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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 11920/2022

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NZA sul ricorso 14561/2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S.Valentino 24,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] - intimati - avverso ordinanza del Presidente del Tribunale di Terni, depositata il 19/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/2/2022,dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente del Tribunale di Rieti, con ordinanza del 19/2/2019, ha respinto l'istanza presentata dal [OSCURATO:PERSONA], ex art.188 disp.att.c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], al fine di sentir dichiarare inefficace un decreto ingiuntivo, perché emesso, nel 2018, dopo l'estinzione della società (avvenuta nel 2017) e notificato alla sola socia Ascani e non anche al socio Orsi (cui l'ingiunzione sarebbe stata notificata solo come garante della società debitrice principale), essendo entrambi i soci della [OSCURATO:SOCIETA]:, subentrati, a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese e di estinzione della società.

Il Tribunale ha osservato che il decreto ingiuntivo si componeva di più ingiunzioni di pagamento, una nei confronti della società, una nei confronti della garante Ascani, una nei confronti del garante Orsi ed ogni questione relativa alla sussistenza o meno dell'obbligazione del debitore principale doveva formare oggetto di doglianza in sede di opposizione; l'Orsi, destinatario di ingiunzione di pagamento come garante, tempestivamente notificatagli, non poteva, in tale qualità di garante, eccepire l'inefficacia del decreto.Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per cassazione, notificato il 20/4/2019, affidato ad un motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (che non svolgono difese). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente, quale socio della [OSCURATO:SOCIETA], società cessata dal 2017, lamenta, con unico motivo, l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.188 disp.att.c.p.c. e 633 c.p.c., deducendo che, non essendo stato il decreto ingiuntivo notificato a tutti i soci della società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, lo stesso doveva essere dichiarato inefficace, non potendo spiegare ì suoi effetti anche nei confronti degli altri suoi destinatari, in qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale.

Il ricorrente dà atto che, nel corso del giudizio di opposizione del decreto, promossa dalla Ascani, esso Orsi aveva proposto intervento parzialmente autonomo litisconsortile e parzialmente adesivo.

2. Il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile.

Invero, come chiarito già da questa Corte (Cass 12382/1992; Cass.12135/2006; Cass. 12614/2014; Cass. 5239/2018), il provvedimento del Presidente del tribunale di rigetto dell'istanza tendente alla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. cìv., se pure incide sull'esercizio di diritti soggettivi, inerenti alla posizione del creditore il cui diritto è stato riconosciuto in sede monitoria ed a quella del soggetto destinatario dell'ingiunzione, è privo del requisito della definitività, concedendo la norma al debitore la possibilità di proporre, nei modi ordinari, una domanda di dichiarazione di inefficacia dell'ingiunzione stessa e, quindi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 3 APR 2022 CANCELLIERE E?FiTTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 14561/2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S.Valentino 24,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] - intimati - avverso ordinanza del Presidente del Tribunale di Terni, depositata il 19/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/2/2022,dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente del Tribunale di Rieti, con ordinanza del 19/2/2019, ha respinto l'istanza presentata dal [OSCURATO:PERSONA], ex art.188 disp.att.c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], al fine di sentir dichiarare inefficace un decreto ingiuntivo, perché emesso, nel 2018, dopo l'estinzione della società (avvenuta nel 2017) e notificato alla sola socia Ascani e non anche al socio Orsi (cui l'ingiunzione sarebbe stata notificata solo come garante della società debitrice principale), essendo entrambi i soci della [OSCURATO:SOCIETA]:, subentrati, a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese e di estinzione della società. Il Tribunale ha osservato che il decreto ingiuntivo si componeva di più ingiunzioni di pagamento, una nei confronti della società, una nei confronti della garante Ascani, una nei confronti del garante Orsi ed ogni questione relativa alla sussistenza o meno dell'obbligazione del debitore principale doveva formare oggetto di doglianza in sede di opposizione; l'Orsi, destinatario di ingiunzione di pagamento come garante, tempestivamente notificatagli, non poteva, in tale qualità di garante, eccepire l'inefficacia del decreto.Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per cassazione, notificato il 20/4/2019, affidato ad un motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (che non svolgono difese). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, quale socio della [OSCURATO:SOCIETA], società cessata dal 2017, lamenta, con unico motivo, l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.188 disp.att.c.p.c. e 633 c.p.c., deducendo che, non essendo stato il decreto ingiuntivo notificato a tutti i soci della società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, lo stesso doveva essere dichiarato inefficace, non potendo spiegare ì suoi effetti anche nei confronti degli altri suoi destinatari, in qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale. Il ricorrente dà atto che, nel corso del giudizio di opposizione del decreto, promossa dalla Ascani, esso Orsi aveva proposto intervento parzialmente autonomo litisconsortile e parzialmente adesivo. 2. Il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile. Invero, come chiarito già da questa Corte (Cass 12382/1992; Cass.12135/2006; Cass. 12614/2014; Cass. 5239/2018), il provvedimento del Presidente del tribunale di rigetto dell'istanza tendente alla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. cìv., se pure incide sull'esercizio di diritti soggettivi, inerenti alla posizione del creditore il cui diritto è stato riconosciuto in sede monitoria ed a quella del soggetto destinatario dell'ingiunzione, è privo del requisito della definitività, concedendo la norma al debitore la possibilità di proporre, nei modi ordinari, una domanda di dichiarazione di inefficacia dell'ingiunzione stessa e, quindi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l'intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 3 APR 2022 CANCELLIERE E?FiTTO
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