CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2025
Cassazione n. 16720/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 6059/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, Via degli Scipioni n. 297 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Viminale n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti - controricorrente – e contro N. 6059/23R.[OSCURATO:SOCIETA]. - intimata – avverso la sentenza n. 13140 /20 2 2 del Tribunale di Roma , depositata il 9.9.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.3.2025dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 18.1.2018, [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)convenne dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenerne la condanna al risarcimento del danno patito, pari ad € 2.689,76, in occasione del sinistro occorso in data 17 luglio 2014, allorquando la prima società convenuta, nell’eseguire dei lavori di scavo in Roma, Via dei Giardinetti, n. 124, commissionati dalla Italgas, aveva danneggiato un cavo interrato di mt. 3 x 100, all’epoca di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, parte attrice aveva invocato, oltre alla responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]., titolare del cantiere e materiale autrice del danno, anche quella di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di committente dei lavori, ai sensi dell’art. 2049 c.c., stante la sua conclamata culpa in eligendo. Costituitesi le convenute, la D. G. chiamò in causa la [OSCURATO:SOCIETA]., quale effettiva appaltatrice dei lavori, chiedendo di essere eventualmente dalla stessa manlevata da ogni conseguenza negativa derivante dal giudizio; la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta, chiamò in causa la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che si costituì negando di aver eseguito lavori di scavo in Roma alla Via dei Giardinetti n. 124 e che il contratto di “nolo a freddo” prodotto N. 6059/23R.G. dalla D. .[OSCURATO:SOCIETA]., peraltro non firmato, non aveva nessuna attinenza con il sinistro in questione. Istruita la causa, con sentenza n. 3/2020, il Giudice di pace condannò in solido [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di € 2.689,76 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. La predetta sentenza venne impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]. n.q. e nella contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]. (le terze chiamate non risultano essere state evocate nel giudizio di secondo grado), il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10373/22 del 9.9.2022, accolse l’appello e, in riforma della prima decisione, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., negando la sussistenza della responsabilità solidale anche in relazione alla pretesa culpa in eligendo. Osservò il giudice d’appello che non emergeva alcun concreto elemento di prova che consentisse di affermare un’ingerenza di Italgas nei confronti della appaltatrice, né una colpa nell’individuazione della stessa, in quanto (in ipotesi) inidonea in astratto allo svolgimento dei lavori. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. n.q. , affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso Italgas reti s.p.a.; [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. Le parti costituite hanno depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2043, 2049 c.c. in materia di responsabilità del committente per “culpa in N. 6059/23R.G. eligendo” in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver escluso il giudice d’appello la responsabilità solidale della committente [OSCURATO:PERSONA] s. p. a . ( quale concessionaria di [OSCURATO:PERSONA] delpubblico servizio di distribuzione del gas metano)con la appaltatrice D . G. Service 2008 s . r . l . nella causazione dei danni subiti dalla ricorrente a seguito di attività di scavo su strada pubblica.Rileva la ricorrente che la responsabilità solidale della committente Italgas per culpa in eligendo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è invece già di per sé sussistente per il solo fatto di avere individuato una ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori rivelatasi inidonea allo svolgimento degli stessi, non occorrendo affatto fornire la prova della ingerenza del committente, attraverso direttive vincolanti, né della concreta inidoneità della ditta stessa. Del resto, prosegue la ricorrente, la responsabilità ex art. 2049 c.c.,nella forma della culpa in eligendo, può anche configurar si quando il committente sceglie come appaltatore un soggetto non idoneo, ossia privo delle necessarie competenze tecniche richieste per l’esecuzione del contratto; inoltre, benché l’appaltatore sia tenuto a rispondere dei danni provocati a terzi –in virtù dell’autonomia con cui egli svolge la sua attività– può tuttavia configurarsi in capo al committente una responsabilità oggettivaindiretta per la semplice presenza della relazione con l’incombenza, ovvero della scelta negligente dell’appaltatore medesimo. Né rileva, ai fini dell’applicazione dell’art. 2049 c.c., il ruolo di nudus minister del committente a fronte della totale autonomia organizzativa ed esecutiva dell’appaltatore e nemmeno, al contrario, l’ingerenza del committente tale da far assumere all’appaltatore il ruolo di mero esecutore materiale, perché il criterio N. 6059/23R.G. discretivo della responsabilità si rinviene nella presenza o meno del mero rapporto di preposizione. 2.1 –L’unico motivo è infondato. È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui “Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa ineligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive, costituendo l'accertamento della sussistenza di tali circostanze un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità ove correttamente motivata” (così, da ultimo, Cass. n. 36399/2023). A detto principi o si è attenuta la sentenza impugnata, rilevando la carenza probatoria imputabile all’odierna ricorrente , sui punti dirimenti (ossia, sull a questione delle eventuali direttive impartite all’appaltatore, nonché sui profili di colpa nella sua scelta e selezione, in capo alla Italgas). La ricorrente, al fine di superare il deficit probatorio su quest’ultimo profilo , propugna in questa sede la sussistenza della responsabilità del preponente a carico della controricorrente, tuttavia così incorrendo in un evidente equivoco: infatti, altro è la responsabilità ex art. 2049 c.c., di natura oggettiva, altro è quella per culpa in eligendo, da ascriversi alla norma generale di cui all’art. 2043 c.c. (v. Cass. n. 1234/2016; n. 7536/2009). N. 6059/23R.G. Pertanto, la tesi per cuila responsabilità del committente per culpa in eligendo sarebbe assistita da una presunzione relativa, superabile con la prova contraria a carico della committente, risulta evidentemente insostenibile. Ai fini della configurabilità della responsabilità solidale tra appaltatore e committente per culpa in eligendo a carico di quest’ultimo, infatti, ciò che viene in rilievo è la responsabilità aquiliana della stessa committente, con i conseguenti oneri probatori integralmente gravanti sul danneggiato, a norma dell’art. 2043 c.c. Nessun onereprobatorio, dunque, può addossarsi al riguardo ad Italgas, quanto alla scelta della ditta appaltatrice, giacché semmai l’assunto avrebbe dovuto essere supportato probatoriamente proprio dalla Acea , come correttamente ritenuto dal Tribunale, che haconcluso – con valutazione fattuale a ben vedere neppure specificamente censurata –che detta prova non era stata offerta dalla parte che vi era tenuta. Quanto poi al profilo della decisione circa l’assenza di prova di specifiche direttive impartite all’appaltatore ( così eventualmente relegato al ruolo di nudus minister), esso non è specificamente censurato e comunque –ove a tale deficit potesse supplirsi – esso non gioverebbe comunque alla ricorrente, perché nel caso occorrerebbe affermarela responsabilità esclusiva della committente, non anche quella solidale con l’appaltatore , su cui la ricorrente , invece, comunque insiste. Infine, la motivazionerisponde certamente al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., in quanto la valutazione circa l’idoneità della impresa appaltatrice non è stata affatto effettuata in astratto, ma sulla base del rilievo dell’omesso assolvimento dell’onere della prova da parte dell’odierna ricorrente. N. 6059/23R.G. 3.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzanei rapporti con la controricorrente. Nulla va disposto nei rapporti con l’intimata, che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M la Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente, n.q.,alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stess