CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 1984
Cassazione n. 18083/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 19 ottobre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dichiarato inammissibile l'istanza del Turiano che contestava l'omessa consegna di alcuni CD inviatigli dal difensore, in quanto trattenuti per controlli ma in seguito consegnati, affermando che la censura del detenuto era superata, stante l'avvenuta consegna del materiale, ma raccomandando che, come già disposto in altri provvedimenti, il materiale informatico inviato dal difensore ai sensi dell'art. 35 disp. att. cod.proc.pen. non venga sottoposto a visto di controllo, ma immediatamente consegnato al destinatario, al pari del materiale cartaceo; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale accolto il reclamo, che riguardava non la consegna di quegli specifici supporti, ritardata di oltre un mese, ma il modus operandi della direzione del carcere, che sistematicamente trattiene e sottopone a controllo i documenti inviati dal difensore in tale formato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse, in quanto l'accoglimento del reclamo non avrebbe portato, in concreto, alcun effetto favorevole per il ricorrente, che aveva già ricevuto la consegna dei CD indebitamente trattenuti, e la pronuncia generica, valida per il futuro, richiesta con il ricorso è stata emessa dal Tribunale di sorveglianza, con la raccomandazione inserita nell'atto, pur formalmente reiettivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il