CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16019/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. -([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano, viale Scarampo 15, inpersona del Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza dei potericonferiti con scrittura privata autenticata da [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2024, Rep. 29336, raccolta13060, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ri-corso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S24 F912G -pec: [OSCURATO:EMAIL]) con studio in [OSCURATO:PERSONA] (SA) alla Piazza G. Amendola n. 12.RicorrentecontroComune di Nichelino, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA],con sede in Nichelino (TO), Piazza di Vittorio n. 1, in persona delSindaco pro tempore, rappresentato ed assistito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Michieletto (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68T22 L219N), indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO], comeda procura alle liti, allegata al controricorso.Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10352/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 16019/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n° 888 deposi-tata il 30 ottobre 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 37.389,97) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 22 maggio 2026.Il consigliere delegatoNumero registro generale 10352/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 16019/2026Data pubblicazione 25/05/2026Luciano Varotti