CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Genova, giudicando in sede di rinvio, ha riqualificato il fatto di cui al capo A) della rubrica come furto tentato ed ha ridotto la pena a [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno, mesi cinque e giorni venti di reclusione ed euro 440 di multa, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Genova del 4 giugno 2020, che aveva dichiarato l'imputato responsabile di ricettazione; Ritenuto che la Corte territoriale — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha determinato la pena per il reato base e per la continuazione tenuto conto della non lieve entità dei fatti e della capacità a delinquere dimostrata dal Chelidze e dai concorrenti, ha riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno e quelle ex srt.62-bis cod. pen. con riduzione della pena in misura inferiore al terzo per le stesse ragioni sopra elencate, assolvendo in tal modo il relativo onere motivazionale; Rilevato, inoltre, che la Corte di appello, in modo coerente, non ha concesso la sospensione condizionale della pena evidenziando che l'imputato era privo di lavoro, che aveva dimostrato una pericolosità specifica desumibile dalla natura dei reati commessi e che egli aveva dimostrato vicinanza con gli ambienti criminali coinvolti nell'attività di ricettazione, di talché non era possibile formulare una prognosi favorevole circa l'astensione dalla commissione di reati in futuro; Considerato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata sospensione condizionale della pena; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 gi