Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 12274/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Halilovic [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto chel’unico motivo di ricorso, proposto nell’interesse di entrambi i ricorrenti, chededuce il vizio di violazione di legge e carenza di motivazione, in ordine al giudizio diresponsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 648, cod. pen., è generico perindeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc.pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta,non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo algiudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;ritenuto che lo stesso motivo è altresì generico per mancanza di specificità, in quantoprivo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521 – 01);rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Halilovic [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto chel’unico motivo di ricorso, proposto nell’interesse di entrambi i ricorrenti, chededuce il vizio di violazione di legge e carenza di motivazione, in ordine al giudizio diresponsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 648, cod. pen., è generico perindeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc.pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta,non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo algiudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;ritenuto che lo stesso motivo è altresì generico per mancanza di specificità, in quantoprivo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521 – 01);rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12274/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris