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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 26711/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara in data 06/06/2023, è stato trasmesso a questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata all'imputato la sola pena dell'ammenda, in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 1161 cod. nav.; rilevato che l'impugnazione contiene censure esclusivamente di merito, volte a prospettare nuovamente la buona fede del VACCARO (questione esaminata e disattesa dal Tribunale) e a sollecitare una riduzione del trattamento sanzionatorio; ritenuto che tali doglianze siano inidonee a radicare un giudizio di legittimità, e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigli estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara in data 06/06/2023, è stato trasmesso a questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata all'imputato la sola pena dell'ammenda, in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 1161 cod. nav.; rilevato che l'impugnazione contiene censure esclusivamente di merito, volte a prospettare nuovamente la buona fede del VACCARO (questione esaminata e disattesa dal Tribunale) e a sollecitare una riduzione del trattamento sanzionatorio; ritenuto che tali doglianze siano inidonee a radicare un giudizio di legittimità, e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigli estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26711/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris