CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04345/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12666/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA A R.L., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ope legis in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto -controricorrente – avverso la sentenza n. 1433/2021 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 24.11.2021, NRG 805/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata solo parzialmente accolta l’opposizione ad avviso di addebito INPS proposta da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. (di seguito, Dinamik), emesso sul presupposto che i rapporti di associazione in partecipazione, intercorsi con la menzionata società tra l’agosto 2010 ed il dicembre 2015,fossero da riqualificare come subordinati; 2. il Tribunale aveva ritenuto prescritto il credito contributivo maturato sino al 20.6.2011 ed aveva disconosciuto il diritto ai recuperi contributivi rispetto alle posizioni di taluni lavoratori, come anche rispetto alle somme dovute al Fondo di Tesoreria, per difetto di allegazioni e di prova, ritenendo per il resto fondata nel merito la pretesa dell’ente di previdenza; 3. la Corte d’Appello, nel disattendere il gravame della società, riteneva corretta e fondata la riqualificazione in termini di subordinazione dei rapporti instaurati nelle forme dell’associazione in partecipazione, quanto ai lavoratori rispetto ai quali il Tribunale aveva concluso in tal senso; 4. Dinamik ha proposto ricorso per cassazione con un unico pluriarticolato motivo, resistito da controricorso dell’INPS; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico articolato motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 2549, 2552, 2553 e 2554 c.c.; 2. il motivo, sotto un primo profilo, censura il fatto che la Corte territoriale non abbia dato alcun valore al nomen iuris dei contra tti intercorsi, mentre tale elemento era da ritenere utile e rilevante nei casi, come quello di specie, in cui la linea di demarcazione tra una tipologia contrattuale ed un’altra era assolutamente sottile; 3. in ogni caso, secondo quanto si sostiene con il motivo, la Corte di merito aveva errato nel non considerare che la partecipazione alle perdite da parte dell’associato può assumere modalità varie, dipendenti dalla volontà delle parti, e che nel caso di specie essa derivava dal fatto che gli associati viaggiavano e venivano conseguentemente pagati solo quando vi era lavoro per la cooperativa, sicché la condivisione del rischio di impresa era implicita nel fatto che, se non venivano commissionati viaggi, la cooperativa perdeva un ricavo, ma anche gli autisti non ricevevano alcunché; 4. da altro punto di vista, il motivo contiene la critica alla sentenza impugnata nella parte in cui quest’ultima aveva ritenuto necessario che vi fosserotrasmissione, invio o consegna a mani dei rendiconti, sostenendo fosse sufficiente la messa a disposizione di essi presso la sede dell’impresa; 5. infine, il motivo afferma che sarebbe mancata la rigorosa verifica dell’esistenza di un reale vincolo di subordinazione e rimarca come la Corte d’Appello, pur prendendo atto dell’autonomia degli autisti nella determinazione degli orari e dei giri, nonché del fatto che gli associati ricevessero, perlopiù, le direttive dai clienti e della circostanza che alcuni de gli associati utilizzassero mezzi di loro proprietà, avesse infine inopinatamente ritenuto che anche tali modalità costituissero attuazione del potere organizzativo della società, inidonee a costituire un indice di genuinità del rapporto di associazione sotto l’aspetto dell’autonomia dell’associato; 6. i profili di censura, stante la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, secondo l’ordine logico delle questioni e non possono essere accolti; 7. per quanto riguarda la partecipazione alle perdite, premesso che essa è necessaria per il tipo associativo (C. 26273/2020; C. 20189/2015), il ragionamento sviluppato con il motivo di ricorso, secondo cui ciò sarebbe avvenuto perché nel caso in cui non vi fossero chiamate gli associati restavano senza lavoro e perdevano il diritto al compenso,non può trovare accoglimento; 8. la sentenza impugnata, in punto di fatto, richiama l’accertamento del Tribunale – la cui valutazione del quadro probatorio era ritenuta corretta – riepilogandolo nel senso che i lavoratori «avevano percepito un compenso fisso» ed « avevano svolto quotidiana attività lavorativa»; 9. la stessa sentenza di appello, pur facendo riferimento ad una retribuzione calibrata sulle giornate o sul le ore lavorate non smentisce quell’accertamento da essa richiamato; 10. l’assunto di fatto su cui si basa il motivo ( cioè che vi fossero giornate in cui, per mancanza di ordini, gli associati non lavoravano e non venivano pagati) è dunque apodittico e propone un diverso accertamento di fatto che, non trovando riscontro certo nella sentenza impugnata, non è idoneo né ad essere introdotto tout court in sede di legittimità, riguardando un profilo di apprezzamento dell’istruttoria proprio del solo giudice del merito, né a sorreggere una connessa censura di violazione di legge; 11. oltre a ciò, la stessa ricorrente conferma che nel contratto mancava una specifica regolazione dei presupposti e della misura della partecipazione alle perdite, sicché quella ipotizzata si profila come un’apodittica ipotesi su una possibile diversa valutazione dell’assetto del rapporto e del senso dei contratti associativi , inammissibile come tale in sede di legittimità e, comunque , non meglio suffragata; 12. infine, non può sottacersi che è i nadeguato affiancare il concetto di perdita al fatto in sé che in certi giorni potessero non esservi lavorazioni e quindi non fossero rese prestazioni e non vi fossero – sia detto in ipotesi – pagamenti, in quanto la perdita è fenomeno giuridico-contabile specifico che consiste in un certo risultato di esercizio di una organizzazione e dunque essa, propriamente intesa, riguarda il rischio di impresa dell’assetto associativo, n on affiancabile al fatto occasionale del mancato pagamento di certe giornate per effetto della mancanza in esse di lavorazioni; 13. quanto ai rendiconti, la Corte d’Appello non ha statuito che fosse decisiva la loro mancata trasmissione agli associati; 14. è vero che essa ha argomentato sul fatto che non vi fosse prova della consegna delle missive di avviso sulla disponibilità di essi agli associati, ma ciò non per dire che fosse necessaria quella trasmissione formale, ma per avallare il ragionamento in ordine al fatto che era mancata prova sull’effettivo adempimento in generale dell’associante all’obbligo di rendicontazione; 15. non vi è dunque alcun contrasto con C. 8027/2000 che, nell’escludere un obbligo di formale comunicazione dei rendiconti, non nega che sia necessaria la loro prestazione, mettendoli in qualche modo a disposizione degli associati; 16. inammissibili sono poi le critiche alla ricostruzione dell’atteggiarsi dei rapporti in termini di subordinazione; 17. la Corte territoriale ha desunto la subordinazione valorizzando, non irragionevolmente, il soggiacere degli associati al potere direttivo della società, sia attraverso i preposti di essa, sia demandando ai lavoratori l’osservanza delle direttive, sui “giri” da compiere, provenienti dai clienti e dunque in sostanza evidenziando in modo netto una situazione di eterodirezione, più o meno direttamente esercitata, ma comunque notoriamente qualificante il tipo contrattuale (tra le molte, C.26986/2009; C. 7738/2018); 18. a ciò la Corte di merito ha aggiunto il rilievo in ordine all’invarianza dei rapporti nel periodo della asserita associazione in partecipazione ed in quello successivo dell’assunzione in forme di piena subordinazione, restando immutato il fatto della messa a disposizione dell’attività lavorativa con stabile inserimento dei prestatori nell’impresa organizzata dalla cooperativa e richiamandosiinfine il pagamento del corrispettivo in ragione delle ore lavorate, come indice tipico, anch’esso , della subordinazione e del pagamento in ragione della misura della prestazione svolta e non dell’andamento di un contratto associativo; 19. in tale quadro non può neppure dirsi che il riconosciuto fatto della titolarità dei mezzi in capo a taluni dei trasportatori non sia stato valutato, essendo stato esso piuttosto ridotto, nella sua rilevanza, dalla Corte di merito, la quale ne ha negato la decisività in senso contrario a quanto da essa ricostruito sulla base della «complessiva situazione» riscontrata e sopra riepilogata; 20. si tratta di un chiaro esercizio di valutazione dell’istruttoria e del merito che non tollera una censura in termini di legittimità, destinata a tradursi in un’inammissibile pretesa di affermare una diversa ricostruzione del merito (C., SU, 34476/2019; C., SU, 24148/2013); 21. è infine del tutto evidente che, a fronte della piena ricostruzione dei rapporti in termini di subordinazione non può avere alcun rilievo, se non nel quadro di un’ancora inammissibile lettura del merito, il richiamo al nomen attribuito dalle parti al rapporto(C. 4884/2018); 22. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo