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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16372/2023

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rso n. 13824- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA di MODENA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore.

INTIMATO e MINISTERO dell’INTERNO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore.

INTIMATO avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Modena dei 13/22.4.2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 dicembre2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] adiva il Giudice di Pace di Modena.

Chiedeva annullarsi il decreto n. 31 del 17.2.2020, con cui il [OSCURATO:PERSONA] di Modena aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato, siccome sprovvisto di permesso di soggiorno. 2.Con ordinanza dei 1 3 / 22 . 4 .202 1 il giudice di pace rigettava il ricorso.

Evidenziava, tra l’altro,che il ricorrente era stato condannato per reati gravi ed aveva tenuto una condotta incline allaviolazione d ella legge.

Evidenziava quindi che si imponeva la conferma dell’impugnato decreto, viepiù siccome congruamente motivato. 3.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla basedi due motiv i la cassazione con ogni con seguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] di Modena ed il Ministero dell’Interno non hannosvolto difese. 4.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazionee falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 13, 3° co., t.u.i.; la motivazione apparente per difetto di procedimento istruttorio.

Deduce che il giudice di pace non ha preso in considerazione i documenti allegati(cfr. ricorso, pag. 3).

Deduce che sia il prefetto sia il giudice di pace non hanno valutato adeguatamenteil caso di specie ovvero hanno opinato apoditticamente per la sussistenzadel rischio di fuga – come conseguenza delle false generalità fornite al suo ingresso nel 2009 in Italia – e non hanno valorizzato il fatto che aveva regolarizzatola propria posizione ottenendo il permesso di soggiorno. 5.Con il secondo motiv o il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, 2° co. bis, t.u.i. e degli artt. 28 e ss. t.u.i.; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sua situazione personale e familiare e dunque la violazione del diritto all’unità familiare.

Deduce che il giudice di pace nonha vagliato, benché prospettati in ricorso, né i profiliconcernenti la sua situazione e la sua storia personale e familiare né i profiliconcernenti la sua situazione lavorativa e abitativa .

Deduce che il giudice di pace non ha va lutato la sua pretesa pericolosità , specificando i precedenti penali, precedenti per giunta di modesto rilievo.

Deduce segnatamente che vive presso la famiglia di sua sorella , in [OSCURATO:PERSONA].

6. I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, ambedue i motivi sono a vario titolo inammissibili.

7. Il giudice di pace ha premesso che il ricorrente aveva sì ottenuto il permesso di soggiorno nel 2012 e tuttavia successivamente il rinnovo del permesso erastato per ben due volte denegato.

Ebbene, innegabilmente, i motivi di ricorso non censurano siffatta “ ratio decidendi”(cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata). 8.I motivi di ricorso difett ano di “specificità” ed “autosufficienza” .

In particolare, allorché prospettano che i profili - asseritamente non vagliati eper nulla riflessi nell’impugnato dictum - concernenti la situazione personale e familiare del ricorrente erano stati addotti con il ricorso al giudice di pace (cfr. ricorso, pag. 4).

In particolare, allorché prospettano che il ricorrente , come da estratto “I.N.P.S.”, “ ha lavorato come dipendente p er numerose ditte i taliane” (così ricorso, pag. 6)e, allo stato, “ha poi trovato un lavoro stabile in quel di Modena” (così ricorso, pag. 7). 9.E’ duplice la valenza del difetto di specificità e di “autosufficienza”.

Nel segno della pronuncia n. 20181 del 25.7.2019 delle sezioni unite di questa Corte (quivi si è puntualizzato che l’ “error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’“error”).

Nel segno della pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 del pari delle sezioni unite di questa Corte(quivi si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure).10.Entrambi i motivi, comunque - al di là delle indicazioni sub spe cie di “ error in iudicando” desumibili dalle rispettive rubriche – essenzialmente censurano l’impugnato dictum,per un verso, con riferimento all’asserito omesso esame di profili afferenti al giudizio “di fatto”, per altro verso, con riferimento all’asserito omesso esame di risultanze istruttorie -documentali.

11. In relazione al primo aspetto , è da escludere senz ’ a ltro che form e di “anomalia motivazionale” rilevanti alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte– e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione - possa no scorgersi in relazione alle motivazioni dell’impugnata ordinanza.

Il giudice di pace, con riferimento al la presunta anomalia della motivazione “apparente”, ha – lo si è anticipato - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo.

Ovviamente,nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. –al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo- non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 12.In relazione al secondo aspetto, soccorre l’insegnamento di questa Corte secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415)..

In ogni caso l’itermotivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.14. [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero non hanno svolto difese.

Nonostante l’inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta. 15.Dagli atti il presente procedimento risulta esente da contributo unificato.

Conseguentemente non si applica l’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso n. 13824- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA di MODENA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore. INTIMATO e MINISTERO dell’INTERNO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Modena dei 13/22.4.2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 dicembre2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] adiva il Giudice di Pace di Modena. Chiedeva annullarsi il decreto n. 31 del 17.2.2020, con cui il [OSCURATO:PERSONA] di Modena aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato, siccome sprovvisto di permesso di soggiorno. 2.Con ordinanza dei 1 3 / 22 . 4 .202 1 il giudice di pace rigettava il ricorso. Evidenziava, tra l’altro,che il ricorrente era stato condannato per reati gravi ed aveva tenuto una condotta incline allaviolazione d ella legge. Evidenziava quindi che si imponeva la conferma dell’impugnato decreto, viepiù siccome congruamente motivato. 3.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla basedi due motiv i la cassazione con ogni con seguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] di Modena ed il Ministero dell’Interno non hannosvolto difese. 4.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazionee falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 13, 3° co., t.u.i.; la motivazione apparente per difetto di procedimento istruttorio. Deduce che il giudice di pace non ha preso in considerazione i documenti allegati(cfr. ricorso, pag. 3). Deduce che sia il prefetto sia il giudice di pace non hanno valutato adeguatamenteil caso di specie ovvero hanno opinato apoditticamente per la sussistenzadel rischio di fuga – come conseguenza delle false generalità fornite al suo ingresso nel 2009 in Italia – e non hanno valorizzato il fatto che aveva regolarizzatola propria posizione ottenendo il permesso di soggiorno. 5.Con il secondo motiv o il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, 2° co. bis, t.u.i. e degli artt. 28 e ss. t.u.i.; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sua situazione personale e familiare e dunque la violazione del diritto all’unità familiare. Deduce che il giudice di pace nonha vagliato, benché prospettati in ricorso, né i profiliconcernenti la sua situazione e la sua storia personale e familiare né i profiliconcernenti la sua situazione lavorativa e abitativa . Deduce che il giudice di pace non ha va lutato la sua pretesa pericolosità , specificando i precedenti penali, precedenti per giunta di modesto rilievo. Deduce segnatamente che vive presso la famiglia di sua sorella , in [OSCURATO:PERSONA]. 6. I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, ambedue i motivi sono a vario titolo inammissibili. 7. Il giudice di pace ha premesso che il ricorrente aveva sì ottenuto il permesso di soggiorno nel 2012 e tuttavia successivamente il rinnovo del permesso erastato per ben due volte denegato. Ebbene, innegabilmente, i motivi di ricorso non censurano siffatta “ ratio decidendi”(cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata). 8.I motivi di ricorso difett ano di “specificità” ed “autosufficienza” . In particolare, allorché prospettano che i profili - asseritamente non vagliati eper nulla riflessi nell’impugnato dictum - concernenti la situazione personale e familiare del ricorrente erano stati addotti con il ricorso al giudice di pace (cfr. ricorso, pag. 4). In particolare, allorché prospettano che il ricorrente , come da estratto “I.N.P.S.”, “ ha lavorato come dipendente p er numerose ditte i taliane” (così ricorso, pag. 6)e, allo stato, “ha poi trovato un lavoro stabile in quel di Modena” (così ricorso, pag. 7). 9.E’ duplice la valenza del difetto di specificità e di “autosufficienza”. Nel segno della pronuncia n. 20181 del 25.7.2019 delle sezioni unite di questa Corte (quivi si è puntualizzato che l’ “error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’“error”). Nel segno della pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 del pari delle sezioni unite di questa Corte(quivi si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure).10.Entrambi i motivi, comunque - al di là delle indicazioni sub spe cie di “ error in iudicando” desumibili dalle rispettive rubriche – essenzialmente censurano l’impugnato dictum,per un verso, con riferimento all’asserito omesso esame di profili afferenti al giudizio “di fatto”, per altro verso, con riferimento all’asserito omesso esame di risultanze istruttorie -documentali. 11. In relazione al primo aspetto , è da escludere senz ’ a ltro che form e di “anomalia motivazionale” rilevanti alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte– e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione - possa no scorgersi in relazione alle motivazioni dell’impugnata ordinanza. Il giudice di pace, con riferimento al la presunta anomalia della motivazione “apparente”, ha – lo si è anticipato - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. Ovviamente,nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. –al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo- non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 12.In relazione al secondo aspetto, soccorre l’insegnamento di questa Corte secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415).. In ogni caso l’itermotivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.14. [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero non hanno svolto difese. Nonostante l’inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta. 15.Dagli atti il presente procedimento risulta esente da contributo unificato. Conseguentemente non si applica l’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I
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