CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24693/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ) [OSCURATO:PERSONA] ngui 5 i .() 4') lteiel+AC/3 [OSCURATO:PERSONA] z: L. 433-)&10 DebrY,D099/ che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 febbraio 2022, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma di quella emessa il 24 marzo 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha rideterminato, rispettivamente, in cinque anni ed otto mesi di reclusione ed in cinque anni e sei mesi di reclusione le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato omicidio e di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionate sentenze è scaturito dall'aggressione compiuta in Angri, intorno alle ore 21:20 del 25 maggio 2020, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quella sera gli imputati, viaggiando sul motociclo condotto da Liguori, invertirono repentinamente la marcia dopo avere riconosciuto Chiavazzo, che procedeva in macchina, e si posero al suo inseguimento. Chiavazzo, avendo compreso le intenzioni dei due, rallentò la marcia e, all'appropinquarsi della moto, la strinse contro il guard rail, così provocandone la caduta. [OSCURATO:PERSONA], nell'occasione, esplose, prima di cadere, due colpi di pistola all'altezza della testa, del collo e della parte alta del torace della vittima, che fu attinta alla spalla ed all'avambraccio sinistri, nonché, da terra, altri due colpi verso la portiera sinistra dell'auto, uno dei quali raggiunse la parte posteriore della coscia sinistra di Chiavazzo. I giudici di merito hanno concordemente ritenuto che la condotta illecita posta in essere dagli imputati integri gli estremi del tentato omicidio, essendo stata l'azione diretta a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], obiettivo non conseguito per la pronta reazione della persona offesa, che ha, comunque, riportato, nella circostanza, gravi lesioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente disatteso la richiesta di derubricazione della condotta nel reato di lesioni personali aggravate. Evidenzia, al riguardo, che i giudici di merito hanno assegnato rilevanza, in vista della qualificazione giuridica del fatto, allo stralcio di una conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, che, esaminata nella sua interezza e rettamente intesa, è invece sintomatica dell'assenza di animus necandi.Rileva, in particolare, che i primi colpi, diretti verso lo sportello dell'auto, avevano una finalità meramente intimidatoria, mentre quelli esplosi da terra, in un frangente convulso e con mira approssimativa, tendevano ad indurre la vittima ad allontanarsi anziché travolgerli con la macchina. Aggiunge che la direzione dei primi colpi, esplosi quando egli ed il correo mantenevano il pieno controllo della situazione, verso la portiera dell'auto anziché zone vitali del corpo di Chiavazzo, concorre a dimostrare che l'azione era diretta al solo scopo di arrecare lesioni, come, del resto, da lui sostenuto nel rendere, per iscritto, le spontanee dichiarazioni che la Corte di appello ha reputato inattendibili sulla scorta di un ragionamento illogico e sfornito di qualsivoglia riscontro probatorio. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione vertente su un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello rigettato il motivo di impugnazione con il quale era stata chiesta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 582 cod. pen. in spregio agli indici, da tempo enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, che consentono di apprezzare la sussistenza dei requisiti di idoneità ed univocità degli atti e del coefficiente psicologico tipico del delitto di tentato omicidio. Rileva, in particolare, che la fragilità della decisione impugnata e di quella di primo grado è attestata dall'omessa esecuzione di accertamenti peritali volti a chiarire, in specie, la direzione dei proiettili esplosi e la natura delle lesioni patite dalla persona offesa. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 30 gennaio 2023, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi articolati con i ricorsi degli imputati sono manifestamente infondati. 2. Posto che le censure sollevate dai ricorrenti attengono esclusivamente alla qualificazione giuridica del fatto in contestazione, pertinente si palesa, in premessa, il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza delranimus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso» (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 - 01), sicché «per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo» (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 - 01). 3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha osservato, all'atto di delibare i motivi di impugnazione spiegati, in proposito, da entrambi gli imputati, che già dalle conversazioni intercettate all'interno dell'ospedale in cui [OSCURATO:PERSONA] era ricoverato in seguito alla patita aggressione si evince che [OSCURATO:PERSONA], giunto in prossimità dell'autovettura a bordo della quale la vittima procedeva, ha esploso, da distanza assai ravvicinata, due colpi diretti alla testa, al collo ed alla parte alta del torace di Chiavazzo, per come, del resto, univocamente dimostrato dalla sede corporea (la spalla e l'avambraccio sinistri) effettivamente attinta e dai danni arrecati al veicolo e, precipuamente, al poggiatesta del sedile lato guida ed al vetro dello sportello anteriore sinistro. I giudici di appello hanno, quindi, aggiunto che [OSCURATO:PERSONA], scaraventato a terra, ha esploso due ulteriori colpi, diretti verso la portiera anteriore sinistra dell'auto, uno dei quali si è conficcato nella parte posteriore sinistra della coscia di Chiavazzo; hanno, infine, stimato l'inattenclibilità della versione offerta, per iscritto, da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sostenuto di avere mirato al corpo della vittima solo perché, trovandosi in terra, temeva che Chiavazzo lo travolgesse con l'auto. 4. A fronte di un apparato argomentativo coerente, completo ed in linea con l'orientamento interpretativo sopra richiamato, i ricorrenti si pongono in una prospettiva di mera confutazione, volta a reiterare contestazioni che, già sottoposte all'attenzione del giudice di merito, sono state da questi disattese con motivazione ineccepibile. In particolare, se Liguori si limita, in termini di assoluta ed insuperabile genericità, ad evocare le regole che presiedono all'accertamento controverso ed a segnalare l'omessa esecuzione di approfondimenti peritali che, nel contesto delineato, appaiono senz'altro non indispensabili, [OSCURATO:PERSONA] richiama — peraltro senza allegarli o trascriverli integralmente, così formulando una doglianza, per ciò solo, inammissibile perché non autosufficiente (sul punto, cfr., tra le tante:Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601) — evidenze istruttorie delle quali la Corte di appello ha offerto una lettura scevra da qualsivoglia frattura razionale. Ed invero, una volta escluso — conclusione cui la Corte di appello perviene con il supporto di congrue considerazioni — che i colpi che hanno attinto la vittima non sono stati sparati dal basso verso l'alto, resta priva di riscontro di sorta la versione difensiva che, invertendo la successione delle esplosioni, vede i malviventi, dapprima, impegnati a spaventare Chiavazzo imprimendo ai proiettili una traiettoria non letale e, poscia, mutare atteggiamento per difendersi dalla reazione, per loro potenzialmente rovinosa, della vittima. Una lettura, questa, che, hanno correttamente replicato i giudici salernitani, cozza con il coacervo di evidenze istruttorie, ai partire dal racconto di Chiavazzo sino ai segni lasciati sul corpo della vittima e sulla sua autovettura, che militano univocamente nel senso di un'aggressione a scopo deliberatamente omicida, che ha visto gli imputati accostarsi, da tergo, al veicolo sul quale si trovava il bersaglio per esplodere due colpi diretti ad aree vitali, non giunti a destinazione per l'ostacolo costituito dal sedile occupato da Chiavazzo e dal relativo poggiatesta. La ricostruzione operata dai giudici di merito sfugge, pertanto, alla censura di illogicità avanzata dal ricorrente della quale, rebus sic stantibus, non può che sancirsi la manifesta infondatezza. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativaimente fissata in 3.000,00 euro.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d