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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 33885/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] COCOMELLOLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 marzo 2026, il Tribunale di Napoli, giudice del riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza datata 10-16 febbraio 2026 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in forza della quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti raggiunti, in presenza di esigenze cautelari, da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato, commesso in concorso con altre persone e con le aggravanti della premeditazione e di cui all'art. 416-bis.l. cod. pen., di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e ai connessi reati in materia di armi, fatti commessi in Giugliano il 15 maggio 2010.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state considerate le convergenti dichiarazioni a loro carico rese da due collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsi per cassazione con atto unitario volto a ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale e articolato in due motivi, il primo comune a entrambi i ricorrenti e l'altro riguardante soltanto la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il motivo comune, i ricorrenti, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., deducono violazione di legge processuale, con particolare riguardo agli artt. 335 e 335-quater cod. proc. pen.

Affermano che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto accogliere la richiesta rivolta allo stesso ai sensi dell'art. 335-quater cod. proc. pen., per la retrodatazione al 23 luglio 2020, cioè al momento immediatamente successivo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], della loro iscrizione nel registro delle notizie di reato.

L'iscrizione, infatti, era stata compiuta dopo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], rese il 2 ottobre 2023.

I ricorrenti affermano che, con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quadro indiziario a loro carico era già completo e ciò consentiva l'iscrizione degli stessi nel registro delle notizie di reato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, riguardante soltanto la posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni di legge, per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen.

Afferma che il Tribunale del riesame non ha 2adeguatamente argomentato circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari nei suoi confronti.

Il ricorrente afferma che il Tribunale non ha considerato che trattasi di soggetto incensurato, a carico del quale non sussistono carichi pendenti, e che non vi sono state frequentazioni con soggetti vicini a qualsiasi sodalizio criminoso operante sul territorio.

A tutto voler concedere alla ipotesi di accusa, egli sarebbe stato coinvolto nei fatti con un ruolo marginale e il lasso di quasi sedici anni trascorso dal fatto, senza che emergesse alcun elemento a suo carico, avrebbe dimostrato l'assenza assoluta di una propensione a tenere condotte illecite, sicché non sussisterebbe alcun pericolo di reiterazione criminosa.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto valutare almeno la possibilità di applicare una misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo comune ad entrambi i ricorrenti è infondato.

La sua trattazione rende opportuno ricordare sia la norma sull'operatività nei procedimenti in corso del nuovo art. 335-quater cod. proc. pen., che prevede la richiesta di retrodatazione della iscrizione del-l-a-4sG.~ della notizia di reato nel registro delle notizie di reato, sia il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di presentare al Tribunale del riesame l'istanza di applicazione della norma già presentata al Giudice per le indagini preliminari.

1.1. L'art. 88-bis del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, recante all'art. 15, comma 1, lett. b), la norma che introduce nel cod. proc. pen. il citato art. 335-quater, stabilisce che le disposizioni contenute in quest'ultimo non si applicano, fra l'altro, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. 1.2.

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la richiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, anche nella fase delle indagini preliminari, può essere proposta, a pena di inammissibilità, una sola volta e, sebbene l'indagato possa scegliere se rivolgersi al giudice per le indagini preliminari o al giudice del riesame o di altra procedura incidentale, deve essere presentata, in ogni caso, nel termine tassativo di venti giorni a decorrere dalla data in cui l'istante sia stato posto in condizione di disporre di elementi sufficienti per dimostrare il ritardo nell'adempimento. (Sez. 5, n. 37237 del 08/10/2025, Rv. 288913 - 01).

1.3. Avuto riguardo al piano normativo predetto e al condivisibile principio giurisprudenziale richiamato, deve affermarsi nel caso in esame, come sopra 3anticipato, che il motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti non può essere accolto, sia perché la norma di cui all'art. 334-quater cod. proc. pen. non si applica al procedimento in corso, in considerazione della anteriorità, risultante dall'ordinanza impugnata, della iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., rispetto all'epoca di entrata in vigore della norma; sia perché la richiesta di retrodatazione è presentabile una volta sola salvo che sopravvengano ulteriori conoscenze sui presupposti della retrodatazione stessa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e, nel caso in esame, essa risulta proposta al Giudice per le indagini preliminari che ancora non aveva deciso al momento della ordinanza ora in valutazione, come rilevato ivi con osservazione non contrastata dai ricorrenti.

2. Il secondo motivo di ricorso, riguardante le esigenze cautelari relative alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è fondato.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce l'art. 275, comma 3, cit. (Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, Rv. 288803 - 01; Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276 - 01; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202 - 02).

2.2. Nel caso concreto ora in esame, non risulta che il Tribunale abbia applicato il richiamato e condivisibile principio di diritto.

L'ordinanza, infatti, avuto riguardo ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], muove correttamente dal riferimento alle presunzioni di legge previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., inerenti alla sussistenza di esigenze cautelari e alla necessità di applicazione della custodia in carcere salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari; illustra alcuni dati specifici indicativi di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] desunti dalla condotta che costui, secondo il quadro indiziario a suo carico, avrebbe tenuto in relazione ai fatti contestatigli; afferma che «a dispetto del tempo trascorso, nulla consente di superare le presunzioni di legge, essendo emerso un profilo criminale di tale allarme sociale da essere assolutamente indefettibile la misura di massimo rigore». 4Il Tribunale, però, a fronte del decorso di un lasso temporale esteso molti anni tra l'epoca dei fatti contestati - 15 maggio 2010 - e la deliberazione dell'ordinanza ora impugnata - 9 marzo 2026 -, non indica dati specifici circa la condotta tenuta dall'indagato durante tale periodo e circa la possibilità di desumere da essi degli elementi di valutazione, positivi o negativi, sia in ordine alla persistenza o al superamento delle presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in punto di esigenze cautelari e di tipologia della misura cautelare applicabile, sia in ordine alla incidenza di detti elementi sulla valenza delle emergenze indicative di pericolosità illustrate dallo stesso Tribunale con riferimento al caso concreto.

In tale situazione, deve affermarsi che non sono stati esposti dal Tribunale del riesame congrui ragionamenti idonei a giustificare le valutazioni inerenti alle esigenze cautelari a carico di [OSCURATO:PERSONA] e alla misura cautelare appl ica bile.

3. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Deve essere disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto e, per le ragioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente alle esigenze cautelari con riguardo alla posizione di costui, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati, rimanendo comunque libero di ritenere sussistenti o insussistenti le esigenze cautelari con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di esprimere ogni conseguente valutazione in base ad appropriati ragionamenti su tutti i punti decisivi e controversi.

P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ilippo Casa (/ 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] COCOMELLOLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 marzo 2026, il Tribunale di Napoli, giudice del riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza datata 10-16 febbraio 2026 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in forza della quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti raggiunti, in presenza di esigenze cautelari, da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato, commesso in concorso con altre persone e con le aggravanti della premeditazione e di cui all'art. 416-bis.l. cod. pen., di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e ai connessi reati in materia di armi, fatti commessi in Giugliano il 15 maggio 2010. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state considerate le convergenti dichiarazioni a loro carico rese da due collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsi per cassazione con atto unitario volto a ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale e articolato in due motivi, il primo comune a entrambi i ricorrenti e l'altro riguardante soltanto la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il motivo comune, i ricorrenti, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., deducono violazione di legge processuale, con particolare riguardo agli artt. 335 e 335-quater cod. proc. pen. Affermano che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto accogliere la richiesta rivolta allo stesso ai sensi dell'art. 335-quater cod. proc. pen., per la retrodatazione al 23 luglio 2020, cioè al momento immediatamente successivo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], della loro iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'iscrizione, infatti, era stata compiuta dopo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], rese il 2 ottobre 2023. I ricorrenti affermano che, con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quadro indiziario a loro carico era già completo e ciò consentiva l'iscrizione degli stessi nel registro delle notizie di reato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, riguardante soltanto la posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni di legge, per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. Afferma che il Tribunale del riesame non ha 2adeguatamente argomentato circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari nei suoi confronti. Il ricorrente afferma che il Tribunale non ha considerato che trattasi di soggetto incensurato, a carico del quale non sussistono carichi pendenti, e che non vi sono state frequentazioni con soggetti vicini a qualsiasi sodalizio criminoso operante sul territorio. A tutto voler concedere alla ipotesi di accusa, egli sarebbe stato coinvolto nei fatti con un ruolo marginale e il lasso di quasi sedici anni trascorso dal fatto, senza che emergesse alcun elemento a suo carico, avrebbe dimostrato l'assenza assoluta di una propensione a tenere condotte illecite, sicché non sussisterebbe alcun pericolo di reiterazione criminosa. Il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto valutare almeno la possibilità di applicare una misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo comune ad entrambi i ricorrenti è infondato. La sua trattazione rende opportuno ricordare sia la norma sull'operatività nei procedimenti in corso del nuovo art. 335-quater cod. proc. pen., che prevede la richiesta di retrodatazione della iscrizione del-l-a-4sG.~ della notizia di reato nel registro delle notizie di reato, sia il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di presentare al Tribunale del riesame l'istanza di applicazione della norma già presentata al Giudice per le indagini preliminari. 1.1. L'art. 88-bis del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, recante all'art. 15, comma 1, lett. b), la norma che introduce nel cod. proc. pen. il citato art. 335-quater, stabilisce che le disposizioni contenute in quest'ultimo non si applicano, fra l'altro, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la richiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, anche nella fase delle indagini preliminari, può essere proposta, a pena di inammissibilità, una sola volta e, sebbene l'indagato possa scegliere se rivolgersi al giudice per le indagini preliminari o al giudice del riesame o di altra procedura incidentale, deve essere presentata, in ogni caso, nel termine tassativo di venti giorni a decorrere dalla data in cui l'istante sia stato posto in condizione di disporre di elementi sufficienti per dimostrare il ritardo nell'adempimento. (Sez. 5, n. 37237 del 08/10/2025, Rv. 288913 - 01). 1.3. Avuto riguardo al piano normativo predetto e al condivisibile principio giurisprudenziale richiamato, deve affermarsi nel caso in esame, come sopra 3anticipato, che il motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti non può essere accolto, sia perché la norma di cui all'art. 334-quater cod. proc. pen. non si applica al procedimento in corso, in considerazione della anteriorità, risultante dall'ordinanza impugnata, della iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., rispetto all'epoca di entrata in vigore della norma; sia perché la richiesta di retrodatazione è presentabile una volta sola salvo che sopravvengano ulteriori conoscenze sui presupposti della retrodatazione stessa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e, nel caso in esame, essa risulta proposta al Giudice per le indagini preliminari che ancora non aveva deciso al momento della ordinanza ora in valutazione, come rilevato ivi con osservazione non contrastata dai ricorrenti. 2. Il secondo motivo di ricorso, riguardante le esigenze cautelari relative alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è fondato. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce l'art. 275, comma 3, cit. (Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, Rv. 288803 - 01; Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276 - 01; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202 - 02). 2.2. Nel caso concreto ora in esame, non risulta che il Tribunale abbia applicato il richiamato e condivisibile principio di diritto. L'ordinanza, infatti, avuto riguardo ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], muove correttamente dal riferimento alle presunzioni di legge previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., inerenti alla sussistenza di esigenze cautelari e alla necessità di applicazione della custodia in carcere salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari; illustra alcuni dati specifici indicativi di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] desunti dalla condotta che costui, secondo il quadro indiziario a suo carico, avrebbe tenuto in relazione ai fatti contestatigli; afferma che «a dispetto del tempo trascorso, nulla consente di superare le presunzioni di legge, essendo emerso un profilo criminale di tale allarme sociale da essere assolutamente indefettibile la misura di massimo rigore». 4Il Tribunale, però, a fronte del decorso di un lasso temporale esteso molti anni tra l'epoca dei fatti contestati - 15 maggio 2010 - e la deliberazione dell'ordinanza ora impugnata - 9 marzo 2026 -, non indica dati specifici circa la condotta tenuta dall'indagato durante tale periodo e circa la possibilità di desumere da essi degli elementi di valutazione, positivi o negativi, sia in ordine alla persistenza o al superamento delle presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in punto di esigenze cautelari e di tipologia della misura cautelare applicabile, sia in ordine alla incidenza di detti elementi sulla valenza delle emergenze indicative di pericolosità illustrate dallo stesso Tribunale con riferimento al caso concreto. In tale situazione, deve affermarsi che non sono stati esposti dal Tribunale del riesame congrui ragionamenti idonei a giustificare le valutazioni inerenti alle esigenze cautelari a carico di [OSCURATO:PERSONA] e alla misura cautelare appl ica bile. 3. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto e, per le ragioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente alle esigenze cautelari con riguardo alla posizione di costui, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati, rimanendo comunque libero di ritenere sussistenti o insussistenti le esigenze cautelari con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di esprimere ogni conseguente valutazione in base ad appropriati ragionamenti su tutti i punti decisivi e controversi. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ilippo Casa (/ 5
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