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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 36799/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Seriate (Bg) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 503/21 dei Tribunale di Bergamo del 03/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena congiunta della reclusione e della multa nei termini convenuti con il Pubblico Ministero in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, contestata all'imputato in relazione alla illecita detenzione di gr. 65 di cocaina e gr. 191,87 di marijuana, unitamente ala detenzione di sostanza da taglio e di due bilancini di precisione; il giudice ha, inoltre, disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e di quanto altro in sequestro nonché la confisca della somma di C 32.150,00 sequestrata contestualmente alle sostanze droganti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 316 cod. proc. pen., lamentando che il giudice ha disposto la confisca del denaro già costituente oggetto di sequestro conservativo.

La motivazione svolta a sostegno della confisca, secondo cui il denaro risulterebbe chiaro provento dell'attività di spaccio e della cui lecita provenienza non sarebbe stata fornita prova, esula del tutto dalla previsione dell'art. 316 cod. proc. pen. ed anzi discende dall'erronea interpretazione di tale previsione, risultando in concreto che l'imputato è, invece, dotato delle sostanze economiche per provvedere al pagamento della pena pecuniaria applicatagli di C 22.000,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che al di là del riferimento al sequestro conservativo della somma di denaro, in tali termini verosimilmente qualificata la misura ablatoria in origine provvisoriamente disposta, il giudicante ha motivato la confisca, definendo il denaro sequestrato (per la frazione di C 2.600,00 custodita insieme ad un bilancino di precisione e per quella di C 29.900,00 in banconote di vario taglio, celata dietro ad un divano unitamente alla sostanza stupefacente e a due ulteriori bilancini di precisione, v sentenza) "chiaro provento dell'attività di spaccio, in quanto custodito proprio insieme alla sostanza stupefacente, denaro della cui lecita provenienza non è stata fornita prova, la cui restituzione potrebbe favorire la ripresa dell'attività criminale".

Il riferimento al sequestro conservativo non ha esplicato, dunque, alcuna rilevanza nel percorso argomentativo svolto dal giudicante, di necessità conciso in ragione della natura della decisione, né esso può dirsi costituire un errore di diritto nella motivazione, peraltro parimenti irrilevante ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., avendo con la confisca il Tribunale legittimamente disposto una statuizione in nessun modo pregiudicata dal nomen iuris del sequestro in origine disposto.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 20 settembre 2021 Il consigliere :stensore [OSCURATO:PERSONA] ill.ni n A na Petruzze

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Seriate (Bg) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 503/21 dei Tribunale di Bergamo del 03/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena congiunta della reclusione e della multa nei termini convenuti con il Pubblico Ministero in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, contestata all'imputato in relazione alla illecita detenzione di gr. 65 di cocaina e gr. 191,87 di marijuana, unitamente ala detenzione di sostanza da taglio e di due bilancini di precisione; il giudice ha, inoltre, disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e di quanto altro in sequestro nonché la confisca della somma di C 32.150,00 sequestrata contestualmente alle sostanze droganti. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 316 cod. proc. pen., lamentando che il giudice ha disposto la confisca del denaro già costituente oggetto di sequestro conservativo. La motivazione svolta a sostegno della confisca, secondo cui il denaro risulterebbe chiaro provento dell'attività di spaccio e della cui lecita provenienza non sarebbe stata fornita prova, esula del tutto dalla previsione dell'art. 316 cod. proc. pen. ed anzi discende dall'erronea interpretazione di tale previsione, risultando in concreto che l'imputato è, invece, dotato delle sostanze economiche per provvedere al pagamento della pena pecuniaria applicatagli di C 22.000,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che al di là del riferimento al sequestro conservativo della somma di denaro, in tali termini verosimilmente qualificata la misura ablatoria in origine provvisoriamente disposta, il giudicante ha motivato la confisca, definendo il denaro sequestrato (per la frazione di C 2.600,00 custodita insieme ad un bilancino di precisione e per quella di C 29.900,00 in banconote di vario taglio, celata dietro ad un divano unitamente alla sostanza stupefacente e a due ulteriori bilancini di precisione, v sentenza) "chiaro provento dell'attività di spaccio, in quanto custodito proprio insieme alla sostanza stupefacente, denaro della cui lecita provenienza non è stata fornita prova, la cui restituzione potrebbe favorire la ripresa dell'attività criminale". Il riferimento al sequestro conservativo non ha esplicato, dunque, alcuna rilevanza nel percorso argomentativo svolto dal giudicante, di necessità conciso in ragione della natura della decisione, né esso può dirsi costituire un errore di diritto nella motivazione, peraltro parimenti irrilevante ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., avendo con la confisca il Tribunale legittimamente disposto una statuizione in nessun modo pregiudicata dal nomen iuris del sequestro in origine disposto. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 20 settembre 2021 Il consigliere :stensore [OSCURATO:PERSONA] ill.ni n A na Petruzze