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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 13677/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23020-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.ALBANESE 61/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 641/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/07/2020;F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23020/2021 Numero sezionale 3751/2022 Numero di raccolta generale 13677/2022Data pubblicazione 29/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 641 del 6.

7. 2020 della Corte di appello di Lecce che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la loro domanda di nullità della delibera della comunione adottata dall’assemblea del 20.

8. 2008, che vietava l’uso carrabile ed il posteggio su tutta la parte mattonata dell’area antistante l’immobile di proprietà delle parti, affermando il giudice di appello che tale deliberato era legittimo in quanto si limitava a disciplinare l’uso del bene comune sottraendolo solo in parte al transito dei veicoli ed al loro parcheggio, non precludeva l’uso diverso di tale porzione agli altri comproprietari ed era stato comunque approvato con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1108 cod. civ. per le innovazioni dirette al miglioramento della cosa comune o a renderne più comodo l’esercizio, escludendo per tali ragioni la denunziata violazione dell’art. 1102 cod. civ.; letto il controricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA]; il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 1102, 1108 e 1120 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere dichiarato che la delibera opposta, in quanto adottata a maggioranza e non all’unanimità, era illegittima, costituendo una innovazione che alterava la preesistente destinazione del bene comune a parcheggio e pregiudicava il conseguente diritto di uso e godimento delle ricorrenti; il motivo appare inammissibile dal momento che le censure sollevate ripropongono le argomentazioni già svolte nel giudizio di merito e non si confrontano con le ragioni della decisione impugnata, che ha escluso la dedotta violazione dei limiti posti all’uso del bene comune dall’art. 1102 cod. civ. sulla F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23020/2021 Numero sezionale 3751/2022 Numero di raccolta generale 13677/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 base dei rilievi che il divieto introdotto dalla delibera impugnata interessava solo una parte dell’area scoperta ed il parcheggio dei veicoli continuava ad essere ammesso nel resto della stessa e che tale divieto non pregiudicava il diritto di pari uso del bene da parte degli altri partecipanti, ben potendo gli stessi continuare ad utilizzare la suddetta porzione del bene sia pure per finalità diverse; che tali affermazioni integrano apprezzamenti di fatto non censurabili in sede di giudizio di legittimità; il motivo appare altresì manifestamente infondato, atteso che la delibera impugnata non integra una innovazione in senso proprio, ma pone una regola per il miglior godimento della cosa comune, adottabile con la maggioranza semplice della comunione, ai sensi dell’art. 1106 cod. civ.; la possibilità dei comproprietari di usare un’area comune a parcheggio, tranne il caso, nemmeno evocato nella specie, che sia costituita in forma specifica ed autonoma come diritto di servitù, costituisce solo una facoltà di uso del bene connesso al diritto di comproprietà e rimane pertanto sottoposta alla disciplina dell’uso del bene comune adottata dalla maggioranza dei comproprietari; il secondo motivo denunzia vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte territoriale, non pronunciandosi sul motivo di appello della controparte che investiva la statuizione sulle spese della sentenza di primo grado, non ne abbia rilevato la infondatezza e quindi non abbia considerato, ai fini della regolamentazione delle spese, la soccombenza della parte avversaria sul punto; il motivo è inammissibile, meritando solo osservare che la riforma da parte del giudice di appello della sentenza impugnata ha travolto anche il capo, dipendente, della pronuncia sulle spese, sicché correttamente la Corte non si è pronunciata sul motivo che investiva quest’ultima, ritenendolo implicitamente assorbito >>.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23020/2021 Numero sezionale 3751/2022 Numero di raccolta generale 13677/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 1, cod. proc. civ.; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile dell’8 aprile 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23020-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.ALBANESE 61/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 641/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/07/2020;F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23020/2021 Numero sezionale 3751/2022 Numero di raccolta generale 13677/2022Data pubblicazione 29/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 641 del 6. 7. 2020 della Corte di appello di Lecce che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la loro domanda di nullità della delibera della comunione adottata dall’assemblea del 20. 8. 2008, che vietava l’uso carrabile ed il posteggio su tutta la parte mattonata dell’area antistante l’immobile di proprietà delle parti, affermando il giudice di appello che tale deliberato era legittimo in quanto si limitava a disciplinare l’uso del bene comune sottraendolo solo in parte al transito dei veicoli ed al loro parcheggio, non precludeva l’uso diverso di tale porzione agli altri comproprietari ed era stato comunque approvato con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1108 cod. civ. per le innovazioni dirette al miglioramento della cosa comune o a renderne più comodo l’esercizio, escludendo per tali ragioni la denunziata violazione dell’art. 1102 cod. civ.; letto il controricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA]; il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 1102, 1108 e 1120 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere dichiarato che la delibera opposta, in quanto adottata a maggioranza e non all’unanimità, era illegittima, costituendo una innovazione che alterava la preesistente destinazione del bene comune a parcheggio e pregiudicava il conseguente diritto di uso e godimento delle ricorrenti; il motivo appare inammissibile dal momento che le censure sollevate ripropongono le argomentazioni già svolte nel giudizio di merito e non si confrontano con le ragioni della decisione impugnata, che ha escluso la dedotta violazione dei limiti posti all’uso del bene comune dall’art. 1102 cod. civ. sulla F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23020/2021 Numero sezionale 3751/2022 Numero di raccolta generale 13677/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 1, cod. proc. civ.; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile dell’8 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A
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