CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA EITELLOcuyòitfA sul ricorso 7975-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - COMTO D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4084/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] DISTACCATA di SALERNO, depositata il 17/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ft Ric. 2021 n. 07975 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciandone la nullità per mancanza di (comprensibile) motivazione. Il contribuente è rimasto intimato; 2. la sentenza è stata resa in causa d'appello contro sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso del contribuente contro estratto di ruolo e sottese cartelle; 3. la questione della possibilità di impugnare detti atti, sottoposta all'esame delle Sezioni Unite della Corte con ordinanza interlocutoria n. 4526 del 2022, è stata dalle Sezioni Unite decisa con sentenza 26283 del 6 settembre 2022. Le Sezioni Unite hanno affermato che, "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". Il citato comma 4 bis prevede che "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprila 2106, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanza 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"; 4. in considerazione di quanto sopra, il ricorso dell'Agenzia va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va decisa nel merito dichiarandosi l'originario ricorso inammissibile; 5. la sopravvenienza della sentenza delle Sezioni Unite nel corso del presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito dichiarando l'originario ricorso inammissibilie; compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 6 luglio 2022 e, a seguito di riconvocazione, nell'adunanza camerale del 15 settembre 2022, con modalit