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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23565/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze con sentenza in data 23 aprile 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Siena in data 23 maggio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p., commesso in data 01/12/2020.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: -Inosservanza, ex art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p., dell'art. 429, comma, 1 lett. c) c.p.p. per la mancata indicazione, nel decreto che ha disposto il giudizio, della data del reato contestato (pimo motivo); -Difetto assoluto di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in riferimento alla mancata correlazione tra imputazione e sentenza (di cui all'art. 521 c.p.p.) circa l'individuazione del luogo del commesso reato (secondo motivo); -Inosservanza dell'art. 157 c.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in quanto la corte d'appello non avrebbe dichiarato la prescrizione del reato, pur essendo questa già anteriormente maturata (terzo motivo).

Il ricorso è inammissibile.

Invero, i tre motivi di censura risultano tutti manifestamente infondati oltre che affetti da aspecificità.

Invero, come correttamente rilevato dal secondo giudice, non sussiste alcuna nullità del decreto che dispone il giudizio in caso di mancata indicazione della data o del luogo del fatto, allorché questi siano comunque desumibili da altri elementi, come accaduto nel caso di specie (ex plurimis, si veda Sez. 1, Sentenza n. 12149 del 02/03/2005 Rv. 231615, secondo cui "in tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specifica tori dell'oggetto materiale del reato costituisce vizio di "insufficiente motivazione", soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto").

Le medesime considerazioni valgono naturalmente per la determinazione del luogo di commissione del reato; sicché, non sussiste alcuna violazione dell'art. 521 c.p.p.

Destituito di fondamento è anche l'ultimo motivo di ricorso, in quanto la descrizione dello svolgersi dei fatti, nonché il richiamo, nell'imputazione, all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p., sono indicativi della contestazione del delitto di rapina (anche) con l'aggravante delle più persone riunite; questa è stata ritenuta in sentenza, poiché l'esclusione operata dal primo giudice ha riguardato solamente la recidiva e le aggravanti del travisamento e dell'art. 628, comma 3 n. 2 c.p.

Ciò determina l'individuazione del termine di prescrizione in anni 25 (comprensivi dell'interruzione ex art. 161 c.p.), termine non ancora venuto a scadenza, e dunque il corretto rigetto del motivo di appello sul punto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore I Presidente [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze con sentenza in data 23 aprile 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Siena in data 23 maggio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p., commesso in data 01/12/2020. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: -Inosservanza, ex art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p., dell'art. 429, comma, 1 lett. c) c.p.p. per la mancata indicazione, nel decreto che ha disposto il giudizio, della data del reato contestato (pimo motivo); -Difetto assoluto di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in riferimento alla mancata correlazione tra imputazione e sentenza (di cui all'art. 521 c.p.p.) circa l'individuazione del luogo del commesso reato (secondo motivo); -Inosservanza dell'art. 157 c.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in quanto la corte d'appello non avrebbe dichiarato la prescrizione del reato, pur essendo questa già anteriormente maturata (terzo motivo). Il ricorso è inammissibile. Invero, i tre motivi di censura risultano tutti manifestamente infondati oltre che affetti da aspecificità. Invero, come correttamente rilevato dal secondo giudice, non sussiste alcuna nullità del decreto che dispone il giudizio in caso di mancata indicazione della data o del luogo del fatto, allorché questi siano comunque desumibili da altri elementi, come accaduto nel caso di specie (ex plurimis, si veda Sez. 1, Sentenza n. 12149 del 02/03/2005 Rv. 231615, secondo cui "in tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specifica tori dell'oggetto materiale del reato costituisce vizio di "insufficiente motivazione", soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto"). Le medesime considerazioni valgono naturalmente per la determinazione del luogo di commissione del reato; sicché, non sussiste alcuna violazione dell'art. 521 c.p.p. Destituito di fondamento è anche l'ultimo motivo di ricorso, in quanto la descrizione dello svolgersi dei fatti, nonché il richiamo, nell'imputazione, all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p., sono indicativi della contestazione del delitto di rapina (anche) con l'aggravante delle più persone riunite; questa è stata ritenuta in sentenza, poiché l'esclusione operata dal primo giudice ha riguardato solamente la recidiva e le aggravanti del travisamento e dell'art. 628, comma 3 n. 2 c.p. Ciò determina l'individuazione del termine di prescrizione in anni 25 (comprensivi dell'interruzione ex art. 161 c.p.), termine non ancora venuto a scadenza, e dunque il corretto rigetto del motivo di appello sul punto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore I Presidente [OSCURATO:PERSONA] I
Decreto Cassazione n. 23565/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris