CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 14781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la qualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso in data 11 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'ottenimento della riabilitazione relativa alla condanna alla complessiva pena di anni uno, mesi dieci, giorni dieci di reclusione riportata dal medesimo in virtù della sentenza resa il 22 gennaio 2002 dal Tribunale di Cosenza, irrevocabile il 13 giugno 2007. La ragione del suddetto provvedimento è stata indicata nel rilievo che l'istante non aveva osservato il disposto dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., che fa obbligo al condannato non detenuto di fare - a pena di inammissibilità - la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con cui chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza: e nell'istanza, secondo quanto ha notato il Tribunale, non era stato dichiarato o eletto il domicilio. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo, con cui lamenta l'inosservanza dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. e degli artt. 178 e ss. cod. pen. La difesa ha osservato che la procura speciale allegata all'istanza di ammissione alla misura alternativa alla detenzione conteneva la chiara espressione della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di eleggere domicilio, ai fini di ogni eventuale comunicazione, presso lo studio del difensore e procuratore, sicché, se l'atto non era stato rilevato per mera svista, avrebbe dovuto prendersi atto della perfetta ammissibilità dell'istanza, mentre, se era stato considerato inidoneo, avrebbe dovuto considerarsi che la dichiarazione o elezione di domicilio non richiede formule sacramentali, bensì la mera esternazione della volontà del condannato in ordine al luogo in cui intendeva ricevere la notificazione degli atti e degli avvisi: e, in questo caso, l'elezione era avvenuta con preciso riferimento al procedimento di riabilitazione. Invece, una lettura eccessivamente restrittiva della disposizione, nel senso che essa richiederebbe l'elezione di domicilio nel corpo dell'istanza e non nell'atto di nomina del difensore, apparirebbe - argomenta il ricorrente - contraria alla stessa ratio della riforma del 2001 che aveva introdotto la disposizione, come aveva evidenziato l'elaborazione giurisprudenziale, essenziale essendo che dall'atto emerga il luogo e il soggetto legittimato a ricevere gli atti, in modo da assicurare la positiva definizione del procedimento e da evitare eventuali tentativi di sottrazione del condannato all'esecuzione.3. Il Procuratore generale ha prospettato la necessità che l'atto di impugnazione sia qualificato come opposizione, in quanto il procedimento di riabilitazione contempla, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., una prima fase inaudita altera parte e, poi, l'opposizione, senza che, riferimento al caso di specie, il provvedimento impugnato possa dirsi emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si verte in un'ipotesi di riabilitazione ex artt. 178 e ss. cod. pen. Per il relativo procedimento rileva la disposizione di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto dal di. n. 146 del 2013, conv., con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014), secondo cui il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 cod. pen., procedono a norma dell'articolo 667, comma 4, cod. proc. pen. 2. Il rito disciplinato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., prescrive che il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ordinanza avverso la quale possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore, in tal caso procedendosi a norma dell'art.666 cod. proc. pen. L'istanza di riabilitazione, dunque, è annoverata fra le materie in riferimento alle quali il tribunale di sorveglianza procede con l'emissione dell'ordinanza, inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., salva la susseguente opposizione innescata da parte di chi ne abbia interesse. Secondo tale rito, i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio (v., con specifico riguardo alla riabilitazione di cui agli artt. 178 e ss. cod. pen., Sez. 1, n. 13342 del 25/02/2015, Raza, Rv. 263370 - 01; v. in ambito similare Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643 - 01).In questo ambito - quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, ma anche lì dove abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase (v, fra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01) - gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che dovrà però trattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per un'udienza camerale. 3. Per altro verso, la disciplina del procedimento esecutivo richiamata dall'art. 678 cod. proc. pen., all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che, se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato, decreto avverso il quale può essere proposto ricorso per cassazione. Con riferimento a tale snodo, si è chiarito in sede interpretativa che, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017 - 01). 4. Atteso che sia il rito di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., sia quello di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. contemplano l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, deve evidenziarsi come, nel caso in esame, sia certo che il provvedimento impugnato risulta reso ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., in quanto: 1) l'atto risulta promanare dall'organo collegiale e, quindi, non si profila emesso dal presidente, come, a rigore, avrebbe dovuto essere ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; 2) il provvedimento, inoltre, non risulta essere stato emesso dopo l'acquisizione del parere del pubblico ministero, come pure stabilisce la norma suddetta, art. 666, comma 2, per l'emissione del decreto di inammissibilità. In questo preciso senso, gli indicatori strutturali e procedimentali fanno propendere per l'indicata interpretazione, con l'effetto che il mezzo avverso l'ordinanza ordinanza emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, deve individuarsi nell'opposizione, non nel ricorso per cassazione. 4.1. Il Tribunale di sorveglianza ha, dunque, emesso l'ordinanza impugnata in questa sede senza che si sia poi svolta la fase dell'opposizione. Il ricorso non può dare luogo all'esame della sopra richiamata doglianza per la ragione spiegata: se si procedesse in questa sede omisso medio, le parti resterebbero private della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'originario provvedimento che, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena della doglianza. 4.2. Tuttavia, il mezzo non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dovendo ritenersi consentita la qualificazione dell'atto di impugnazione per la piena osservanza dell'indicato principio generale, di cui la norma pure citata costituisce espressione (Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone, Rv. 257006 - 01; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, Mafrica, Rv. 248634 - 01), non apparendo consentaneo al principio stesso far discendere la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione dalla constatazione dell'erronea qualificazione della medesima. 4.3. Una volta qualificato il ricorso come opposizione, si deve procedere alla trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro affinché venga espletata la fase di opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. P.Q.M. Riqualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catan