CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 30414/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 38151/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 52P 03H 501W) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 75D 20H 501M) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei citati difensori in Roma, via Sicilia n. 66, -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1978/2019 depositata il 27 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto parzialmente il suo appello principale e quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della predetta contribuente contro l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro sul contratto di cessione d'azienda concluso tra la cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], per quanto qui interessa, pronunciando nel contraddittorio anche dell'intervenuta volontaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (alla quale «la Commissione estende il giudicato sussistendo i presupposti di legge»: cfr. pag. 4 della sentenza d'appello), ha rideterminato la base imponibile in considerata della diversa valutazione della componente dell'avviamento dell'azienda ceduta; 2. l'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione; 3.con ordinanza 25 marzo 2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] contraddittorio veniva integrato; 4. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarava di aderire al ricorso principale e proponeva ricorso incidentale con tre motivi; considerato che: 1. con l'unico motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione “all'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 461 del 1996”, per avere la CTR errato nel determinare, ai fini della base imponibile, il valore dell'avviamento, in conseguenza di una impostazione logica difettosa degli elementi del calcolo, con una media tra due metodi, quello del costo di sostituzione del personale -che calcola l'avviamento- e quello del reddito prospettico o reddituale, che calcola però un valore complessivo dell'azienda, dal quale si ricava il valore dell'avviamento per sottrazione di quello dei valori dei beni materiali ed immateriali ceduti. Il valore del metodo reddituale, utilizzato ai fini della media, non sarebbe stato prima depurato da tale sottrazione, per cui sarebbe stata fatta una media tra valori difformi, uno dei quali (quello reddituale) sarebbe stato alterato, per eccesso, dalla mancata sottrazione dei valori dei beni ceduti. Aggiunge la ricorrente che, cadendo l'errore su un passaggio logico dell'impostazione del calcolo della base imponibile, e non esaurendosi quindi in un mero errore di conteggio, si tratterebbe di un errore in iudicando e non sussisterebbero comunque i presupposti della mera correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata (tanto più che l'istanza di correzione, comunque presentata al giudice a quo, «non ha avuto in alcun modo seguito»); 2. con il motivo si deduce una falsa applicazione della legge di registro, derivante dalla applicazione di metodi di determinazione dell’avviamento non omogenei tra loro in modo non coerenti rispetto allo scopo; 3. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con il primo motivo di ricorso incidentale tardivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 2 e 4 del d.P.R. n. 131 del 1986 (art. 360 n.3. c.p.c.)”. Con il secondo motivo di ricorso incidentale tardivo viene dedotta “nullità della sentenza per motivazione apparente per violazione degli artt. 132, comma 2, n.4 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., 1 comma 2, 3, e 36, comma 1, dlgs.546/1992, nonché 112 c.p.c. (art. 360, n.4 c.p.c.)”. Con questi due motivi vengono riproposte le doglianze riguardo ai metodi attraverso cui la CTR è pervenuta a definire il valore dell’avviamento aziendale, proposte col motivo di ricorso principale. Con il terzo motivo di ricorso incidentale tardivo la srl [OSCURATO:PERSONA] lamenta “nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Divieto di reformatio in peius ex art. 112 c.p.c. (art. 360, n.4 c.p.c.)”. Si sostiene che la CTR avrebbe, in contrasto con il suddetto principio, quantificato il valore dell’avviamento in una somma (euro 1150303,8) maggiore rispetto a quella di cui alla quantificazione del giudice di primo grado (euro 750.000,00); 3. preliminarmente il Collegio, richiamata l’ordinanza di questa Corte 17 luglio 2023, n. 20588, con la quale è stato rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2°, cod. proc. civ., di valutare se rimettere alle Sezioni Unite, la questione “se l'impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione sorge dall'impugnazione principale, oppure se la stessa possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.”, considerato che tale questione si pone anche in questo giudizio in riferimento all’impugnazione proposta dalla srl [OSCURATO:PERSONA], ravvisa la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite; P. Q. M. l