spiegando adeguatamente come una consorteria che si occupi di truffe abbia, fin da subito, programmato di consumare, nell'eventualità, anche un gravissimo fatto di sangue).

Se ne deduce, così che le doglianze formulate nell'odierno ricorso esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 625 bis codice di rito, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 21 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 febbraio 2021, la Prima sezione di questa Corte di cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale la Corte di assise di appello di Napoli aveva rigettato la sua istanza di applicazione della continuazione in riferimento ai fatti giudicati con le seguenti sentenze di condanna: - in data 17 aprile 2018, della Corte di assise di Napoli per i delitti di omicidio, porto e detenzione di armi e danneggiamento, consumati il 2 maggio 2015; - in data 12 marzo 2018, del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di associazione a delinquere, truffa, simulazione di reato e falso ideologico (si trattava di truffe a danno delle compagnie assicurative) consumati dal 4 gennaio 2012 al 14 luglio 2014. 2. Avverso l'indicata sentenza di questa Corte il prevenuto, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.. Premetteva alcune considerazioni: - sulla prospettabilità anche nei confronti delle sentenze del giudice di legittimità dell'errore di fatto, come riconosciuto dalla sentenza delle Sezioni unite, Nunziata, depositata il 17/03/2017; - sulle caratteristiche dell'errore dedotto con tale mezzo: il suo concretarsi in una falsa percezione della realtà e la decisività del medesimo in riferimento alla decisione assunta; - il fatto che, nell'odierna fattispecie, il giudice aveva equivocato sulle date di commissione dei reati, risultate decisive per l'esito decisorio. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle date del delitto associativo e dell'omicidio, errore decisivo nel percorso argomentativo seguito da questa Corte. Cioffo era stato condannato per essere stato, con il fratello, il promotore e l'organizzatore dell'associazione a delinquere volta alla consumazione dei delitti di truffa a danno delle compagnie assicurative e la Corte di cassazione non aveva compreso come l'omicidio fosse stato consumato proprio per realizzare il programma di tale sodalizio. Dalle due informative di polizia giudiziaria in atti era, infatti, possibile evincerlo, essendosi, la vittima dell'azione omicidiaria, tale Sologiuc, intestata un'autovettura rubata (utilizzata nel contesto delle attività illecite dell'associazione).Era pertanto errata l'affermazione della Prima sezione circa l'assenza di prova della programmazione dell'omicidio al momento della costituzione dell'associazione. Affermazione che era stata anche smentita anche dalle sit rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato le cointeressenze fra i Cioffo e la Sologiuc. Era pertanto evidente che il prevenuto, fin dal momento della costituzione dell'associazione, si era prospettato la necessità di perseguirne il programma anche attuando reati come quello consumato ai danni della Sologiuc. Si è quindi in presenza non di una errata valutazione ma di un chiaro errore percettivo, che aveva determinato la decisione della Corte di legittimità. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona de sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. Pur potendosi proporre il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. anche nei confronti della decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, come affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 17/03/2017, Nunziata e come sostenuto nel ricorso, vale pur sempre, anche in tal caso, la regola generale secondo cui il medesimo è inammissibile quando la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, posto che in tal caso non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 2. E' invece evidente come la censura mossa dal ricorrente alla sentenza della Prima sezione di questa Corte non attenga affatto alla correttezza dell'indicazione delle date di commissione dei reati - l'omicidio per un verso, il delitto associativo ed i reati fine per l'altro - peraltro correttamente riportate, ma, invece, al giudizio formulato (in riferimento all'adeguatezza, logica e giuridica, di quello espresso nel provvedimento impugnato, del giudice dell'esecuzione) sul nesso esistente fra i medesimi fatti-reato, nella prospettiva dell'invocata applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen..Non si sostiene, infatti, che le date siano state erroneamente riportate (come, si è visto, non è stato), bensì che la Prima sezione non abbia ritenuto la sussistenza del nesso teleologico fra il programma associativo, come formulato al costituirsi del sodalizio, ed il reato di omicidio che in tale programma sarebbe, secondo il giudizio della difesa, ricompreso (peraltro non spiegando adeguatamente come una consorteria che si occupi di truffe abbia, fin da subito, programmato di consumare, nell'eventualità, anche un gravissimo fatto di sangue). Se ne deduce, così che le doglianze formulate nell'odierno ricorso esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 625 bis codice di rito, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]