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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 46714/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 22167/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33049/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della Corte d'appello di Cagliari MOTIVI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Cagliari, in riforma dell’appellata decisione, preso atto dell’accordo fra le parti ai sensi dell’art. 599- bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena inflitta nei suoi confronti in primo grado nella misura di anni sei di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2) e art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 3 e 13).

La Corte d’appello, a pag. 141, dà atto che “Le parti hanno concordemente determinato la pena nella misura di anni sei di reclusione, così determinata: pena base per il delitto di cui al capo 2), anni dieci di reclusione, ridotta ai sensi dell’art. 62 bis cod.pen. riconosciute prevalenti, ancorché non nella massima estensione, ad anni sette di reclusione, aumentata ex art. 81cpv cod.pen., di complessivi anni due di reclusione - di cui anni uno e mesi sei di reclusione per il capo 3) e di sei mesi di reclusione per il capo 13), ridotta per il rito alla pena di anni sei di reclusione.

2. Con il ricorso per cassazione la ricorrente denuncia, con l’unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione in ordine alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 46714/2024 Roma, lì, 18/12/2024 ricorrente nel reato associativo di cui al capo 2), e in relazione al trattamento sanzionatorio in quanto non corrispondente all’accordo depositato.

3. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi non consentiti avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen.

Va ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, da cui l’inammissibilità del ricorso relativo alla valutazione sulla responsabilità penale e sulla sussistenza dei reati contestati e sulla esclusione dal reato di cui al capo 2).

A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez.

U, n. 5352 del 28/09/2023, Rv. 285851 – 01).

4. Tutto ciò premesso, risulta inammissibile il motivo di ricorso che deduce la carenza di motivazione in relazione alla partecipazione della ricorrente al reato associativo in quanto non proponibile perché rinunciato come risulta da tenore della sentenza che dà atto dell’accordo intervenuto, ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen. (cfr. pag. 141-143) e del relativo calcolo di pena concordato dalle parti che prevede appunto il capo 2), accordo tra le parti trasfuso nella sentenza che, trattandosi di atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso.

5. Parimenti risulta inammissibile anche il motivo sulla corrispondenza tra pena concordata e pena inflitta che non pone né un profilo di illegalità della pena, nemmeno denunciato dalla ricorrente, né ricorre il lamentato difetto di correlazione tra pena concordata e pena inflitta con la sentenza impugnata.

Ed invero, la Corte d’appello, a pag. 141-143, accoglie la proposta di concordato sulla pena, come proposta dalle parti e nei termini riportati nella motivazione.

In particolare la sentenza dà atto di avere recepito l’ accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen.(si veda il tenore inequivoco di pag. 143) ed esplicita, nel corpo della motivazione, il calcolo dettagliato della pena concordata rispetto ai reati ai quali si riferisce, spende poi una concisa motivazione sui presupposti della sentenza di concordato in appello, con ulteriore motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento.

Sulla scorta di tali evidenti elementi tratti dal documento sentenza, si deduce che la Corte d’appello ha esaminato un concordato in appello, che, presente in atti, ha accolto.

La difesa, invero, per censurare la decisione, allega al ricorso una proposta ex art. 599 cod.proc.pen., del 28/10/2022, e non ex art. 599 bis cod.proc.pen., con rinuncia ai motivi sulla responsabilità per i capi 3) e 13) e concorda una pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e € 22.000,00, ma con richiesta “di esclusione della condanna di cui al capo 2)”, relativa alla partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico.

Si tratta di una allegazione che non si correla con le ragioni della decisione impugnata là dove la Corte d’appello dà atto di accogliere la proposta di concordato sulla pena rispetto a tutti i reati contestati, nei termini specifici indicati e con il calcolo riportato in sentenza, sicchè il motivo è anche generico sul punto.

Peraltro, per completezza, si osserva che nel verbale di udienza risulta che il Procuratore generale non ha concluso con riguardo al motivo sulla partecipazione al reato di cui al capo 2) che la difesa assume non rinunciato, come diversamente risulta con riguardo alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], mentre per tutte le altre proposte di concordato si riporta al concordato, accolto dai giudici del merito, nei termini di cui alla sentenza che trattandosi di atto pubblico fa piena prova in assenza di elementi specifici ulteriori e diversi da quelli dedotti con il ricorso per cassazione.

A norma dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l’inammissibilità del ricorso è dichiarata de plano.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 06/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 22167/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33049/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della Corte d'appello di Cagliari MOTIVI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Cagliari, in riforma dell’appellata decisione, preso atto dell’accordo fra le parti ai sensi dell’art. 599- bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena inflitta nei suoi confronti in primo grado nella misura di anni sei di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2) e art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 3 e 13). La Corte d’appello, a pag. 141, dà atto che “Le parti hanno concordemente determinato la pena nella misura di anni sei di reclusione, così determinata: pena base per il delitto di cui al capo 2), anni dieci di reclusione, ridotta ai sensi dell’art. 62 bis cod.pen. riconosciute prevalenti, ancorché non nella massima estensione, ad anni sette di reclusione, aumentata ex art. 81cpv cod.pen., di complessivi anni due di reclusione - di cui anni uno e mesi sei di reclusione per il capo 3) e di sei mesi di reclusione per il capo 13), ridotta per il rito alla pena di anni sei di reclusione. 2. Con il ricorso per cassazione la ricorrente denuncia, con l’unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione in ordine alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 46714/2024 Roma, lì, 18/12/2024 ricorrente nel reato associativo di cui al capo 2), e in relazione al trattamento sanzionatorio in quanto non corrispondente all’accordo depositato. 3. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi non consentiti avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen. Va ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, da cui l’inammissibilità del ricorso relativo alla valutazione sulla responsabilità penale e sulla sussistenza dei reati contestati e sulla esclusione dal reato di cui al capo 2). A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, Rv. 285851 – 01). 4. Tutto ciò premesso, risulta inammissibile il motivo di ricorso che deduce la carenza di motivazione in relazione alla partecipazione della ricorrente al reato associativo in quanto non proponibile perché rinunciato come risulta da tenore della sentenza che dà atto dell’accordo intervenuto, ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen. (cfr. pag. 141-143) e del relativo calcolo di pena concordato dalle parti che prevede appunto il capo 2), accordo tra le parti trasfuso nella sentenza che, trattandosi di atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso. 5. Parimenti risulta inammissibile anche il motivo sulla corrispondenza tra pena concordata e pena inflitta che non pone né un profilo di illegalità della pena, nemmeno denunciato dalla ricorrente, né ricorre il lamentato difetto di correlazione tra pena concordata e pena inflitta con la sentenza impugnata. Ed invero, la Corte d’appello, a pag. 141-143, accoglie la proposta di concordato sulla pena, come proposta dalle parti e nei termini riportati nella motivazione. In particolare la sentenza dà atto di avere recepito l’ accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen.(si veda il tenore inequivoco di pag. 143) ed esplicita, nel corpo della motivazione, il calcolo dettagliato della pena concordata rispetto ai reati ai quali si riferisce, spende poi una concisa motivazione sui presupposti della sentenza di concordato in appello, con ulteriore motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento. Sulla scorta di tali evidenti elementi tratti dal documento sentenza, si deduce che la Corte d’appello ha esaminato un concordato in appello, che, presente in atti, ha accolto. La difesa, invero, per censurare la decisione, allega al ricorso una proposta ex art. 599 cod.proc.pen., del 28/10/2022, e non ex art. 599 bis cod.proc.pen., con rinuncia ai motivi sulla responsabilità per i capi 3) e 13) e concorda una pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e € 22.000,00, ma con richiesta “di esclusione della condanna di cui al capo 2)”, relativa alla partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico. Si tratta di una allegazione che non si correla con le ragioni della decisione impugnata là dove la Corte d’appello dà atto di accogliere la proposta di concordato sulla pena rispetto a tutti i reati contestati, nei termini specifici indicati e con il calcolo riportato in sentenza, sicchè il motivo è anche generico sul punto. Peraltro, per completezza, si osserva che nel verbale di udienza risulta che il Procuratore generale non ha concluso con riguardo al motivo sulla partecipazione al reato di cui al capo 2) che la difesa assume non rinunciato, come diversamente risulta con riguardo alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], mentre per tutte le altre proposte di concordato si riporta al concordato, accolto dai giudici del merito, nei termini di cui alla sentenza che trattandosi di atto pubblico fa piena prova in assenza di elementi specifici ulteriori e diversi da quelli dedotti con il ricorso per cassazione. A norma dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l’inammissibilità del ricorso è dichiarata de plano. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]