CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 3 settembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 21 agosto 2019 da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con l'ordinanza del 16 novembre 2020, il Tribunale di Brindisi ha rigettato l'opposizione proposta avverso il provvedimento del 3 settembre 2019 perché il rapporto processuale era stato costituito con il Ministero della Giustizia, che non era legittimato passivo, anziché con l'Agenzia delle Entrate. 1.2. Con la sentenza n.3576 del 20 gennaio 2022, la Corte di cassazione, sez. 4, ha annullato con rinvio l'ordinanza del 16 novembre 2020, poiché il Tribunale avrebbe dovuto disporre la notifica all'Agenzia delle Entrate e non rigettare l'opposizione. 1.3. In sede di rinvio, con l'ordinanza del 13 ottobre 2022, il Tribunale di Brindisi, nel nuovo giudizio di opposizione avverso l'ordinanza del 3 settembre 2019, ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], richiamando l'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito complessivo valutabile dell'interessato era carente del requisito di specifica determinazione di detto reddito complessivo. 2. Avverso tale ordinanza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002. 2.1. Con il primo motivo, si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 96 e 79, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. n. 115 del 2002, e della motivazione. Il Tribunale non avrebbe potuto ravvisare la genericità delle dichiarazioni dell'interessato in punto di reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto avrebbe dovuto limitarsi a costatare il corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova della certificazione anagrafica attestante la composizione familiare ex art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115 del 2002, nonché la documentazione equipollente attestante la sussistenza delle condizioni reddituali previste a norma dell'art. 76 del d.P.R. citato. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 100 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ., e della motivazione con riguardo alla precisa quantificazione delle elargizioni devolute da [OSCURATO:PERSONA]. Ove si ritenesse che il Giudice di merito possa vagliare l'attendibilità della dichiarazione reddituale, in ogni caso, il Tribunale, in detta valutazione, avrebbe operato un'errata applicazione delle disposizioni civilistiche in tema di presunzioni probatorie, non sussistendo indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non dichiarate e non essendo, comunque, gli stessi motivati. Il difensore ha poi depositato una memoria con cui chiede di annullare, con o senza rinvio, l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La dichiarazione di inammissibilità, nel giudizio di rinvio, dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata pronunciata in violazione di legge, rilevabile di ufficio. 1.1. Con l'ordinanza impugnata, nel giudizio di rinvio - nel quale deve decidersi l'opposizione all'ordinanza del 3 settembre 2019 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 21 agosto 2019 da [OSCURATO:PERSONA] - il Tribunale di Brindisi ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Mucci, Rv. 274908) l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, ha una natura accessoria rispetto al processo penale. Cfr. anche Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424 - 01, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo «speciale» per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa della tardività di opposizione al decreto reiettivo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento del termine di giorni venti di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002). Si è affermato (Sez. 4, n. 6694 del 30/11/2004, dep. 2005, Galiani, Rv. 231293 - 01), che il procedimento di opposizione deve essere necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale, e, quindi, con la disciplina di cui agli articoli 568 e ss. cod. proc. pen., tanto che si applicano anche le norme dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in pejus (Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv. 273254). 1.3. Pertanto, deve affermarsi che nel giudizio di rinvio trova applicazione l'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui «Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari». Il giudice del rinvio non può modificare la regiudicata che si è già perfezionata sul punto di diritto deciso nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione, per effetto del combinato disposto degli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen. 1.4. L'ordinanza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è affetta da violazione di legge, in quanto il giudice del rinvio ha rilevato una causa di inammissibilità della domanda, in contrasto con il disposto dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. e con il principio (fatta salva l'impugnazione straordinaria ex art. 625-bis cod. proc. pen.) di inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione, che coprono il dedotto e il deducibile. 2. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio al Tribunale di Brindisi, affinché si proceda al nuovo giudizio di rinvio. P.Q.M. Annulla l'