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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 27396/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26424/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore, ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimate – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina n. 1998/39/15, depositata il 01/04/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Cartella di pagamento -Solidarietà exart. 60 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 - Obbligo di motivazione.Cons. est.

G.M.

Nonno RILEVATOCHE

1. con sentenza n. 1998/39/15 del 01 / 0 4 /201 5 la C ommissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) rigettava l’impugnazione propost a dall’Agenzia delle entrate ( di seguito AE) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina(di seguito CTP) n. 460/01/11, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito, [OSCURATO:PERSONA] ) avverso la cartella di pagamento concernente IVA relativa agli anni d’imposta 2005 e 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stataemessa nei confronti della società contribuente ai sensi dell’art. 60 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quale obbligata solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a cessioni effettuate a prezzo inferiore al valore normale dei beni ceduti;

1.2. la CTR respingeva l’appello di AE osservando, tra l’altro, che: l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare ad [OSCURATO:PERSONA] (o quanto meno allegare alla cartella) gli avvisi di accertamento notificati ad [OSCURATO:SOCIETA]., non evidenziando la cartella le motivazioni della pretesa ;

2. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 3.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non si costituivano in giudizio e restavano, pertanto, intimate. [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la assenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata, con specifico riferimento agli avvisi di accertamento notificati all’obbligato principale;Cons. est.

G.M.

Nonno

1.1. il motivo è fondato;

1.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento, quando la stessa è notificata all'acquirente ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R n. 633 del 1972, ai fini della tutela del diritto di difesa, l'amministrazione assolve al suddetto onere quando, pur non essendo obbligata, ha fatto precedere la notifica da una comunicazione che contenga gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell'omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale» (Cass. n. 18707 del 10/06/2022);

1.3. nel caso di specie, AE ha comprovato di avere inoltrato ad [OSCURATO:PERSONA], prima della notificazione della cartella di pagamento, dettagliate comunicazioni (oggetto di puntuale trascrizione ai fini della specificità del ricorso) con cui sono statefornit e alla società contribuente tutte le informazioni più sopra indicate, così assolvendo all’onere motivazionale richiesto dalla legge;

2. in conclusione, la sentenza impugnata vacassata e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26424/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore, ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimate – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina n. 1998/39/15, depositata il 01/04/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Cartella di pagamento -Solidarietà exart. 60 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 - Obbligo di motivazione.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATOCHE 1. con sentenza n. 1998/39/15 del 01 / 0 4 /201 5 la C ommissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) rigettava l’impugnazione propost a dall’Agenzia delle entrate ( di seguito AE) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina(di seguito CTP) n. 460/01/11, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito, [OSCURATO:PERSONA] ) avverso la cartella di pagamento concernente IVA relativa agli anni d’imposta 2005 e 2006; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stataemessa nei confronti della società contribuente ai sensi dell’art. 60 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quale obbligata solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a cessioni effettuate a prezzo inferiore al valore normale dei beni ceduti; 1.2. la CTR respingeva l’appello di AE osservando, tra l’altro, che: l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare ad [OSCURATO:PERSONA] (o quanto meno allegare alla cartella) gli avvisi di accertamento notificati ad [OSCURATO:SOCIETA]., non evidenziando la cartella le motivazioni della pretesa ; 2. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 3.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non si costituivano in giudizio e restavano, pertanto, intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la assenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata, con specifico riferimento agli avvisi di accertamento notificati all’obbligato principale;Cons. est. G.M. Nonno 1.1. il motivo è fondato; 1.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento, quando la stessa è notificata all'acquirente ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R n. 633 del 1972, ai fini della tutela del diritto di difesa, l'amministrazione assolve al suddetto onere quando, pur non essendo obbligata, ha fatto precedere la notifica da una comunicazione che contenga gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell'omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale» (Cass. n. 18707 del 10/06/2022); 1.3. nel caso di specie, AE ha comprovato di avere inoltrato ad [OSCURATO:PERSONA], prima della notificazione della cartella di pagamento, dettagliate comunicazioni (oggetto di puntuale trascrizione ai fini della specificità del ricorso) con cui sono statefornit e alla società contribuente tutte le informazioni più sopra indicate, così assolvendo all’onere motivazionale richiesto dalla legge; 2. in conclusione, la sentenza impugnata vacassata e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anc
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