CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 06889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Algeri (Algeria) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 299/2011 in data 11/05/2016 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 14/05/2010 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di tentata rapina impropria aggravata e lesioni (fatti commessi il 14/03/2007). 2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale motivo unico, l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e duplicazione della predetta aggravante con il dolo specifico della rapina impropria, vizio di motivazione anche con riferimento all'operato bilanciamento della circostanza aggravante de qua con le attenuanti generiche e la contestata recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. La circostanza aggravante del nesso teleologico inerisce al riconoscimento del reato di lesioni personali la cui commissione è risultata strumentale alla realizzazione della tentata rapina. La recidiva (semplice) ritenuta è stata posta in giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche ed il suo riconoscimento è stato adeguatamente giustificato (scrivono i giudici di appello: "non è possibile disapplicare la recidiva, in quanto i precedenti del Moktar, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio - tra i quali una rapina e, dunque, un delitti connotato da violenza e/o minaccia sulla persona - delineano una pessima personalità adusa alla commissione di un certo tipo di delitti, cosicchè l'ulteriore condotta criminosa oggi all'esame della Corte risulta sintomatica di una maggiore pericolosità del prevenuto ..."). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 28/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mes